§ 3.8.21 - R.R. 14 aprile 1982, n. 4.
Norme regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:14/04/1982
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Commissioni esaminatrici regionali.
Art. 2.  Composizione delle commissioni.
Art. 3.  Nomina delle commissioni.
Art. 4.  Modalità di svolgimento delle prove finali.
Art. 5.  Prove finali di accertamento per i soggetti portatori di handicaps.
Art. 6.  Ricorso contro il giudizio delle commissioni.
Art. 7.  Prove intermedie.
Art. 8.  Norma di esclusione.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 3.8.21 - R.R. 14 aprile 1982, n. 4. [1]

Norme regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia".

(B.U. 28 aprile 1982, n. 17).

 

 

Titolo I

 

Art. 1. Commissioni esaminatrici regionali.

     1. Le prove finali di accertamento dell'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione, di cui all'art. 19 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, si svolgono annualmente presso i centri di formazione professionale o presso le scuole sedi di corsi riconosciuti, dinanzi alle apposite commissioni esaminatrici regionali.

     2. Per ciascun centro di formazione professionale o scuola sede di corsi riconosciuto è costituita una sola commissione.

     3. Qualora gli allievi di un corso riconosciuto siano in numero limitato possono essere ammessi a sostenere le prove finali di accertamento presso un centro di formazione professionale, secondo le disposizioni del competente servizio regionale.

 

     Art. 2. Composizione delle commissioni.

     1. Le commissioni esaminatrici, ai sensi del II comma dell'art. 19 già citato, sono così composte:

     a) il presidente, designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale;

     b) un esperto del ministero della pubblica istruzione, designato dal provveditore agli studi competente per provincia;

     c) un esperto del ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

     d) un esperto designato dalle organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori della categoria interessata o affine, tenendo conto delle qualifiche o specializzazioni prevalenti, ed assicurando la partecipazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative nelle varie commissioni;

     e) un esperto designato dalle organizzazioni provinciali imprenditoriali o professionali di categoria, prescelte fra quelle che hanno maggiore attinenza col tipo di qualifica o specializzazione;

     f) il direttore o il vice direttore del centro regionale o il direttore della scuola i cui corsi siano riconosciuti, o un docente del corso o del ciclo da esso designato.

 

     Art. 3. Nomina delle commissioni.

     1. Le commissioni regionali per le prove finali di accertamento sono nominate dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

     2. Il servizio regionale preposto al settore provvede ad integrare la composizione delle commissioni regionali in applicazione di specifiche norme statali o regionali relative alle prove finali o d'esame vigenti per determinati tipi di corsi, espletando le conseguenti procedure (art. 19, IV comma, L.R. 95/80).

 

 

Titolo II

 

     Art. 4. Modalità di svolgimento delle prove finali.

     1. Le prove finali di accertamento si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 19 della già citata L.R. 95/80 e secondo le istruzioni impartite dal competente servizio regionale nel rispetto delle norme stabilite dal ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 18, I comma, lett. a) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     2. Prima di espletare le prove la commissione si incontra coi docenti del corso per una valutazione complessiva dei risultati del corso che tenga conto del programma svolto, del lavoro compiuto, delle difficoltà incontrate e superate. Inoltre la commissione sarà informata circa il rendimento di ciascun allievo e il suo curriculum formativo sulla base di una specifica relazione scritta.

     3. Le singole prove sono stabilite collegialmente da ciascuna commissione esaminatrice.

     4. Durante l'esecuzione delle prove scritte o di laboratorio i docenti coopereranno con la commissione nelle forme da essa richieste.

     5. Il giudizio complessivo finale è espresso, a maggioranza, dalla commissione per ciascun allievo e si formula esclusivamente nei termini di «idoneo» o «non idoneo», salvo i casi, espressamente indicati, nei quali sia prevista l'attribuzione di un punteggio o altro tipo di valutazione.

     6. In caso di parità di voti della commissione prevale il voto del presidente.

     7. Gli apprendisti che desiderino essere ammessi a sostenere, ai sensi dell'art. 43, ultimo comma, della L.R. 95/80 le prove finali di accertamento dinanzi alle commissioni di cui all'art. 19 della citata legge, dovranno farne richiesta al direttore del centro presso il quale intendono presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

     8. Tali prove hanno, ai sensi del citato art. 43 il valore previsto dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

 

     Art. 5. Prove finali di accertamento per i soggetti portatori di handicaps.

     1. Per i soggetti portatori di handicaps le prove finali di accertamento dovranno essere stabilite con riferimento ai progetti formativi attuati ai sensi dell'art. 56 della L.R. 95/80.

     2. Prima dell'espletamento delle prove i docenti si incontreranno con la commissione esaminatrice per illustrare, in relazione ad ogni soggetto portatore di handicaps, gli obiettivi che i progetti formativi individuali intendevano raggiungere.

     3. Il giudizio finale è espresso con le modalità e nella forma di cui all'articolo precedente.

     4. Ai sensi dell'art. 19, ottavo comma della L.R. 95/80, l'attestato di qualifica, rilasciato col superamento delle prove, dovrà essere integrato da una relazione, firmata dal direttore del centro, che certifichi il livello di preparazione e di capacità tecnica raggiunto dall'allievo.

 

     Art. 6. Ricorso contro il giudizio delle commissioni.

     1. I giudizi espressi dalla commissione devono essere pubblicati sull'albo delle comunicazioni del centro o della scuola sede di corsi riconosciuti al termine dei lavori della commissione.

     2. Il ricorso al presidente della giunta regionale contro il giudizio espresso dalla commissione deve essere presentato al competente servizio regionale del settore istruzione e formazione professionale, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati finali d'esame.

     3. Il suddetto ricorso è ammesso solo per motivi di legittimità ai sensi del settimo comma dell'art. 19 della L.R. 95/80.

     4. In caso di accoglimento del ricorso l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale può disporre la riconvocazione delle commissioni per procedere a nuove prove di accertamento dell'idoneità dei ricorrenti.

 

     Art. 7. Prove intermedie.

     1. Le prove intermedie per il passaggio da un ciclo formativo ad un altro del medesimo corso sono espletate dai docenti del corso nei modi e nelle forme stabilite ai sensi dell'art. 19, decimo comma, della L.R. 95/80.

     2. Gli aspiranti alla frequenza di un ciclo intermedio o di quello terminale dovranno chiedere al direttore del centro l'ammissione alle prove intermedie per l'accertamento del livello di preparazione necessario per l'ammissione al ciclo.

     3. Accertato il livello di conoscenza teorico-pratico acquisito da ogni allievo, i docenti decideranno se ammettere questo a frequentare il ciclo successivo, fargli ripetere lo stesso ciclo, o indirizzarlo ad altro corso; ovvero, nel caso di cui al secondo comma, decideranno se ammettere l'aspirante a frequentare il ciclo richiesto.

 

     Art. 8. Norma di esclusione.

     1. Le norme di cui ai titoli I e II del presente regolamento non si applicano ai casi previsti dagli artt. 19, penultimo comma e 20, ultimo comma, della L.R. 95/80 per i quali si fa riferimento alla normativa statale.

 

 

Titolo III

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. In attesa della disciplina nazionale che definisca le qualifiche professionali, i loro contenuti e le prove di accertamento per la loro attribuzione in rapporto a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, da emanarsi, ai sensi dell'art. 18, primo comma, lett. a) della legge 845/78 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché della definizione, da parte della regione, degli indirizzi di programmazione didattica, di cui all'art. 18 della L.R. 95/80, per le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento si farà riferimento agli ordinamenti didattici.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.