§ 3.11.47 – L.R. 8 agosto 2006, n. 20.
Disciplina delle deroghe previste dall’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:08/08/2006
Numero:20

§ 3.11.47 – L.R. 8 agosto 2006, n. 20. [1]

Disciplina delle deroghe previste dall’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 – (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della l.r. 26/1993).

(B.U. 11 agosto 2006, n. 32 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni generali).

     1. La Regione, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, con la presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e con riferimento alla stagione venatoria 2006/2007, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

     2. Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell’allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivita` venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire il patrimonio, attualmente insufficiente, di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

     3. La Giunta regionale puo` adottare, sentita la Consulta faunistico-venatoria regionale, provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.

     4. Entro il 30 giugno 2007, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, nonche´ all’INFS, una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo;

     tale relazione e` altresı` trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

     5. La Regione, al fine di incentivare l’attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia,  tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione ornicoltori italiani (FOI) e dalle province.

 

Art. 2. (Cattura in deroga di richiami).

     1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula) e allodola (Alauda arvensis), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

     2. La cattura in deroga dei richiami è effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell’allegato A alla presente legge:

     a) gli impianti di cattura sono individuati sul territorio dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese e sono ripartiti come indicato nell’allegato A;

     b) i quantitativi di uccelli di cui si autorizza la cattura annualmente in ogni provincia sono suddivisi per numero e specie;

     c) le catture possono essere effettuate dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;

     d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.

 

Art. 3. (Vigilanza e controllo).

     1. L’attività di vigilanza e di controllo sull’attività di cattura è affidata agli agenti di polizia provinciale di cui all’articolo 48 della l.r. 26/1993.

 

Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per l’incentivazione dell’attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, di cui all’articolo 1, comma 5, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.7.3.2.38 «Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali» dello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2006 e successivi.

 

Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A (Articolo 2, comma 2)

 

Numero di impianti di cattura autorizzati

e numero di richiami di cui è autorizzata la cattura per provincia, nella stagione venatoria 2006/2007.

 

 

N. Impianti

 

 

 

 

 

 

Provincia

Oriz.

Vert.

Tordo bottaccio

Tordo sassello

Merlo

Cesena

Allodola

Totale uccelli

BERGAMO

1

22

6.400

4.500

600

3.500

450

15.450

BRESCIA

1

22

10.900

5.100

750

2.700

550

20.000

COMO

 

3

330

670

80

420

0

1.500

LECCO/SONDRIO

1

3

1.050

1.050

1000

1.050

350

4.500

MANTOVA

 

1

285

285

145

235

0

950

MILANO

 

2

620

930

170

780

0

2.500

VARESE

 

1

200

170

65

65

0

500

TOTALE

3

54

19.785

12.705

2.810

8.750

1.350

45.400

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.