§ 3.11.10 - R.R. 30 giugno 1981, n. 1 [*].
Funzionamento dei fondi provinciali per la tutela della produzione agraria. Art. 40 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:30/06/1981
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei fondi provinciali di tutela per la produzione agraria, la costituzione dei comitati provinciali incaricati della gestione del fondo di [...]
Art. 2.      1. Presso la sede di ogni amministrazione provinciale è istituito un comitato incaricato della gestione del fondo provinciale di tutela.
Art. 3.      1. Al rimborso dei danni alle coltivazioni agricole, arrecati dalla selvaggina, nonché di quelli non altrimenti risarcibili arrecati dall'attività venatoria, con esclusione dei territori [...]
Art. 4.      1. Al fine di consentire un corretto accertamento dei danni, nella giusta origine e consistenza, in coerenza con le finalità di salvaguardia della produzione agricola, l'agricoltore interessato [...]
Art. 5.      1. L'accertamento qualitativo e quantitativo del danno viene effettuato dall'amministrazione provinciale competente che può avvalersi anche dei funzionari dei servizi provinciali [...]
Art. 6.      1. La denuncia di cui al precedente art. 4, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve contenere:
Art. 7.      1. Le denunce vanno presentate tempestivamente e comunque entro i seguenti termini:
Art. 8.      1. Qualora il danno si manifesti nell'ultima fase di maturazione del prodotto la denuncia deve essere inoltrata a mezzo servizio telegrafico.
Art. 9.      1. In caso di contestazione dell'operato dei periti, l'interessato deve darne avviso alla provincia entro 15 giorni dal ricevimento della rilevazione (cosiddetto bollettino di campagna).
Art. 10.      1. Su conforme proposta del comitato, la liquidazione dei danni viene approvata dalla giunta provinciale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni delle [...]
Art. 11.      1. La provincia su richiesta degli agricoltori interessati, anche se proprietari-conduttori o coltivatori di terreni ricadenti nelle zone di cui al terzo comma del precedente art. 3, può [...]
Art. 12.      1. Nel caso di fornitura di mezzi di prevenzione che, per loro natura possono essere reimpiegati, è fatto obbligo all'interessato di consentire il recupero.
Art. 13.      1. Per il risarcimento dei danni sono utilizzati sia il contributo regionale previsto dall'art. 43, primo comma, lettera B) della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, sia la quota parte dei [...]
Art. 14.      1. In conformità all'art. 6, secondo comma, punto 9) della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, la giunta provinciale, in caso di accertata disponibilità sui fondi precitati, può [...]
Art. 15.      1. I componenti del comitato estranei all'amministrazione provinciale sono equiparati, per quanto riguarda l'indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai componenti dei [...]


§ 3.11.10 - R.R. 30 giugno 1981, n. 1 [*].

Funzionamento dei fondi provinciali per la tutela della produzione agraria. Art. 40 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47.

(B.U. 1 luglio 1981, n. 26, 1° Suppl. Ord.).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei fondi provinciali di tutela per la produzione agraria, la costituzione dei comitati provinciali incaricati della gestione del fondo di tutela, i criteri e le modalità per la rilevazione e prevenzione dei danni e la determinazione degli indennizzi e degli incentivi agli aventi diritto, in attuazione dell'art. 40, della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47.

 

     Art. 2.

     1. Presso la sede di ogni amministrazione provinciale è istituito un comitato incaricato della gestione del fondo provinciale di tutela.

     2. Esso è composto:

     a) dal presidente della provincia o da un consigliere da lui delegato, che lo presiede;

     b) da un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     c) da un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     3. I componenti di cui alle lettere b) e c) sono nominati dalla giunta provinciale, su designazione delle rispettive associazioni.

     4. La designazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta della provincia.

     5. Decorso inutilmente tale termine la giunta provinciale provvede alla nomina, quali componenti del comitato, di esperti in problemi agricolo-forestali e venatori.

     6. La durata in carica del comitato provinciale corrispondente a quella effettiva del consiglio provinciale; i componenti possono essere riconfermati, per non più di una volta.

     7. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario provinciale.

     8. Nei successivi articoli il comitato provinciale incaricato della gestione del fondo di tutela sarà chiamato «comitato».

 

     Art. 3.

     1. Al rimborso dei danni alle coltivazioni agricole, arrecati dalla selvaggina, nonché di quelli non altrimenti risarcibili arrecati dall'attività venatoria, con esclusione dei territori compresi nelle aziende faunistiche, nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nei centri privati di produzione di selvaggina, nei terreni non destinati a colture agricole e nei fondi chiusi di cui all'art. 39 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, si provvede con il fondo provinciale previsto dal presente regolamento.

     2. Per le aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia le province, in relazione a quanto previsto dai punti 6 e 7, della deliberazione della giunta regionale n. 2/28799 del 22 gennaio 1980, concorrono al rimborso dei danni denunciati dal comitato di gestione delle stesse aree e accertati secondo le modalità del presente regolamento.

     3. Al pagamento dei danni arrecati alle coltivazioni agricole in territori compresi nei parchi regionali si provvede col fondo di cui al precedente art. 1 sempreché non sia diversamente disposto dalle relative norme regionali.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di consentire un corretto accertamento dei danni, nella giusta origine e consistenza, in coerenza con le finalità di salvaguardia della produzione agricola, l'agricoltore interessato deve inoltrare, entro i termini di cui al successivo art. 7, denuncia scritta alla provincia competente per territorio per dare possibilità di accertare il danno al suo primo insorgere e per porre in atto idonee misure di protezione atte ad evitare ulteriore nocumento alle colture agricole.

 

     Art. 5.

     1. L'accertamento qualitativo e quantitativo del danno viene effettuato dall'amministrazione provinciale competente che può avvalersi anche dei funzionari dei servizi provinciali dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione (SPAFA).

     2. Per le rilevazioni di campagna, viene invitato ad assistere l'interessato e/o un suo rappresentante.

     3. Copia della rilevazione (cosiddetto bollettino di campagna) viene consegnato all'interessato stesso.

 

     Art. 6.

     1. La denuncia di cui al precedente art. 4, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve contenere:

     - nome, cognome e indirizzo dell'interessato;

     - ubicazione dell'azienda agricola con l'indicazione esatta della coltivazione danneggiata (superficie investita, confini, stato vegetativo della coltura);

     - tutte le indicazioni utili per l'accertamento del danno arrecato dalla selvaggina.

 

     Art. 7.

     1. Le denunce vanno presentate tempestivamente e comunque entro i seguenti termini:

     - sette giorni dall'insorgere del danno, in caso di attacco alle coltivazioni che abbia carattere ampio e repentino;

     - quindici giorni dall'insorgere dell'attacco, quando questo abbia carattere di continuità tale per cui la manifestazione del danno diviene evidente per effetto dell'accumularsi di successivi danni parziali.

     2. Non possono essere prese in considerazione denunce presentate dopo la raccolta o l'asportazione del prodotto dal terreno.

 

     Art. 8.

     1. Qualora il danno si manifesti nell'ultima fase di maturazione del prodotto la denuncia deve essere inoltrata a mezzo servizio telegrafico.

     2. Per consentire ai periti un puntuale rilievo dei danni denunciati, è fatto obbligo all'interessato di differire la raccolta del prodotto danneggiato di almeno tre giorni dalla data di invio del telegramma.

 

     Art. 9.

     1. In caso di contestazione dell'operato dei periti, l'interessato deve darne avviso alla provincia entro 15 giorni dal ricevimento della rilevazione (cosiddetto bollettino di campagna).

     2. Sulle contestazioni pervenute si pronuncia il comitato entro i termini previsti dal successivo art. 10.

 

     Art. 10.

     1. Su conforme proposta del comitato, la liquidazione dei danni viene approvata dalla giunta provinciale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni delle singole province intese a facilitare il pagamento.

 

     Art. 11.

     1. La provincia su richiesta degli agricoltori interessati, anche se proprietari-conduttori o coltivatori di terreni ricadenti nelle zone di cui al terzo comma del precedente art. 3, può utilizzare i proventi di cui al secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, per mettere a disposizione mezzi di prevenzione quali: repellenti per sementi e trattamenti superficiali, reti, reticelle metalliche, cartoni catramati ed altri idonei materiali indicati dal comitato.

     2. Le province interessate ove sia accertata una eccezionale concentrazione di selvaggina, anche su segnalazione degli agricoltori, possono proporre l'adozione di idonee iniziative a tutela della produzione agraria.

 

     Art. 12.

     1. Nel caso di fornitura di mezzi di prevenzione che, per loro natura possono essere reimpiegati, è fatto obbligo all'interessato di consentire il recupero.

 

     Art. 13.

     1. Per il risarcimento dei danni sono utilizzati sia il contributo regionale previsto dall'art. 43, primo comma, lettera B) della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, sia la quota parte dei proventi di cui all'art. 41, secondo comma della stessa legge regionale.

 

     Art. 14.

     1. In conformità all'art. 6, secondo comma, punto 9) della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, la giunta provinciale, in caso di accertata disponibilità sui fondi precitati, può corrispondere, su conforme parere del comitato, incentivi a proprietari-conduttori o coltivatori di terreni, che abbiano dimostrato di:

     - salvaguardare la selvaggina durante i lavori di falciatura dei prati, sarchiatura, irrorazione e raccolta di cereali ed altri prodotti con l'applicazione di speciali apparecchi montati su trattrici o macchine operatrici;

     - ripristinare e salvaguardare l'ambiente per la riproduzione naturale della fauna;

     - preferire, nella lotta contro le avversità parassitarie, prodotti sanitari innocui o quanto meno di bassa tossicità;

     - mettere a disposizione della selvaggina, soprattutto nel periodo invernale, cereali e fieno per l'alimentazione.

     2. Detti incentivi possono essere assegnati per singole aziende e per capo catturato nel caso di terreni inclusi in zone di ripopolamento e in oasi di protezione.

 

     Art. 15.

     1. I componenti del comitato estranei all'amministrazione provinciale sono equiparati, per quanto riguarda l'indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai componenti dei comitati regionali di controllo.

     2. L'amministrazione provinciale provvede all'erogazione delle spettanze di cui al primo comma mediante impiego delle disponibilità di cui al precedente art. 13.

 

 


[*] Abrogato dall'art. 58 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.