§ 3.7.85 - R.R. 14 febbraio 2011, n. 2.
Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:14/02/2011
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Standard obbligatori minimi)
Art. 2.  (Dotazioni minime delle camere)
Art. 3.  (Dotazioni minime dei bagni)
Art. 4.  (Dotazioni minime dell'angolo cottura)
Art. 5.  (Requisiti funzionali)
Art. 6.  (Disposizione finale)
Art. 7.  (Standard obbligatori minimi)
Art. 8.  (Dotazioni minime delle camere)
Art. 9.  (Dotazioni minime dei bagni)
Art. 10.  (Requisiti funzionali)
Art. 11.  (Disposizione finale)


§ 3.7.85 - R.R. 14 febbraio 2011, n. 2.

Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(B.U. 18 febbraio 2011, n. 7 - suppl.)

 

CAPO I

Case per ferie

 

Art. 1. (Standard obbligatori minimi)

1. Sono standard obbligatori minimi delle case per ferie i seguenti:

a) ubicazione in strutture appositamente dedicate, composte da un unico edificio o da più edifici delimitati da una recinzione e con un unico ingresso o, in alternativa, ubicazione in porzioni unitarie di edifici destinati ad altri usi, purché dotate di accesso indipendente;

b) camere con capienza non superiore a quattro posti letto;

c) capienza complessiva di almeno venti posti letto;

d) almeno due camere con quattro posti letto, ciascuna composta anche da vani separati e comunicanti, dotate di angolo cottura adeguatamente attrezzato secondo i criteri di cui all'articolo 4;

e) almeno una camera, con relativo bagno, attrezzata per i portatori di handicap;

f) superficie delle camere non inferiore a otto metri quadrati per il primo posto letto e a sei metri quadrati per ogni posto letto aggiuntivo, riducibili a quattro metri quadrati in caso di utilizzo di letti a castello o a scomparsa per il terzo e quarto posto;

g) bagni privati completi in tutte le camere con quattro posti letto e in almeno il sessanta per cento delle altre camere;

h) bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato, nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione di posto letto, con un minimo di uno per piano;

i) camere e bagni con dotazioni minime adeguate alla clientela di riferimento, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3;

j) sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, con spazi separati per riunioni, lettura e gioco, visione dei programmi televisivi;

k) aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine;

l) sala per la colazione con spazio bar, utilizzabile anche come ristorante, se previsto il servizio, o, in mancanza della sala per la colazione, un punto ristoro per piano anche con distributori automatici;

m) spazi interni e, ove possibile, anche esterni riservati ai bambini;

n) servizi igienici di pertinenza delle sale ad uso comune, di cui almeno uno accessibile anche ai portatori di handicap;

o) riscaldamento in tutto l'esercizio;

p) ascensore riservato agli ospiti negli edifici con più di due piani, compresi i piani interrati se forniti di locali di servizio, compatibilmente con i vincoli architettonici;

q) servizio bar assicurato almeno sei ore su ventiquattro e servizio di colazione, sostituibili con un punto ristoro per piano anche con distributori automatici;

r) servizio di custodia dei valori in cassaforte;

s) servizio Internet riservato agli ospiti;

t) almeno un apparecchio telefonico e un fax ad uso comune;

u) punto di distribuzione di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale;

v) adeguata segnaletica esterna allo stabile che lo renda immediatamente riconoscibile come casa per ferie.

 

     Art. 2. (Dotazioni minime delle camere)

1. Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite, utili per il soggiorno confortevole anche nelle ore diurne. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di un dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.

 

     Art. 3. (Dotazioni minime dei bagni)

1. I bagni privati devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze (di norma, lavabo, wc, bidet, vasca o doccia). Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.

2. I bagni ad uso comune, ove esistenti, devono essere completi delle apparecchiature igieniche e dei dispositivi di sicurezza, come indicati al comma 1.

3. I servizi igienici di pertinenza delle sale ad uso comune hanno un lavabo nell'antibagno e wc con ingressi separati, distinti per sesso.

 

     Art. 4. (Dotazioni minime dell'angolo cottura)

1. L'angolo cottura deve essere dotato di apparecchiature, stoviglie e attrezzature da cucina sufficienti per consentire la preparazione e il consumo di cibi da parte, almeno, di quattro persone, tenuto conto delle esigenze dei minori.

 

     Art. 5. (Requisiti funzionali)

1. Sono requisiti funzionali delle case per ferie i seguenti:

a) apertura assicurata, anche a richiesta, per almeno nove mesi all'anno;

b) servizio di pulizia delle camere, una volta al giorno;

c) cambio della biancheria da camera ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana, salvo diversa richiesta del cliente stesso;

d) cambio della biancheria da bagno ad ogni cambio di cliente e almeno tre volte alla settimana, salvo diversa richiesta del cliente stesso;

e) servizio di ricevimento assicurato almeno sei ore su ventiquattro;

f) sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento;

g) servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il servizio di ricevimento;

h) conoscenza, da parte degli addetti al ricevimento, almeno della lingua inglese;

i) personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne.

 

     Art. 6. (Disposizione finale)

1. Gli standard di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), m), n), p) non si applicano agli immobili già adibiti a case per ferie alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché agli immobili per la cui costruzione o ristrutturazione, alla stessa data, sia stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero sia divenuta efficace la dichiarazione di inizio attività (DIA), o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il mancato possesso degli standard obbligatori minimi, delle relative dotazioni e dei requisiti funzionali previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, comma 3, della l.r. 15/2007.

 

CAPO II

Ostelli per la gioventù

 

     Art. 7. (Standard obbligatori minimi) [1]

1. Sono standard obbligatori minimi degli ostelli per la gioventù i seguenti:

a) camere con capienza non superiore a sei posti letto;

b) almeno una camera, con relativo bagno, attrezzata per i portatori di handicap;

c) superficie delle camere non inferiore a nove metri quadrati;

d) per ogni posto letto, una cubatura pari ad almeno otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine;

e) bagni privati in almeno il sessanta per cento delle camere;

f) camere e bagni con le dotazioni minime di cui agli articoli 8 e 9;

g) sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, dotate di libri o giornali multilingue e giochi da tavolo;

h) aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine, e servizi igienici accessibili anche ai portatori di handicap;

i) riscaldamento in tutto l'esercizio;

j) almeno un punto ristoro anche con distributori automatici;

k) servizio di custodia dei valori in cassaforte;

l) servizio Internet, almeno un fax e una fotocopiatrice;

m) disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli;

n) adeguata segnaletica esterna allo stabile che lo renda immediatamente riconoscibile come ostello.

 

     Art. 8. (Dotazioni minime delle camere) [2]

1. Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di un dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.

 

     Art. 9. (Dotazioni minime dei bagni) [3]

1. I bagni privati devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.

2. I bagni comuni, ove esistenti, devono essere completi delle apparecchiature igieniche e dei dispositivi di sicurezza, come indicati al comma 1.

 

     Art. 10. (Requisiti funzionali) [4]

1. Sono requisiti funzionali degli ostelli della gioventù i seguenti:

a) apertura per almeno sei mesi all'anno;

b) servizio quotidiano di pulizia;

c) servizio di ricevimento assicurato almeno sei ore su ventiquattro;

d) conoscenza, da parte degli addetti al ricevimento, almeno della lingua inglese;

e) personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne;

f) sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento;

g) servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il servizio di ricevimento;

h) possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti;

i) possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple;

j) promozione di eventi sociali o culturali con cadenza almeno mensile;

k) disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, eno/gastronomico;

l) partecipazione a una rete di relazioni tra gli ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi ostelli.

 

     Art. 11. (Disposizione finale) [5]

1. Gli standard di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) ed e) e le dotazioni minime di cui all'articolo 9, comma 2 , non si applicano agli immobili già adibiti ad ostello alla data in entrata in vigore del presente regolamento, nonché agli immobili per i quali, alla stessa data, siano stati presentati progetti di recupero in attuazione del programma regionale “Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia” e agli immobili per la cui costruzione o ristrutturazione, alla stessa data, sia stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero sia divenuta efficace la dichiarazione di inizio attività (DIA) o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs. 59/2010.

2. Il mancato possesso degli standard obbligatori minimi, delle relative dotazioni e dei requisiti funzionali previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, comma 3, della l.r. 15/2007.


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.R. 5 agosto 2016, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.R. 5 agosto 2016, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.R. 5 agosto 2016, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.R. 5 agosto 2016, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 del R.R. 5 agosto 2016, n. 7.