§ 3.8.29 - L.R. 3 febbraio 1990, n. 6.
Disposizioni relative alla formazione professionale degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:03/02/1990
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Promozione dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Clausola d'urgenza.


§ 3.8.29 - L.R. 3 febbraio 1990, n. 6. [1]

Disposizioni relative alla formazione professionale degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane.

(B.U. 5 febbraio 1990, n. 5, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Promozione dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta Regionale, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale per lo sviluppo dell'artigianato e la formazione professionale, stabilisce annualmente sulla base dello stanziamento di bilancio il monte ore di insegnamento complementare a favore degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane per il quale la regione intende assumere a proprio carico l'onere dei contributi assicurativi.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente primo comma e con i limiti in esso indicati, il Presidente della Giunta Regionale o l'assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta Regionale stipula annualmente con gli istituti assicuratori le convenzioni di cui all'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge quadro in materia di formazione professionale».

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 5.000 milioni.

     2. Agli oneri finanziari, pari a lire 5.000 milioni, derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi», iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     3. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente art. 1 si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     4. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 è apportata la seguente variazione: all'ambito 2, settore 5, obiettivo 4, parte 1, è istituito il cap. 2.5.4.1.2916 «Spese per i contributi assicurativi degli apprendisti artigiani» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 3. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.