Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 05/02/2007 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali. |
Art. 2. Prelievo venatorio in deroga. |
Art. 3. Prelievo in deroga per prevenire i danni alle colture agricole. |
Art. 4. Abrogazione. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 3.11.51 - L.R. 5 febbraio 2007, n. 2. [1]
Legge quadro sul prelievo in deroga.
(B.U. 6 febbraio 2007, n. 6 - S.O. n. 1).
Art. 1. Disposizioni generali.
1. La Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle deroghe attuabili ogni qualvolta ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della
2. Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 5, della
Art. 2. Prelievo venatorio in deroga. [2]
1. Il Consiglio regionale approva con legge, sentito l'INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, entro il 15 giugno di ogni anno, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il piano elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CEE, per il prelievo venatorio in deroga, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti a popolazioni di specie che non rientrano tra quelle a rischio, in quanto classificate in favorevole stato di conservazione nell'areale europeo.
2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni espressamente indicate dall'articolo 9 della dir. 79/409/CEE e tenendo conto della relativa Guida interpretativa adottata dalla Commissione europea e pubblicata nell'agosto 2004. La vigilanza è esercitata dalle province, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della
3. I prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente per la selvaggina migratoria; esso, entro il 31 marzo, deve essere restituito alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, a inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.
Art. 3. Prelievo in deroga per prevenire i danni alle colture agricole. [3]
1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole il Consiglio regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, approva con legge, sentito l'INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, il piano elaborato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE tenendo conto della relativa Guida interpretativa adottata dalla Commissione europea e pubblicata nell'agosto 2004.
2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni espressamente indicate all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE. La vigilanza è esercitata dalle province, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della
3. Le specie prelevabili, il prelievo massimo giornaliero e stagionale per autorizzazione, i soggetti autorizzati al prelievo, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura, nonché il periodo in cui il prelievo è autorizzato, vengono annualmente determinati dal piano di cui al comma 1.
4. I prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; esso, entro il 31 marzo, deve essere restituito alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo.
Art. 4. Abrogazione.
1. La
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 5 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2008, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2008, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.