Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 28/10/2003 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 3.11.38 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 18. [1]
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).
(B.U. 30 ottobre 2003, n. 44 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Modifiche all'articolo 35 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della
“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b) può disporre di dieci giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona Alpi di minor tutela.
La fruizione delle dieci giornate è subordinata alla previa comunicazione, da effettuarsi almeno sette giorni prima al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini nei quali il cacciatore è iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c) può esercitare, a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona Alpi di minor tutela nei quali è iscritto, la caccia anche da appostamento fisso, previo consenso del concessionario dell’appostamento stesso. In entrambi i casi, la fruizione delle suddette dieci giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio.”
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della