§ 3.11.15 - R.R. 31 luglio 1989, n. 2.
Gestione delle Aziende Faunistiche ai sensi dell'art. 18 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:31/07/1989
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedura per la concessione.
Art. 3.  Caratteristiche dei territori costituenti le aziende.
Art. 4.  Documentazione da allegare alla domanda di concessione.
Art. 5.  Destinazione dei territori costituenti l'azienda nei casi di mancato rinnovo.
Art. 6.  Inclusione coattiva.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Divieti particolari.
Art. 9.  Zone demaniali.
Art. 10.  Durata ed estensione della concessione.
Art. 11.  Adempimenti del concessionario.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Cambio di intestazione.
Art. 14.  Funzione sociale.
Art. 15.  Applicazione.
Art. 16.  Abrogazione.


§ 3.11.15 - R.R. 31 luglio 1989, n. 2. [1]

Gestione delle Aziende Faunistiche ai sensi dell'art. 18 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 e successive modificazioni.

(B.U. 4 agosto 1989, n. 31, 1° Suppl. Ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure e detta le prescrizioni per la gestione delle aziende faunistiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, settimo comma, della L.R. 31 luglio 1978, n. 47, così come sostituito dall'art. 15 della L.R. 16 agosto 1988, n. 41.

     2. Le aziende faunistiche hanno lo scopo di incrementare e di irradiare nel territorio circostante la fauna selvatica ed hanno il compito, nel loro ambito, di salvaguardare e di estendere gli ambienti naturali.

 

     Art. 2. Procedura per la concessione.

     1. Nelle aziende faunistiche l'esercizio venatorio è svolto nel rispetto del calendario venatorio regionale annuale, ad eccezione del numero dei capi da abbattere giornalmente, previo permesso del concessionario.

     2. Nelle aziende faunistiche gestite da enti pubblici devono essere ammessi i cacciatori che ne fanno richiesta con priorità ai residenti nei comuni nei quali ricadono i territori, ai residenti nella provincia, ai residenti nella regione.

     3. A coloro che cacciano nelle aziende gestite da enti pubblici il tesserino venatorio deve essere rilasciato con il timbro "Azienda faunistica pubblica - caccia esclusiva" con un rapporto cacciatore territorio fissato dalla regione.

     4. La concessione per l'istituzione delle aziende faunistiche è rilasciata, nei limiti di cui alle Leggi vigenti, dalla Giunta regionale, sentiti la provincia, o i comprensori di Lecco e di Lodi, competente per territorio, il comitato regionale della caccia e l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, nonchè la commissione consiliare competente, su domanda, in carta legale, di enti pubblici o di privati presentata all'assessore all'agricoltura e foreste delegato dal Presidente della Giunta regionale.

     5. Il rinnovo della concessione è rilasciato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti e gli organismi di cui al precedente comma, su domanda in carta legale, da presentarsi almeno cinque mesi prima della scadenza.

     6. Il rinnovo non viene comunque concesso quando si siano verificate reiterate o gravi irregolarità nella gestione dell'azienda faunistica.

     7. Nella concessione o rinnovo di aziende faunistiche è data priorità agli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori tutti o in parte di terreni inclusi, iscritti all'albo di cui alla L.R. 13 aprile 1974, n. 18.

     8. Nel caso di rilascio o rinnovo della concessione a favore delle associazioni di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., questa è intestata al rappresentante legale.

     9. Il consenso dei proprietari a partecipare alla predetta associazione dovrà risultare da apposito verbale dell'assemblea, convocata specificatamente nei modi e nei termini statutari o di Legge, quale che sia la durata dell'associazione; al verbale devono essere allegati i singoli atti mediante i quali i proprietari dei terreni interessati mettono a disposizione i terreni stessi per l'istituzione dell'azienda faunistica.

 

     Art. 3. Caratteristiche dei territori costituenti le aziende.

     1. Le aziende faunistiche dovranno essere istituite preferibilmente in aree di rilevante interesse naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa selvaggina europea, alla selvaggina vocazionale della collina (pernice rossa, starna e lepre) e alla fauna acquatica delle zone umide e vallive secondo i criteri previsti dalla carta delle vocazioni faunistiche approvata dal consiglio regionale con deliberazione del 3 luglio 1984 n. 3/1629 - allegato 7.

     2. Nelle aziende faunistiche il 15% del territorio è destinato a zone di rifugio della selvaggina nelle quali la caccia è vietata a chiunque; tali zone devono essere individuate in aree idonee alla sosta e alla riproduzione della selvaggina.

     3. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di idoneità che hanno determinato il rilascio delle concessioni la Giunta regionale, sentita la provincia, procede alla revoca delle stesse alla fine dell'annata venatoria in corso.

 

     Art. 4. Documentazione da allegare alla domanda di concessione.

     1. La domanda di concessione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

     a) mappa in scala 1:25.000 in tre esemplari, dell'azienda per la quale si richiede la concessione e dei luoghi circostanti;

     b) mappa in scala 1:10.000 in tre esemplari, del territorio aziendale per il quale si richiede la concessione con evidenziazione grafica di strade e vie di comunicazione, laghi o stagni naturali o artificiali, incolti, canneti, mareschi, corsi d'acqua, naturali o artificiali di irrigazione, zone boschive naturali o coltivate, loro tipo e genere, siepi, sieponi, argini e zone cespugliate e zone coltivate con il tipo di coltivazione;

     c) relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali del territorio con riepilogo ettariale delle varie tipologie territoriali di cui alla lettera b) del presente articolo;

     d) elenco catastale delle proprietà incluse nel territorio per il quale si richiede la concessione e relativi atti di adesione dei proprietari e/o possessori dei terreni; nel caso in cui i proprietari si siano uniti in associazione ex art. 36 del c.c. al fine dell'ottenimento della concessione, atto costitutivo del consorzio ed eventuali atti successivi di adesione allo stesso;

     e) progetto di mantenimento e miglioramento dell'ambiente aziendale redatto da un agronomo, da un tecnico in materie agronomiche, forestale, iscritto all'albo professionale; progetto di gestione dell'azienda, anche in relazione all'estensione di prevalenti zone di agricoltura intensiva; in detto progetto dovrà essere evidenziato anche l'indirizzo faunistico della richiesta aziendale;

     f) dichiarazione del privato richiedente di non aver richiesto ed ottenuto altre concessioni di azienda faunistica o di autorizzazione di azienda agro-venatoria nella regione Lombardia;

     g) situazione faunistica nel comprensorio con riferimento sia alla selvaggina stanziale che all'avifauna migratoria, evidenziando anche eventuali emergenze faunistiche.

 

     Art. 5. Destinazione dei territori costituenti l'azienda nei casi di mancato rinnovo.

     1. Qualora la Giunta regionale non rinnovi o revochi la concessione, sui relativi terreni si costituisce di diritto un'oasi temporanea con divieto di caccia per chiunque, fino all'adozione da parte della provincia del provvedimento di destinazione ovvero, ove il concessionario ricorra avverso il provvedimento negativo della Giunta regionale, fino alla definizione dei ricorsi e comunque fino all'adozione del provvedimento di destinazione finale.

     2. Ove il concessionario non opponga ricorso, la provincia destina il territorio già costituente l'azienda, privilegiando una destinazione di protezione della fauna.

 

     Art. 6. Inclusione coattiva.

     1. La Giunta regionale può, su domanda dell'interessato, e per accertate necessità tecniche e faunistiche, includere coattivamente nell'azienda un territorio non superiore al 10% dell'estensione dell'azienda stessa.

     2. Il territorio incluso coattivamente non può essere considerato utile ai fini del raggiungimento dell'estensione minima prevista.

     3. Le indennità da corrispondere annualmente al proprietario dei terreni inclusi coattivamente sono fissate nella stessa deliberazione di inclusione coattiva nelle seguenti misure massime:

     a) 25.000 per ettaro di terreno ad incolto, a mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia.

     b) 50.000 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;

     c) 75.000 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole.

     4. Le indennità fissate dal precedente terzo comma saranno oggetto di adeguamento, sulla scorta dei dati ISTAT, con provvedimento annuale della Giunta regionale.

     5. La domanda di inclusione coattiva, in carta legale, deve essere corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4, lettere b) e d), con l'indicazione nominativa dei proprietari dei terreni.

 

     Art. 7. Vigilanza.

     1. La vigilanza nelle aziende faunistiche è assicurata dal concessionario tramite guardie giurate venatorie; a tal uopo il concessionario richiede alle competenti autorità di P.S. il rilascio dell'apposito decreto di guardia volontaria dell'azienda.

     2. E' fatto obbligo di avere almeno una guardia venatoria per azienda fino a 1.000 ettari di superficie e due guardie venatorie per azienda oltre i 1.000 ettari di superficie; nella zona Alpi è fatto obbligo di avere una guardia venatoria per ogni 1.000 ettari di superficie dell'azienda faunistica.

     3. Nelle aziende gestite da enti pubblici la vigilanza è assicurata anche da agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.

     4. I poteri ispettivi all'interno delle aziende sono esercitati dalla Regione e dall'Amministrazione provinciale competente; è fatto divieto alle guardie volontarie di accedere alle aziende per l'esercizio della vigilanza ove non siano appositamente autorizzate dalla provincia competente.

 

     Art. 8. Divieti particolari.

     1. Nelle aziende è vietato cacciare le specie stanziali non indicate nel provvedimento di concessione, nonchè tutte le specie migratorie ad eccezione della quaglia, tordo, colombaccio, tortora, beccaccia, beccaccino ed anatidi.

     2. Qualora in esse siano presenti specie non previste dal disciplinare, previo controllo, la provincia territorialmente competente autorizza il prelievo delle predette specie non vocazionali anche mediante caccia di selezione nei modi e tempi più opportuni.

     3. Nelle aziende è vietato:

     a) impiantare nuovi appostamenti fissi o temporanei ad eccezione di quelli per gli acquatici;

     b) impiantare appostamenti a distanza inferiore ai confini dell'azienda di quella prevista dall'art. 30, commi 4 e 5 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 e successive modificazioni;

     c) esercitare qualsiasi cattura di volatili con reti;

     d) effettuare la caccia senza il permesso del concessionario;

     e) attraversare in attività di caccia, senza permesso, i terreni ricompresi nel perimetro dell'azienda, fatta eccezione per il caso di necessità ove non sia possibile raggiungere altra zona libera se non attraverso il territorio dell'azienda: in tal caso l'attraversamento dovrà avvenire col fucile smontato o riposto nel fodero e con i cani al guinzaglio;

     f) svolgere attività di raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea nelle zone dell'azienda appositamente segnalate con idonei cartelli;

     g) percorrere il territorio aziendale, anche mediante automezzi, ad eccezione di quelli agricoli, al di fuori delle strade pubbliche; da tale divieto sono esonerati i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro aziendale, il concessionario e gli agenti di vigilanza preposti;

     h) lasciare comunque vagare cani incustoditi;

     i) atterrare con mezzi aerei da diporto all'interno di aziende faunistiche situate in zona Alpi;

     l) è fatto inoltre divieto a coloro che esercitano l'attività venatoria nelle aziende gestite da enti pubblici esercitare la caccia nel territorio libero o nelle aree a gestione sociale della caccia.

     4. La violazione ai divieti di cui al precedente comma lettere a), b), c) e d) comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 41 lettera c) della L.R. 31 luglio 1978, n. 47; la violazione degli altri divieti di cui al presente articolo comporta la sanzione di cui alla lettera n) del citato art. 41.

 

     Art. 9. Zone demaniali.

     1. Qualora nel perimetro aziendale fossero ricompresi terreni facenti parte del demanio pubblico il concessionario deve munirsi del necessario atto concessorio; la concessione è comunque subordinata al vincolante parere della provincia competente per territorio.

     2. Il pagamento del relativo canone provvisorio a favore dell'ente avente diritto, dà titolo all'esercizio dell'azienda, anche qualora il disciplinare di concessione non sia ancora firmato e registrato, sui relativi terreni.

 

     Art. 10. Durata ed estensione della concessione.

     1. La durata della concessione è fissata in anni otto e la sua scadenza deve coincidere con il termine di una annata venatoria.

     2. Ogni azienda deve avere le seguenti superfici minime e massime:

     a) da 200 a 900 ettari in pianura;

     b) da 400 a 1200 ettari in collina o montagna;

     c) da 2000 a 12000 ettari nella zona faunistica delle Alpi.

     3. Nel corso della concessione, anche a richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale competente per territorio, può procedere ad eventuali rettifiche dei confini del territorio concesso.

 

     Art. 11. Adempimenti del concessionario.

     1. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni particolari contenute nel provvedimento concessorio, nonchè del piano annuale di popolamento e prelievo approvato dalla Regione, che dovrà essere presentato entro il 31 luglio per l'approvazione da parte della Regione.

     2. La Regione si riserva di indicare per aree faunistiche omogenee i parametri di riferimento dei piani di cui al precedente comma.

     3. Il concessionario dovrà garantire idoneo popolamento del territorio aziendale, nel rispetto del piano di popolamento e prelievo di cui al comma precedente.

     4. Nell'ambito dell'azienda faunistica il concessionario può destinare aree non superiori al 30% dell'azienda, al prelievo venatorio secondo la disciplina delle aziende agro-venatorie, purchè la immissione della selvaggina allevata in cattività non interagisca negativamente con le specie pregiate previste per il popolamento di base.

     5. E' consentito il ripopolamento di selvaggina indicata nel disciplinare anche durante l'annata venatoria, previa comunicazione alla Regione ove si riscontri una condizione faunistica tale da incidere negativamente sul popolamento di base previsto nel disciplinare.

     6. I concessionari dovranno contribuire al popolamento del territorio provinciale mediante conferimento di una lepre per ogni trenta ettari di territorio aziendale, ovvero di una coppia di starne o pernici rosse ogni dieci ettari, e di un fagiano ogni due ettari, ovvero un ungulato vocazionale al territorio, ogni duemila ettari per le aziende situate in zona Alpi, nei tempi e nei modi stabiliti dalla provincia competente per territorio.

     7. Le aziende gestite da enti pubblici sono esonerate dal conferimento.

     8. Il concessionario dovrà procedere alla palinatura del territorio concesso mediante apposite tabelle di dimensioni di centimetri venticinque per trenta disposte in modo tale che di ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva sulle quali deve essere apposta la seguente scritta "Azienda Faunistica Venatoria - (numero e denominazione) - art. 18 della L.R. 31 luglio 1978 n. 47 - Divieto di caccia".

 

     Art. 12. Sanzioni.

     1. Nel caso di violazioni alle norme che regolano l'esercizio venatorio e alle disposizioni di cui al presente regolamento, e salvo l'applicazione delle sanzioni di Legge, la Giunta regionale, sentita la provincia competente, sospende la concessione per un periodo non oltre un'annata venatoria; in caso di reiterate violazioni, successive al periodo di sospensione, sentita la provincia, la Giunta regionale procede alla revoca della concessione alla fine dell'annata venatoria in corso.

     2. Il mancato pagamento della tassa ettariale regionale comporta la sospensione della concessione fino alla data dell'avvenuto pagamento.

     3. L'esercizio della caccia nel periodo di sospensione della concessione comporta la revoca della concessione stessa.

 

     Art. 13. Cambio di intestazione.

     1. E' fatto obbligo al concessionario e al rappresentante legale delle associazioni ex art. 36 codice civile di condurre l'azienda faunistica direttamente, pena la revoca della concessione.

     2. Il cambio di intestazione è consentito solo nel caso di concessioni rilasciate alle associazioni di cui all'art. 36 codice civile per sostituzione del rappresentante legale ovvero nel caso di morte o impedimento fisico certificato del concessionario; negli ultimi due casi il cambio di intestazione può essere solo a favore degli eredi e dei familiari ex art. 230 bis codice civile.

 

     Art. 14. Funzione sociale.

     1. In considerazione della qualificazione ambientale e faunistica delle aziende, le stesse devono contribuire all'accrescimento culturale delle comunità provinciali in tema di ambiente.

     2. Esse devono segnalare all'amministrazione provinciale territorialmente competente in quali ambienti agricoli e naturali al loro interno sia possibile operare visite guidate di interessati agli ambienti stessi.

     3. Sulla scorta della detta segnalazione l'amministrazione provinciale territorialmente competente provvede a concordare con il concessionario modalità e tempi per visite guidate di scolaresche e di gruppi di cittadini organizzati da effettuarsi, anche a pagamento, in periodo di caccia chiusa evitando il disturbo delle specie selvatiche.

 

     Art. 15. Applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica alle concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. 16 agosto 1988, n. 41.

 

     Art. 16. Abrogazione.

     1. E' abrogato il regolamento regionale 22 dicembre 1980, n. 3 e successive modificazioni.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.