§ 3.11.42 – L.R. 3 agosto 2005, n. 13.
Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, rdativa alla conservazione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:03/08/2005
Numero:13

§ 3.11.42 – L.R. 3 agosto 2005, n. 13. [1]

Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, rdativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio deIle stesse per la stagione venatoria 2005/2006.

(B.U. 5 agosto 2005, n. 31 – 1° S.O.).

 

    Art. 1. (Disposizioni generali).

    1. La presente legge, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, disciplina, con riferimento alla stagione venatoria 2005/2006, l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, conformandosi alle prescrizioni della stessa direttiva e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

    2. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limita­zione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popola­zioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.

    3. Le province, entro il 15 maggio 2006, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.

    4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 157/1992, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle province.

    5. Entro il 30 giugno 2006, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

 

    Art. 2. (Prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello e peppola).

    1. Per la stagione venatori a 2005/2006, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CEE, il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello (Fringilla coelebs) e peppola (Fringilla montifringilla), al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle popolazioni delle specie sopra indicate, che non rientrano tra le specie a rischio, in quanto classificate con un favorevole stato di conservazione neH'areale europeo.

    2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato A alla presente legge:

    a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

    b) il prelievo è consentito, per il fringuello, dall'l ottobre 2005 al 19 novembre 2005 e, per la peppola, dal 15 ottobre 2005 al 30 novembre 2005;

    c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso;

    d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di fringuelli e peppole i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30 giugno 2005, in numero non superiore a sedicimila unità, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso;

    e) a cura delle province, è fatta menzione del divieto di praticare la caccia in deroga a fringuelli e peppole sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l'opzione di caccia successivamente al 30 giugno 2005;

    f) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato non può essere superiore rispettivamente a cinque fringuelli o a cinque peppole; il prelievo massimo giornaliero di fringuelli e peppole per cacciatore non può essere complessivamente superiore a cinque esemplari; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato non può essere superiore a trentacinque fringuelli e a dodici peppole ed il prelievo massimo complessivo non può essere superiore a cinquecentosessantanovemilacinquecentoquarantasette (569.547) fringuelli e a duecentoseimilanovecentonove (206.909) peppole;

    g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2006, i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati;

    h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4.

    3. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie fringuello e peppola, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'aIlevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle province.

 

    Art. 3. (Prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia, passera mattugia e storno).

    1. Per la stagione venatoria 2005/2006, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (Passer domesticus x italiae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. La Regione, su richiesta motivata delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.

    2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle seguenti condizioni, riportate e riassunte nell'allegato B alla presente legge:

    a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della L.r. 26/1993;

    b) per il passero d'Italia, la passera mattugia e lo storno il prelievo è consentito dal 18 settembre 2005 al19 novembre 2005;

    c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso e in forma vagante;

    d) sono autorizzati a effettuare il prelievo esclusivamente i cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini di caccia nella zona di minor tutela delle province di Sondrio e Corno;

    e) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque passeri d'Italia, cinque passere mattugie e dieci storni; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a venti passeri d'Italia, venti passere mattugie e cinquanta storni;

    f) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2006, i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo;

    g) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, cornma 4.

    3. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie passero d'Italia, passera rnattugia, e storno, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle province.

 

    Art. 4. (Entrata in vigore).

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A (Articolo 2, com ma 2)

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO VENATORIO

IN DEROGA DELLE SPECIE FRINGUELLO E PEPPOLA PER LA STAGIONE VENATORIA 2005/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

N. max. capi

N. max. capi

 

 

Autorità preposta

 

 

 

 

 

Mezzi

 

Periodo

Luogo

prelevabili,

prelevabili,

 

Prelievo

a validare

Controlli

 

Specie

 

e metodi

 

di

del prelievo

giornalmente

nel periodo

Soggetti autorizzati al prelievo

massimo

le condizioni

e vigilanza

 

 

 

di prelievo

 

prelievo

 

da ogni cacciatore.

consentito,

 

complessivo

di attuazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da ogni cacciatore

 

 

delle deroghe

 

 

 

 

Mezzi di cui all'artico-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo 23, comma 1, lette-

 

Appostamenti fissi

 

 

Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data

 

 

Articolo

48

I.r.

FRINGUELLO

ra

a)

della

I.r.

1/10

sull'intero territorio

5

35

del 30/06/2005, hanno acquisito l'opzione ad eser-

569.547

INFS

26/1993 e artico-

 

26/1993;

 

 

19/11

regionale

 

 

citare la caccia da appostamento fisso (max.

 

 

lo 27, comma 2

 

caccia da apposta-

 

 

 

16.000)

 

 

I. 157/1992

 

 

mento fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di cui all'artico-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo 23, comma 1, lette-

 

Appostamenti fissi

 

 

Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data

 

 

Articolo

48

I.r.

PEPPOLA

ra

a)

della

I.r.

15/10

sull'intero territorio

5

12

del 30/06/2005, hanno acquisito l'opzione ad eser-

206.909

INFS

26/1993 e artico-

 

26/1993;

 

 

30/11

regionale

 

 

citare la caccia da appostamento fisso (max,

 

 

lo 27, com ma 2

 

caccia da apposta-

 

 

 

16,000)

 

 

I. 157/1992

 

 

mento fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992, il numero giornaliero complessivo di fringuelli e peppole prelevabili da ogni cacciatore non deve essere superiore a cinque

 

 

ALLEGATO B (Articolo 3, com ma 2)

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO VENATORIO IN DEROGA

DELLE SPECIE PASSERO D'ITALIA, PASSERA MATTUGIA E STORNO PER LA STAGIONE VENATORIA 2005/2006

 

 

 

Periodo

 

N. max. capi

N. max. capi

 

Autorità preposta

 

 

Mezzi

massimo di

Luogo

prelevabili,

prelevabili,

Soggetti autorizzati

a validare

Controlli

Specie

e metodi

prelievo

del prelievo

giornalmente

nel periodo

al prelievo

le condizioni

e vigilanza

 

di prelievo

autorizzabile

 

da ogni cacciatore

consentito,

 

di attuazione

 

 

 

 

da ogni cacciatore

 

delle deroghe

 

 

 

 

 

 

 

Cacciatori residenti in Lom-

 

 

PASSERO

Mezzi di cui all'articolo

 

ATC e zona di minor tu-

 

 

bardia iscritti ad ATC o nella

 

Articolo 48 I.r, 26/1993 e

D'ITALIA

23, comma 1, lettera a)

18/09 -19/11

tela dei CAC di Sondrio

5

20

zona di minor tutela dei CAC

INFS

articolo 27, comma 2

della I,r, 26/93

 

e Coma

 

 

della Provincia di Sondrio e

 

I. 157/1992

 

 

 

 

 

 

Coma

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacciatori residenti in Lom-

 

 

PASSERA

Mezzi di cui all'articolo

 

ATC e zona di minor tu-

 

 

bardia iscritti ad A TC o nella

 

Articolo 48 I.r. 26/1993 e

MATTUGIA

23, comma 1, lettera a)

18/09 - 19/11

tela dei CAC di Sondrio

5

20

zona di minor tutela dei CAC

INFS

articolo 27, comma 2

della I,r, 26/1993

 

e Coma

 

 

della Provincia di Sondrio e

 

I. 157/1992

 

 

 

 

 

 

Coma

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacciatori residenti in Lom-

 

 

 

Mezzi di cui all'articolo

 

ATC e zona di minor tu-

 

 

bardia iscritti ad A TC o nella

 

Articolo 48 I.r, 26/1993 e

STORNO

23, comma 1, lettera a)

18/09 - 19/11

tela dei CAC di Sondrio

10

50

zona di minor tutela dei CAC

INFS

articolo 27, comma 2

 

della I.r. 26/1993

 

e Coma

 

 

della Provincia di Sondrio e

 

I. 157/1992

 

 

 

 

 

 

Coma

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.