§ 3.11.46 – L.R. 8 agosto 2006, n. 19.
Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:08/08/2006
Numero:19

§ 3.11.46 – L.R. 8 agosto 2006, n. 19. [1]

Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria».

(B.U. 11 agosto 2006, n. 32 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 26/1993).

     1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell’articolo 13 sono soppresse le parole «utile alla fauna selvatica» e sono aggiunte alla fine le parole «comprese tutte le aree in cui l’esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.»;

     b) al comma 4 dell’articolo 13 le parole «, compresi quelli» sono soppresse;

     c) l’alinea del comma 3 dell’articolo 14 è sostituita dal seguente:

     «3. I piani hanno validità fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:»;

     d) dopo il comma 6 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:

     «6 bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all’articolo 25, comma 8, seconda parte.».

 

Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.