Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 lavoro e formazione professionale |
Data: | 27/08/1983 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Artt. 1. - 19. (Omissis) |
Art. 20. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 21. (Omissis) |
§ 3.8.25 - L.R. 27 agosto 1983, n. 68. [1]
Modifiche ed aggiunte alla L.R. 7 giugno 1980 n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia".
(B.U. 1 settembre 1983, n. 35, 3° suppl. ord.).
(Omissis) [2].
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi:
1 - Sui capitoli:
a) 1.3.2.1.1.1215 «Spese per il funzionamento della consulta regionale della formazione professionale» per le spese di funzionamento della consulta regionale di cui al precedente art. 3;
b) 1.3.2.1.1.1217 «Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici» per le spese di cui ai precedenti artt. 2 e 4;
c) 1.3.2.1.1.1221 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali relative alla formazione professionale e per il funzionamento delle consulte provinciali» per le spese di funzionamento delle consulte provinciali di cui al precedente art. 3;
d) 1.3.2.2.2.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale», 1.3.2.2.2.1288 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali»; 1.3.2.3.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri» e 1.3.2.3.1.1289 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali» per le spese di cui ai precedenti artt. 1, 5, 13, 15, 16;
e) 1.3.2.2.2.1287, di cui alla precedente lett. d), per le spese previste dall'art. 8 della presente legge;
f) 1.3.2.3.1.1218, di cui alla precedente lett. d), per le spese previste dall'art. 14 della presente legge;
g) 1.3.2.5.1.1290 «Spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate» per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate di cui al precedente art. 11, IV comma e 12, ultimo comma;
h) 1.3.2.5.1.1291 «Spese per contributi previdenziali agli apprendisti artigiani» per le spese relative a contributi previdenziali agli apprendisti artigiani di cui all'ultimo comma del precedente art. 11.
2 - Sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale per le spese di cui al precedente art. 7.
(Omissis) [3].
Allegato A (Omissis) [4]
[1] Abrogata dall'art. 32 della
[2] Modificano la
[3] Abroga l'art. 69 della
[4] Allegato abrogato dall'art. 36, comma 3, della