§ 3.6.8 - L.R. 22 novembre 1982, n. 64.
Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendite di giornali e riviste.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:22/11/1982
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Obiettivi della pianificazione.
Art. 3.  Piani comunali di localizzazione.
Art. 4.  Disciplina transitoria fino alla definizione dei piani comunali.
Art. 5.  Autorizzazione.
Art. 6.  Istruttoria per le nuove autorizzazioni.
Art. 7.  Corsi di qualificazione professionale.
Art. 8.  Consulta regionale.
Art. 9.  Autorizzazione temporanea.
Art. 10.  Spostamento di ubicazione.
Art. 11.  Ampliamento dei punti di rivendita.
Art. 12.  Disciplina vendita ambulante e automatica.
Art. 13.  Regolarizzazione dei punti di rivendita esistenti.
Art. 14.  Volturazione dell'autorizzazione.
Art. 15.  Comunicazioni alle categorie interessate.
Art. 16.  Decadenza dell'autorizzazione.
Art. 17.  Sanzioni amministrative.


§ 3.6.8 - L.R. 22 novembre 1982, n. 64.

Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendite di giornali e riviste.

(B.U. 24 novembre 1982, n. 47, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La legione, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 52, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, definisce con la presente legge gli indirizzi programmatici per la determinazione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, informandosi ai principi stabiliti dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

     Art. 2. Obiettivi della pianificazione.

     1. Nella determinazione dei piani di localizzazione di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, i comuni, al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, devono perseguire i seguenti obiettivi:

     - l'adeguamento del numero delle rivendite e l'ampliamento, ove possibile, delle superfici di vendita.

     - il contenimento dei costi di distribuzione e dei costi di gestione delle rivendite.

     - un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale, anche in funzione della facilità di accesso per gli utenti.

 

     Art. 3. Piani comunali di localizzazione.

     1. Per favorire una più razionale evoluzione della rete e per assicurare una migliore produttività del servizio da rendere all'utenza, in funzione della presumibile capacità di domanda, della popolazione residente e fluttuante, i comuni, sentiti i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate, devono predisporre un piano di localizzazione indicando le esigenze di nuovi punti di vendita, o di trasferimento di quelli esistenti, nell'ambito del proprio territorio.

     2. Al fine della predisposizione di tale piano, i comuni devono:

     a) procedere all'accertamento dei punti di vendita esistenti nel territorio comunale al 31 dicembre 1981, distinti in esclusivi e promiscui, individuandone l'ubicazione, anche in relazione all'eventuale suddivisione del territorio nelle seguenti tipologie di zone urbanistico-sociali: centro urbano (zona 1ª), area intermedia tra centro e periferia (zona 2ª), area periferica (zona 3ª), area rurale (zona 4ª);

     b) provvedere a rilevare la situazione determinatasi negli ultimi due anni, secondo i seguenti tre indicatori:

     - di addensamento, secondo l'andamento nel biennio del rapporto tra il numero dei punti di vendita e la superficie territoriale, la popolazione presente, cioè esistente e fluttuante nel territorio e le famiglie residenti;

     - di localizzazione dei punti di vendita, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni dell'ultimo biennio;

     - di vendita, secondo l'andamento delle vendite di quotidiani e periodici nell'ultimo biennio;

     c) individuare un rapporto di riferimento tra punti di vendita e famiglie residenti, sentite le associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 14, comma 2°, della legge n. 416/81, e con l'osservanza dei parametri di cui al successivo art. 4;

     d) stabilire, sentite le categorie interessate, e sulla base delle risultanze di cui ai punti a), b) e c), la localizzazione dei punti ottimali di vendita indicando specificamente le previsioni di nuove aperture e di trasferimenti dei punti di vendita esistenti, anche attraverso l'eventuale fissazione dei limiti di distanza.

     3. Nello stabilire la localizzazione dei punti ottimali di vendita, sia relativamente ai nuovi che a quelli esistenti, i comuni, in armonia con le previsioni generali degli strumenti urbanistici vigenti, devono tener conto degli indici di addensamento derivanti da:

     - insediamenti residenziali;

     - insediamenti scolastici e universitari, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali e produttivi;

     - assetto viario e delle comunicazioni;

     - grandi infrastrutture di traffico (stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni autostradali);

     - correnti turistiche, permanenti e stagionali.

     4. Per le zone turistiche potrà essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

     5. Tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, si dovrà favorire la presenza di punti di vendita, eventualmente promiscui, nelle località rurali e montane.

 

     Art. 4. Disciplina transitoria fino alla definizione dei piani comunali.

     1. Fino al 31 dicembre 1987, e comunque fino a quando non abbiano adottato i piani di cui al precedente art. 3 i comuni, al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni, devono attenersi alle seguenti direttive:

     a) nei comuni con popolazione residente inferiore a 100.000 abitanti dovrà osservarsi un rapporto tra famiglie e punti di vendita, compreso tra un minimo di 850 e un massimo di 950 famiglie per punti di vendita; è consentita comunque l'autorizzazione di un punto di vendita anche di tipo promiscuo, nei comuni dove non è ancora assicurata la presenza di almeno una rivendita di giornali e riviste;

     b) nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti non dovrà superarsi il rapporto di una rivendita ogni 950 famiglie.

     2. Nei comuni in cui, per effetto dell'applicazione dei parametri di cui al primo comma, non fosse possibile autorizzare nuove rivendite, tale facoltà è, tuttavia, riconosciuta entro i limiti di aumento pari al 5% dei punti di vendita esistenti al 31 dicembre 1981; nel computo della percentuale di aumento le frazioni superiori allo 0,20 si considerano unità. Tale criterio non si applica nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

     3. Nella fase transitoria, i comuni devono, inoltre, specificare per gli esercizi di tipo esclusivo la condizione di economicità attraverso la determinazione, in rapporto alla previsione di un adeguato volume di vendita, dei costi di gestione della rivendita, tenuto conto:

     a) delle spese di locazione o di ammortamento del chiosco o esercizio di vendita;

     b) dei costi di manodopera, riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, per la qualifica di «commesso generico».

     4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di punti di vendita di giornali e riviste oltre i limiti stabiliti dai precedenti primo, secondo e terzo comma del presente articolo quando siano stati realizzati nuovi consistenti insediamenti residenziali distaccati dal centro abitato, ovvero quando si verifichino concentrazioni e flussi costanti di popolazione in determinate aree del territorio comunale.

     5. La vendita di quotidiani e periodici negli alberghi e pensioni, è consentita unicamente nei confronti della clientela ospitata.

     6. La vendita di quotidiani e periodici nelle librerie e negli esercizi della grande distribuzione è autorizzabile, nei limiti del rapporto di cui ai precedenti primo e secondo comma, qualora non vi siano punti di vendita nel raggio di 200 metri [1].

 

     Art. 5. Autorizzazione.

     1. L'autorizzazione comunale sulla base dei piani di localizzazione di cui al precedente art. 3 e, in attesa della definizione degli stessi, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 4, è rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 54, lettera g) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del D.P.R. n. 268 del 27 aprile 1982.

     2. A tal fine, il sindaco è tenuto ad acquisire il parere delle organizzazioni di categoria degli editori, dei distributori e dei rivenditori esistenti a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale.

     3. Nei comuni capoluogo di provincia, si dovrà ai medesimi fini, costituire un'apposita commissione con la partecipazione di tutte le componenti previste dall'art. 14, 2° comma della citata legge n. 416/81.

     4. Il parere delle organizzazioni dovrà pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata risposta il parere si intenderà espresso favorevolmente.

     5. Copia dei provvedimenti autorizzativi o di reiezione, corredata dai pareri espressi dalle organizzazioni di categoria, deve essere trasmessa alla giunta regionale.

 

     Art. 6. Istruttoria per le nuove autorizzazioni.

     1. Le domande intese ad ottenere autorizzazioni per l'apertura di nuove rivendite devono contenere i seguenti dati:

     a) ubicazione dell'esercizio e del posteggio su suolo pubblico e privato;

     b) dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico;

     c) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'attività di rivendita di giornali o riviste, o di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio;

     d) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti l'esercizio di attività commerciali;

     e) certificato relativo all'iscrizione del richiedente del R.E.C. previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 ai sensi del D.P.R. n. 268 del 27 aprile 1982.

 

     Art. 7. Corsi di qualificazione professionale.

     1. La regione provvede ad istituire o riconoscere appositi corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento ai fini dell'esercizio dell'attività di rivenditore di quotidiani e periodici, organizzati di intesa con le categorie interessate.

 

     Art. 8. Consulta regionale.

     1. La giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 1° agosto 1979, n. 42, un'apposita consulta per la partecipazione delle categorie interessate alla fase di elaborazione degli indirizzi programmatici regionali e di attuazione dei criteri per la pianificazione comunale.

     2. La consulta esprime pareri ed indicazioni in merito all'organizzazione e formulazione dei programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al precedente art. 7, nonché sui criteri di pianificazione predisposti dalla giunta regionale e sul loro aggiornamento in relazione alle mutate situazioni di fatto.

     3. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire la composizione, le competenze e le procedure di lavoro della consulta.

 

     Art. 9. Autorizzazione temporanea.

     1. L'autorizzazione temporanea può essere rilasciata, per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, nelle località in cui si verifichino consistenti flussi turistici e nei periodi di alta stagione, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla lettera d) del precedente art. 3.

     2. L'autorizzazione temporanea può essere rilasciata, per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, in caso di chiusura temporanea di una rivendita per almeno due mesi, dovuta a causa di forza maggiore, a favore dell'esercizio commerciale più prossimo, con priorità ad esercizio affine.

 

     Art. 10. Spostamento di ubicazione.

     1. Lo spostamento di sede della rivendita è subordinato al nulla-osta dei comuni, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, sentite le associazioni e le organizzazioni di cui all'art. 14 della legge n. 416/81.

 

     Art. 11. Ampliamento dei punti di rivendita.

     1. Le domande di ampliamento delle rivendite esclusive, per l'effetto positivo di accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, devono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

 

     Art. 12. Disciplina vendita ambulante e automatica.

     1. Il rilascio da parte del sindaco delle autorizzazioni per la vendita ambulante dei giornali avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

     1) il numero dei rivenditori ambulanti non dovrà eccedere globalmente il 10% del numero dei rivenditori esistenti in luogo, salvo nei luoghi di villeggiatura, ove potrà raggiungere il 15%;

     2) per esigenze di carattere occasionale e temporaneo determinate da avvenimenti straordinari o da particolari ricorrenze (fiere, mercati, avvenimenti sportivi, ecc.) potrà essere autorizzato il supero dei limiti indicati al punto 1).

     2. La vendita a mezzo di distributori automatici gestiti da editori, da distributori o da rivenditori è consentita qualora non vi siano punti vendita nel raggio di 50 metri.

 

     Art. 13. Regolarizzazione dei punti di rivendita esistenti.

     1. Coloro che, alla data della pubblicazione della presente legge, esercitano l'attività di rivendita, in sede esclusiva o promiscua, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla camera di commercio competente per territorio, nonché ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale.

     2. Gli aventi diritto devono presentare istanza al comune entro i termini previsti dal D.P.R. n. 268 del 27 aprile 1982.

 

     Art. 14. Volturazione dell'autorizzazione.

     1. La volturazione dell'autorizzazione è consentita per il trasferimento con atto tra vivi o mortis causa quando il subentrante dimostri il possesso dei requisiti di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 nonché, per i profili particolari attinenti all'attività degli edicolanti, dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.

 

     Art. 15. Comunicazioni alle categorie interessate.

     1. I comuni devono comunicare alle organizzazioni di cui all'art. 14 della legge n. 416/81 le decisioni in materia di rilascio di autorizzazioni amministrative per la vendita, nonché quelle relative ai trasferimenti, ai subentri e alle regolarizzazioni.

 

     Art. 16. Decadenza dell'autorizzazione.

     1. Qualora, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio

dell'autorizzazione, la rivendita non sia stata attivata, tale autorizzazione cessa di avere validità, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore adeguatamente provate.

 

     Art. 17. Sanzioni amministrative.

     1. Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste è fatto divieto di:

     a) sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore ad un mese nell'anno;

     b) riservare diverso trattamento alle varie testate;

     c) affidare in gestione la rivendita, fatto salvo la deroga di cui all'art. 14, 5° comma della legge n. 416/81;

     d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale.

     2. Le trasgressioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

     quelle di cui ai punti c) e d) da L. 300.000 a L. 3.000.000.

     3. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della L.R. 20 agosto 1976, n. 28 e le relative somme sono introitate dai comuni.

 

 


[1] Articolo così sostitutito dalla L.R. 10 dicembre 1986, n. 63.