§ 3.11.38 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 18.
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:28/10/2003
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 3.11.38 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 18. [1]

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

(B.U. 30 ottobre 2003, n. 44 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

     “1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b) può disporre di dieci giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona Alpi di minor tutela.

     La fruizione delle dieci giornate è subordinata alla previa comunicazione, da effettuarsi almeno sette giorni prima al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini nei quali il cacciatore è iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c) può esercitare, a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona Alpi di minor tutela nei quali è iscritto, la caccia anche da appostamento fisso, previo consenso del concessionario dell’appostamento stesso. In entrambi i casi, la fruizione delle suddette dieci giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio.”

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.