Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 28/09/2004 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 3.11.41 - L.R. 28 settembre 2004, n. 23. [1]
Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005).
(B.U. 29 settembre 2004, n. 40, 1 suppl. ord.).
Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
«1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato, per la stagione venatoria 2004/2005, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (Passer domesticus italiae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. La Regione, su parere motivato delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.».
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della