§ 3.7.50 - Circolare 17 febbraio 1992, n. 9/COMM.
Assessorato al Commercio, Turismo, Industria Alberghiera, Sport e Tempo Libero. Circolare n. 9 del 17 febbraio 1992/Comm/92. Legge 24 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:17/02/1992
Numero:9

§ 3.7.50 - Circolare 17 febbraio 1992, n. 9/COMM.

Assessorato al Commercio, Turismo, Industria Alberghiera, Sport e Tempo Libero. Circolare n. 9 del 17 febbraio 1992/Comm/92. Legge 24 agosto 1991, n. 284 concernente la liberalizzazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive. Decreto applicativo del 16 ottobre 1991 del ministero del turismo e dello spettacolo. Criteri di prima applicazione circa le modalità di trasmissione e pubblicizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive.

(B.U. 13 marzo 1992, n. 11, 3° s.s.).

 

 

     1. La legge 24 agosto 1991, n. 284 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 2 settembre 1991 ed entrata in vigore il 17 settembre 1991) ha operato la liberalizzazione dei prezzi delle strutture ricettive di cui alla legge quadro nazionale sul turismo, L. 17 maggio 1983, n. 217, ponendo l'obbligo per gli operatori turistici di comunicare i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici di tutte le altre strutture turistico- ricettive, rinviando ad un successivo decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo la determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicizzazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

     Lo stesso Ministero del Turismo e dello Spettacolo ha emanato in data 16 ottobre 1991 un decreto di applicazione della nuova normativa, precisando i termini e le modalità di trasmissione delle denunce, le disposizioni per la prima applicazione della legge e gli schemi-tipo provvisori dei modelli di comunicazione dei prezzi.

     A seguito della emanazione del decreto, il Ministero del Turismo in data 13 novembre 1991 ha invitato l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e le Regioni a provvedere alla predisposizione di un modello definitivo di comunicazione dei prezzi di cui alla legge 24 agosto 1991, n. 284, al fine di assicurare la necessaria omogeneità delle modalità di trasmissione e permettere all'ENIT di redigere un annuario degli esercizi ricettivi turistici completo ed esaustivo.

     Sulla scorta di tale incarico, le Regioni, in sede di

autocoordinamento delle Regioni e Provincie Autonome, hanno completato il lavoro sulla nuova modulistica da utilizzare per la comunicazione principale del 1° ottobre 1992 -ed a valere per l'anno 1993- modulistica che è stata oggetto di esame approfondito e positivo in una apposita riunione svolta presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni, dell'ENIT e delle categorie economiche del settore turistico.

     In tale riunione collegiale è stato anche stabilito che la nuova modulistica concordata sarà stampata dall'ENIT per tutti gli esercizi ricettivi entro il mese di marzo 1992 e fornita alle Regioni od agli enti da esse delegati in un congruo quantitativo di copie e secondo le modalità previste dall'art. 4 del più volte richiamato d.m. 16 ottobre 1991.

     Per quanto concerne lo spettro di applicazione della legge 24 agosto 1991, n. 284, lo scrivente settore ritiene che la nuova normativa, liberalizzando i prezzi delle strutture ricettive abbia di fatto abrogato il precedente regime dei prezzi «concordati» previsto dalla legge quadro sul turismo, L. 17 maggio 1983, n. 217, mentre restano in vigore sia il sistema delle deleghe attribuite dalla Regione Lombardia alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della legge 30 luglio 1986, n. 28 su riordinamento della struttura periferica del turismo lombardo sia tutte le norme relative alla pubblicità risultante dalla normativa statale -tuttora in vigore- di cui al r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Da quanto sopra esposto, consegue che restano fermi tutti gli adempimenti amministrativi degli enti delegati circa la raccolta, trattazione ed invio dei dati delle attrezzature e dei prezzi, fino a quando non sarà emanato un nuovo decreto ministeriale modificativo al precedente od una normativa regionale specifica che sostituisca il r.d.l. 24 ottobre 1935,n. 2049.

     Di difficile soluzione appare invece il problema recato dall'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 nella parte in cui viene stabilito che ciascun operatore turistico è tenuto a comunicare entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi che intende applicare rispettivamente a valere dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     Sull'argomento, molto delicato, alcune Regioni e Province Autonome hanno prodotto ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, ma al di là degli aspetti giuridici e di principio, il nuovo regime comporta una sostanziale modificazione del precedente assetto, con un aggravio di comunicazioni sia per l'interessato che per

l'amministrazione ricevente e senza che si intravvedano effetti positivi ai fini dell'impostazione di idonee e tempestive campagne promozionali in Italia ed all'estero.

     Salva ed impregiudicata ogni diversa disciplina legislativa «in fieri», lo scrivente Settore è dall'avviso che la comunicazione del 1° marzo è da intendersi, per effetto del rinvio operato dal r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049, quale comunicazione «suppletiva» e pertanto non appare necessaria per i titolari degli esercizi che non desiderano modificare i prezzi già denunciati o comunicati in precedenza ed è consentita solo a quegli esercizi che abbiano presentato entro il 1° ottobre la comunicazione dei nuovi prezzi per il 1992, in base alla facoltà riconosciuta dalla legge 24 agosto 1991, n. 284.

     In attesa della fornitura da parte dell'ENIT della nuova modulistica concordata con le Regioni, la comunicazione suppletiva del 1° marzo va effettuata per gli esercizi alberghieri ed extralberghieri, sui moduli attualmente in vigore, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, mentre per quanto riguarda gli altri esercizi complementari disciplinati dalla l.r. 11 settembre 1989, n. 45 (case per ferie, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, rifugi alpini ed escursionistici) le citate comunicazioni vanno effettuate ai Comuni competenti per territorio, secondo le procedure attualmente vigenti.

     Per quanto concerne, infine, l'adempimento della predisposizione degli annuari degli alberghi e degli altri esercizi ricettivi, si ritiene che -in attesa della edizione nazionale e completa da effettuarsi da parte dell'ENIT- le singole Amministrazioni Provinciali possano pubblicare annuari provinciali secondo le modalità attualmente stabilite, considerando il 1992 come anno di transizione e di impostazione del nuovo regime dei prezzi e delle tariffe.

     In relazione a quanto sopra esposto si ritiene doveroso evidenziare il carattere di provvisorietà di quanto col presente documento disposto, anche in considerazione del fatto che la legge 24 agosto 1991, n. 284 ha semplicisticamente liberalizzato i prezzi e le tariffe del settore turistico e ricettivo omettendo peraltro di coordinare le nuove disposizioni con i vari provvedimenti legislativi statali tuttora vigenti in materia e trascurando completamente l'esistenza di numerose leggi regionali che hanno disciplinato la materia secondo lo schema dettato dall'art. 7 della Legge Quadro, L. 17 maggio 1983, n. 217.

     Si ha motivo di ritenere, tuttavia, che una volta sciolti i nodi esistenti a livello nazionale tra Ministero del Turismo, Enit, Regioni e Provincie Autonome si possa dare attuazione al nuovo dettato legislativo e perseguire gli scopi innovativi in esso contenuti.

     Ringraziando per la collaborazione che vorrà essere prestata, si conferma la piena disponibilità dello scrivente Settore a fornire ogni eventuale delucidazione al riguardo.

 

ALLEGATO

(Omissis)