§ 3.7.83 - R.R. 15 febbraio 2010, n. 5.
Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40 quinquies [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:15/02/2010
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici)
Art. 3.  (Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici)
Art. 4.  (Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi escursionistici)
Art. 5.  (Periodi di apertura)
Art. 6.  (Norma di prima applicazione)


§ 3.7.83 - R.R. 15 febbraio 2010, n. 5. [1]

Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40 quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(B.U. 23 febbraio 2010, n. 8 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 40 quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), definisce i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.

 

     Art. 2. (Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici)

1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:

a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;

c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;

d) porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;

e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;

f) un locale ristoro con la possibilità di essere utilizzato dagli escursionisti anche per il consumo di propri alimenti o bevande;

g) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.

2. I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno.

3. Se non può essere garantita la forni tura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.

4. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con, relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. E comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.

5. Nei casi in cui la zona non è servita da pubblica fognatura, gli scarichi sono trattati mediante adeguato impianto di smaltimento delle acque reflue, fosse settiche o sistemi alternativi in funzione della presenza a valle di opere di captazione ad uso civile, della natura geologica dei luoghi, della difficoltà dell'opera e del flusso turistico che insiste sul rifugio.

 

     Art. 3. (Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici)

1. I locali adibiti al pernottamento hanno:

a) un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri;

b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere;

c) una permanente aerazione naturale o meccanica;

d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali.

2. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, almeno una camera è accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano.

3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno:

 

a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;

b) un w.c. con lavabo, accessibile ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar;

c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento;

d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non la consentano;

e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.

4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno:

 

a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;

b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;

c) una doccia.

5. I locali adibiti a cucina hanno:

 

a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri;

b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;

c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;

d) un doppio lavello con acqua calda e fredda;

e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;

f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti.

6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno:

 

a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri;

b) una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;

c) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento.

7. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autoriz zati al transito i locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.

 

     Art. 4. (Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi escursionistici)

1. I locali adibiti a pernottamento hanno:

a) un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri;

b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 7 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 8 metri cubi per persona se si tratta di camere;

c) una permanente aerazione naturale o meccanica;

d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali.

2. Almeno una camera è accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano.

3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno:

 

a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;

b) due w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar;

c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al pernottamento;

d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili;

e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.

4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno:

 

a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;

b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;

c) una doccia.

5. I locali adibiti a cucina hanno:

 

a) un'altezza non inferiore a 2,40 metri;

b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;

c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;

d) doppio lavello con acqua calda e fredda;

e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale;

f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti.

6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno:

 

a) una superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;

b) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento.

7. I locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.

 

     Art. 5. (Periodi di apertura)

1. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di cento giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al comune e alla provincia competenti per territorio.

 

     Art. 6. (Norma di prima applicazione)

1. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro cinque anni, a renderli conformi ai requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.


[1] Abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.