§ 3.11.41 - L.R. 28 settembre 2004, n. 23.
Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:28/09/2004
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 3.11.41 - L.R. 28 settembre 2004, n. 23. [1]

Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005).

(B.U. 29 settembre 2004, n. 40, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato, per la stagione venatoria 2004/2005, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (Passer domesticus italiae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. La Regione, su parere motivato delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.