§ 3.7.80 - L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) – Disposizioni sulle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:03/02/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)


§ 3.7.80 - L.R. 3 febbraio 2009, n. 2. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) – Disposizioni sulle strutture alpinistiche

(B.U. 2 febbraio 2009, n. 5 - S.O. 6 febbraio 2009, n. 1)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

 

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 è sostituita dalla seguente:

 

c) “rifugi alpinistici e rifugi escursionistici;”;

 

b) la Sezione II del Capo II del Titolo III è sostituita dalla seguente:

 

“SEZIONE II

(Strutture alpinistiche)

 

Art. 37

(Tipologie)

 

1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

 

a) rifugi alpinistici;

 

b) rifugi escursionistici;

 

c) bivacchi fissi;

 

d) viabilità alpina.

 

Art. 38

(Definizioni)

 

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

 

3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

 

4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

 

a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici, escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

 

b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;

 

c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

 

 

Art. 39

(Gestori e custodi dei rifugi)

 

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

 

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie d’accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall’accertamento.

 

 

Art. 40

(Caratteristiche funzionali dei rifugi)

 

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

 

2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre di:

 

a) servizio cucina;

 

b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

 

c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;

 

d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;

 

e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;

 

f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;

 

g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;

 

h) alloggio riservato per il gestore.

 

 

Art. 40 bis

(Elenco regionale dei rifugi)

 

1. E’ istituito l’elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l’iscrizione e l’aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.

 

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.

3. L’uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l’utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell’elenco di cui al comma 1.

 

 

Art. 40 ter

(Commissione per le strutture alpinistiche)

 

1. E’ istituita presso la Giunta regionale la commissione per le strutture alpinistiche, composta da:

 

a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di cui uno con qualifica di presidente;

 

b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia di turismo, territorio e infrastrutture;

 

c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM);

 

d) due rappresentanti del Club alpino italiano - Regione Lombardia (CAI Lombardia);

 

e) un rappresentante dell’Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia;

 

f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione Lombardia;

 

g) un rappresentante dell’Unione Province Lombarde.

 

2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, all’inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la legislatura e i suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009.

 

3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di territorio assicurano alla commissione il supporto logistico.

 

4. La commissione ha il compito di:

 

a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche;

 

b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo;

 

c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l’igiene, la gestione dei rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;

 

d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo di cui all’articolo 40 quinquies;

 

e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che riguardano:

 

1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica storia del territorio;

 

2) l’educazione all’utilizzo corretto del territorio montano da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

 

3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.

 

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

 

 

Art. 40 quater

(Agevolazioni e finanziamenti)

 

1. La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile per le seguenti iniziative:

 

a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;

 

b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;

 

c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all’adeguamento normativo;

 

d) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;

 

e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;

 

f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.

 

2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent’anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

 

3. La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l’esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.

 

4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

5. La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.

 

6. La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale promosse dal CAI Lombardia e dalle associazioni più rappresentative delle guide alpine e dei gestori di rifugi.

 

7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati:

 

a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;

 

b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;

 

c) finanziamenti per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.

 

8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

 

9. Il CAI Lombardia, l’Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l’assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:

 

a) manutenzione dei sentieri;

b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;

 

c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;

 

d) tracciamento o attrezzaggio e verifica di agibilità annuale di vie ferrate.

 

10. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.

 

 

Art. 40 quinquies

(Regolamento di attuazione)

 

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di modifica alla l.r. 15/2007 è approvato il regolamento regionale che disciplina i requisiti strutturali e igienico sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi.”;

 

c) il comma 4 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente:

 

“4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell’apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.”;

 

d) dopo il comma 4 dell’articolo 47 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.”;

 

e) il comma 2 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“2. Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata.”;

 

f) al comma 5 dell’articolo 49 le parole: “rifugi alpini” sono sostituite dalle seguenti “rifugi alpinistici”;

 

g) la sezione VII del Capo II del Titolo III è abrogata;

 

h) dopo il comma 3 dell’articolo 101 è aggiunto il seguente:

“3bis. Alle spese previste all’articolo 40 quater si provvede con le risorse stanziate annualmente all’U.P.B. 2.4.2.3.67 “Sviluppo dell’impiantistica sportiva”. Alle altre spese si provvederà con successiva legge.”.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.