§ 3.11.43 – L.R. 3 agosto 2005, n. 14.
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:03/08/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Catture in deroga di richiami.
Art. 3.  Vigilanza e controllo.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.11.43 – L.R. 3 agosto 2005, n. 14. [1]

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 - (articolo 4 legge 157/1992 e allegato D della L.R. 26/1993).

(B.U. 5 agosto 2005, n. 31 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La presente legge, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, disciplina, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e con riferimento alla stagione venatoria 2005/2006, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

     2. Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire il patrimonio, attualmente insufficiente, di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

     3. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.

     4. Entro il 30 giugno 2006, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

     5. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione ornicoltori italiani (FOI) e dalle province.

 

     Art. 2. Catture in deroga di richiami.

     1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula), allodola (Alauda arvensis) e pavoncella (Vanellus vanellus), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

     2. La cattura in deroga dei richiami è effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato 1 alla presente legge:

     a) gli impianti di cattura sono individuati sul territorio dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese e sono ripartiti come indicato nell'allegato 1;

     b) i quantitativi di uccelli catturabili annualmente da ogni provincia sono suddivisi per numero e specie;

     c) le catture possono essere effettuate dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;

     d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.

 

     Art. 3. Vigilanza e controllo.

     1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti di polizia provinciale di cui all'articolo 48 della L.R. 26/1993.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di uccelli, di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede con le somme stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi, all'UPB 2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica».

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO 1

(Articolo 2, comma 2)

 

Numero massimo di impianti autorizzabili e di richiami vivi catturabili nella stagione venatoria 2005/2006

 

Provincia 

N. Impianti 

Tordo bottaccio 

Tordo sassello 

Merlo 

Cesena 

Allodola 

Pavoncella 

Totale uccelli 

 

Oriz. 

Vert. 

 

 

 

 

 

 

 

BERGAMO 

1 

22 

8.400 

4.500 

600 

1.500 

450 

0 

15.450 

BRESCIA 

1 

22 

10.900 

5.100 

750 

2.700 

550 

0 

20.000 

COMO 

 

2 

330 

670 

80 

420 

0 

0 

1.500 

LECCO 

1 

3 

1.050 

1.050 

0 

1.050 

350 

0 

3.500 

MANTOVA 

1 

1 

285 

285 

145 

235 

0 

50 

1.000 

MILANO 

 

2 

620 

930 

170 

780 

0 

0 

2.500 

VARESE 

 

1 

200 

170 

65 

65 

0 

0 

500 

TOTALE 

4 

53 

21.785 

12.705 

1.810 

6.750 

1350 

50 

44.450 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.