§ 3.11.51 - L.R. 5 febbraio 2007, n. 2.
Legge quadro sul prelievo in deroga.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:05/02/2007
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Prelievo venatorio in deroga.
Art. 3.  Prelievo in deroga per prevenire i danni alle colture agricole.
Art. 4.  Abrogazione.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.11.51 - L.R. 5 febbraio 2007, n. 2. [1]

Legge quadro sul prelievo in deroga.

(B.U. 6 febbraio 2007, n. 6 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle deroghe attuabili ogni qualvolta ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, in conformità alle prescrizioni della stessa direttiva e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati, qualora si riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.

     2. Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.

     3. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992.

 

     Art. 2. Prelievo venatorio in deroga. [2]

     1. Il Consiglio regionale approva con legge, sentito l'INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, entro il 15 giugno di ogni anno, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il piano elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CEE, per il prelievo venatorio in deroga, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti a popolazioni di specie che non rientrano tra quelle a rischio, in quanto classificate in favorevole stato di conservazione nell'areale europeo.

     2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni espressamente indicate dall'articolo 9 della dir. 79/409/CEE e tenendo conto della relativa Guida interpretativa adottata dalla Commissione europea e pubblicata nell'agosto 2004. La vigilanza è esercitata dalle province, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 157/1992. Le specie prelevabili, il prelievo massimo giornaliero e stagionale per autorizzazione, i soggetti autorizzati al prelievo, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura, nonché il periodo in cui il prelievo è autorizzato, vengono annualmente determinati con il piano di cui al comma 1.

     3. I prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente per la selvaggina migratoria; esso, entro il 31 marzo, deve essere restituito alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, a inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.

 

     Art. 3. Prelievo in deroga per prevenire i danni alle colture agricole. [3]

     1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole il Consiglio regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, approva con legge, sentito l'INFS o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, il piano elaborato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE tenendo conto della relativa Guida interpretativa adottata dalla Commissione europea e pubblicata nell'agosto 2004.

     2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni espressamente indicate all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE. La vigilanza è esercitata dalle province, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 157/1992.

     3. Le specie prelevabili, il prelievo massimo giornaliero e stagionale per autorizzazione, i soggetti autorizzati al prelievo, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura, nonché il periodo in cui il prelievo è autorizzato, vengono annualmente determinati dal piano di cui al comma 1.

     4. I prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; esso, entro il 31 marzo, deve essere restituito alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 4. Abrogazione.

     1. La legge regionale 30 agosto 1997, n. 34 (Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503) è abrogata.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 30 luglio 2008, n. 24.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2008, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2008, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.