§ 3.11.16 - R.R. 26 agosto 1989, n. 3.
Disciplina delle zone per l'allevamento dei cani e per le gare cinofile.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:26/08/1989
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinazione territoriale.
Art. 3.  Zone A.
Art. 4.  Zone B.
Art. 5.  Zone di tipo C.
Art. 6.  Quote di accesso e di partecipazione.
Art. 7.  Regolamento interno.
Art. 8.  Tabelle.
Art. 9.  Sostituzione organi gestione.
Art. 10.  Abrogazione.


§ 3.11.16 - R.R. 26 agosto 1989, n. 3. [1]

Disciplina delle zone per l'allevamento dei cani e per le gare cinofile.

(B.U. 31 agosto 1989, n. 35, 2° Suppl. Ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il presente Regolamento disciplina le zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale 16 agosto 1988, n. 41.

 

     Art. 2. Destinazione territoriale.

     1. Le zone sono di tre tipi: A, B e C:

     a) le zone A hanno carattere temporaneo e sono istituite dalle Amministrazioni provinciali per tutta la durata delle gare e prove di lavoro di interesse regionale o nazionale, con l'indicazione delle giornate di gara in un calendario, da pubblicare annualmente da parte della Giunta Provinciale, di intesa con l'Ente nazionale cinofilia italiana;

     b) le zone B hanno carattere permanente e possono essere utilizzate per tutte le altre gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani durante tutti i mesi dell'anno, senza sparo;

     c) le zone C hanno carattere permanente e funzionano tutti i mesi dell'anno per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna, esclusivamente allevata in cattività, salvo che nei mesi di febbraio e marzo durante i quali non è consentito lo sparo.

     2. L'attività di cui al precedente comma non può in nessun caso avere fine di lucro.

 

     Art. 3. Zone A.

     1. Le Province concedono a richiesta di associazioni venatorie riconosciute e dell'Ente nazionale cinofilia italiana le zone A, individuate all'interno di ambiti pubblici protetti.

 

     Art. 4. Zone B.

     1. Le Province istituiscono le zone B per periodi non inferiori al triennio su una superficie in corpo unico non superiore a 1000 ettari, non recintati, o recintati in percentuale massima del 25%, e le concedono, su domanda in carta legale, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile riconosciute o alle associazioni professionali degli addestratori cinofili.

     2. Alla relativa domanda devono essere allegati, in tre esemplari, una planimetria in scala 1:10.000 del territorio richiesto, nonché gli atti di assenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati.

     3. Dette zone devono essere segnalate, a cura del concessionario, con tabelle delle dimensioni di cm 25 X 30; in dette zone è comunque sempre vietato lo sparo, ad eccezione di quello della pistola a salve; la violazione al presente divieto è punita, oltre che ai sensi della lett. c) dell'art. 41 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 come sostituito dall'art. 32 della L.R. 16 agosto 1988, n. 41, anche con la revoca della concessione.

     4. In dette zone deve essere garantito, da parte dell'associazione concessionaria, un popolamento con selvaggina naturale e vocazionale al territorio, in rapporto all'estensione ed alla capacità faunistica delle zone stesse; le operazioni di ripopolamento sono effettuate previo controllo della Provincia.

     5. Le zone B non possono essere confinanti con le zone C di cui al successivo art. 5.

     6. Le Province possono annualmente autorizzare l'istituzione di alcune zone di tipo B per il periodo da marzo ad agosto finalizzate all'allenamento e all'addestramento dei cani ed alle gare cinofile, senza sparo, di limitata estensione e previo consenso dei conduttori dei terreni.

 

     Art. 5. Zone di tipo C.

     1. Le Province istituiscono le zone C e ne concedono la gestione per la durata di tre anni prioritariamente alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile riconosciute e alle associazioni professionali degli addestratori cinofili; la concessione provinciale deve riferirsi a territori in corpo unico che abbiano superficie non inferiore ai 3 ettari e non superiore ai 10 ettari.

     2. Non possono essere istituite due o più zone tra loro confinanti; la concessione è intestata al rappresentante legale nel caso di associazioni.

     3. Nelle zone C è fatto divieto di abbattimento di animali selvatici che non siano quelli allevati in cattività, di volta in volta liberati per l'addestramento degli ausiliari; la violazione a detto divieto è punita oltre che con la revoca immediata della concessione, anche ai sensi della lett. c) dell'art. 41 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 come sostituito dall'art. 32 della L.R. 16 agosto 1988, n. 41.

     4. Le zone, da segnalarsi a cura del concessionario con cartelli della dimensione di cm 25 x 30 possono cessare la loro attività nel periodo di caccia aperta, fermo restando che è sempre sospesa nei mesi di febbraio e marzo l'attività con sparo ed abbattimento.

     5. La domanda di concessione, in carta legale, dovrà essere accompagnata da atto mediante il quale il proprietario o il conduttore del terreno interessato, mette a disposizione il terreno al concessionario per l'istituzione della zona stessa.

 

     Art. 6. Quote di accesso e di partecipazione.

     1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, i partecipanti sono tenuti a versare una quota di accesso la cui entità e le cui modalità di versamento sono stabilite annualmente dalla Giunta Regionale, sentite le Province entro il 31 gennaio.

     2. La Giunta Regionale stabilisce anche la quota da versare ai conduttori dei terreni interessati dalle zone a carico della Provincia.

     3. Le quote di accesso devono essere calcolate in base ai costi organizzativi e gestionali documentati dai concessionari nonché alle spese generali delle Province nel settore venatorio.

 

     Art. 7. Regolamento interno.

     1. Gli organi di gestione delle zone adottano un regolamento che disciplina l'accesso e prevede particolari agevolazioni per gli addestratori professionali e per gli allevatori e determina le norme per il funzionamento e la vigilanza delle zone, da presentare contestualmente alla richiesta di costituzione.

     2. I nominativi delle guardie volontarie per le zone non gestite direttamente dalla Provincia, devono essere comunicati alle Province.

     3. Gli organi di gestione devono provvedere alle necessarie coperture assicurative per la responsabilità civile.

 

     Art. 8. Tabelle.

     1. Le zone devono essere tabellate a cura e a spese dell'organo di gestione con appositi cartelli colorati, diversi per ogni tipo di zona, recanti la dicitura «Zona cinofila di tipo...».

 

     Art. 9. Sostituzione organi gestione.

     1. Gli organi di gestione possono essere sostituiti, previa diffida della Giunta Provinciale, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 10. Abrogazione.

     1. I provvedimenti di istituzione delle zone di cui al presente regolamento sono inviati in copia al Settore agricoltura caccia e pesca della Regione.

     2. E' abrogato il Regolamento Regionale 24 maggio 1980, n. 1 come modificato dal Regolamento Regionale 29 ottobre 1982, n. 9.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.