§ 3.5.44 - Del. C.R. 1 ottobre 1997, n. 697.
Deliberazione del Consiglio Regionale 1 ottobre 1997, n. VI/697. Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:01/10/1997
Numero:697

§ 3.5.44 - Del. C.R. 1 ottobre 1997, n. 697.

Deliberazione del Consiglio Regionale 1 ottobre 1997, n. VI/697. Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35«Interventi per lo sviluppo delle imprese minori».

(B.U. 24 ottobre 1997, n. 43 - 3° suppl. straord.).

 

     Presidenza del presidente Morandi

 

Omissis

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

 

     Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 concernente l'attuazione di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori;

     Visto l'art. 3 della predetta legge, in base al quale la giunta regionale sottopone al consiglio regionale, per la conseguente approvazione, la proposta di individuazione degli indirizzi programmatici, delle priorità settoriali e territoriali nonché delle modalità operative per la realizzazione degli interventi stessi;

     Vista la deliberazione della giunta regionale del 16 maggio 1997, n. 28513;

     Udita la relazione della IV commissione consiliare «Sviluppo economico»

 

Delibera

 

     di approvare il documento «Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori"» di cui all'allegato «A».

 

 

ALLEGATO «A»

INDIRIZZI PROGRAMMATICI E PRIORITA' SETTORIALI E TERRITORIALI PER

L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE

1996, N. 35 «INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE MINORI»

 

CAPITOLO I

 

     In relazione alle finalità e alla strumentazione attuativa della legge regionale 35/96, vengono individuate le seguenti misure di intervento:

     a) riequilibrio territoriale della struttura produttiva regionale:

     a1) recupero di fabbricati industriali dismessi;

     a2) realizzazione di nuove aree attrezzate;

     a3) completamento e miglioramento di aree attrezzate esistenti;

     b) diffusione e sviluppo delle strutture di servizio alle piccole e medie imprese;

     c) sostegno a società o aziende per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali;

     d) contributi diretti allo sviluppo di piccole e medie imprese:

     d1) sostegno a imprese di nuova costituzione operanti nel campo della progettazione e produzione di prodotti e servizi innovativi;

     d2) sviluppo della internazionalizzazione delle imprese;

     d3) realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo;

     d4) interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. 626/1994;

     e) agevolazioni finanziarie alle piccole e medie imprese:

     e1) fondo di rotazione per l'innovazione;

     e2) crediti agevolati alle piccole e medie imprese;

     e3) agevolazioni per l'accesso al credito.

     Per il biennio 1997-1998 si assumono le seguenti priorità settoriali per lo sviluppo delle imprese minori:

     a) agevolazioni finanziarie alle piccole e medie imprese;

     b) sviluppo nelle imprese della progettazione e produzione di prodotti e servizi innovativi;

     c) diffusione delle strutture di servizio alle piccole e medie imprese.

 

CAPITOLO 2

 

     Per ciascuna misura di intervento vengono individuati nelle schede seguenti gli specifici criteri di attuazione, nonché le priorità per la selezione dei progetti ammissibili ai contributi regionali.

 

MISURA a1 - Recupero di fabbricati industriali dismessi (art. 2 lett. a)

     1) Soggetti beneficiari: enti locali, società a partecipazione pubblica, consorzi di imprese, società consortili e cooperative fra imprese.

     2) Contenuto degli interventi: risanamento, ripristino e riutilizzo, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, di edifici industriali dismessi, delle aree di pertinenza e delle aree immediatamente adiacenti agli edifici interessati, per la realizzazione di strutture da destinare ad attività produttive industriali e di servizio alla produzione, e in particolare:

     - opere per la ristrutturazione e per il recupero funzionale degli edifici;

     - opere di urbanizzazione, di bonifica e di recupero funzionale dell'area dismessa;

     - opere per il miglioramento della complessiva accessibilità alle aree stesse.

     Nelle strutture e aree recuperate sono ammessi insediamenti di:

     - attività produttive industriali come identificate dal codice Ateco- Istat;

     - servizi di interesse comune alle attività industriali insediate nell'area stessa;

     - centri e strutture di servizio finalizzati sia alle attività lavorative che ai lavoratori;

     - impianti tecnologici, comuni alle attività insediate, finalizzati alla razionalizzazione, al recupero ed al riciclo delle acque di scarico, nonché impianti destinati alla fornitura e gestione di fonti energetiche adeguati alle produzioni previste.

     3) Localizzazione: Sono ritenuti prioritari gli interventi relativi a strutture e aree che per caratteristiche costruttive e impiantistiche non risultano agevolmente utilizzabili in base agli spontanei meccanismi di mercato e localizzate:

     a. nei territori montani (così come definiti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102);

     b. nelle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     4) Spese ammissibili:

     - interventi di bonifica delle aree dismesse;

     - opere civili ed urbanizzazioni primaria e secondaria connesse al recupero edilizio e al recupero funzionale delle aree e delle strutture dismesse;

     - opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione di miglioramenti viabilistici e infrastrutturali d'accesso diretto alle aree stesse e di immediato collegamento con la rete di mobilità del comprensorio;

     - spese tecniche per la progettazione, ivi compresi gli eventuali studi di impatto ambientale (VIA), la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere, ove necessario, (costituirà titolo l'importo corrisposto ai tecnici incaricati nel limite massimo del 5% delle spese complessive);

     - sono ammesse le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

     Sono in ogni caso escluse le spese e gli oneri relativi ad opere non rientranti nelle voci sopraelencate, nonché le variazioni in aumento degli importi aggiudicati per le opere, dei compensi corrisposti a titolo di spese tecniche, ancorché rientranti nelle disposizioni di legge, qualora siano subentrate dopo il perfezionamento della procedura di appalto.

     5) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese ammissibili qualora il soggetto beneficiario sia un ente pubblico, una camera di commercio o una società con divieto statutario di distribuzione degli utili;

     - contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di ECU 100.000 qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio o una società senza divieto statutario di distribuzione degli utili.

     6) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - i soggetti interessati presentano entro il 31 maggio di ogni anno le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive, servizio incentivazione allo sviluppo, allegando la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - progetto preliminare contenente le tavole tecniche indicanti ubicazione e opere da realizzare nonché copia delle norme tecniche urbanistiche d'attuazione interessanti l'area;

     - titolo di proprietà delle aree interessate o altra documentazione dimostrante la disponibilità di tali aree;

     - atto costitutivo e Statuto vigente della società o del consorzio;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere con l'indicazione dei soggetti interessati e delle relative quote di partecipazione alla realizzazione dell'intervento;

     - tempi previsti per l'esecuzione degli appalti, della consegna dei lavori e dell'ultimazione degli stessi (collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori);

     - indicazione dei risultati attesi in termini di:

     - mq. di area industriale recuperata a fini produttivi;

     - numero delle aziende da insediare nella struttura recuperata;

     - numero di nuovi addetti da assumere.

     - Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la loro presentazione, le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive predispone il conseguente programma annuale degli interventi per l'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

 

MISURA a2 - Realizzazione di nuove aree attrezzate (art. 2 lett. a)

     1) Soggetti beneficiari: enti locali; società a partecipazione pubblica, consorzi di imprese, società consortili, cooperative fra imprese.

     2) Contenuto degli interventi:

     Nelle aree di nuova formazione sono ammessi insediamenti di:

     - attività produttive industriali come identificate dal codice Ateco- Istat;

     - servizi di interesse comune alle attività industriali insediate;

     - centri e strutture di servizio finalizzati sia alle attività lavorative che ai lavoratori;

     - impianti tecnologici, comuni alle attività insediate, finalizzati alla razionalizzazione, alla gestione, al recupero ed al riciclo delle acque di scarico, nonché impianti destinati alla fornitura e alla gestione di fonti energetiche per le produzioni previste;

     - attività di logistica di servizio alla commercializzazione, principalmente a supporto delle imprese insediate nella stessa area industriale, per una superficie non superiore al 10% della complessiva superficie fondiaria dell'area industriale urbanizzata e destinata agli insediamenti produttivi;

     - attività di rottamazione autoveicoli e macchinari per le attività produttive del bacino d'utenza, per una superficie non superiore al 5% della complessiva superficie fondiaria dell'area industriale urbanista e destinata agli insediamenti produttivi.

     3) Localizzazione: sono considerati prioritari gli interventi localizzati:

     a. nei territori montani (così come definiti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102);

     b. nelle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     4) Spese ammissibili:

     - opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade di lottizzazione interne all'area complete dei necessari sottoservizi e relativi marciapiedi, l'acquedotto, le reti di scarico acque nere e bianche, di distribuzione dell'energia elettrica, del metano, delle comunicazioni telefoniche e simili, e della illuminazione delle aree pubbliche, sistemazione delle aree di standard per il verde e per i parcheggi);

     - opere civili per gli interventi tecnologici e per gli eventuali interventi di sistemazione e regimazione delle acque dei canali e dei fossi che attraversano l'area industriale;

     - opere d'urbanizzazione primaria necessaria per la realizzazione di miglioramenti sia viabilistici che infrastrutturali di diretto accesso all'area industriale e di immediato collegamento con la rete di mobilità del comprensorio;

     - spese tecniche per la progettazione, ivi compresi gli eventuali studi di impatto ambientale (VIA), la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere, ove necessario (costituirà titolo l'importo corrisposto ai tecnici incaricati nel limite massimo del 5% delle spese complessive);

     - acquisizione di aree: ammessa nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta per tale voce;

     - sono ammesse le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

     Sono in ogni caso escluse le spese e gli oneri relativi ad opere non rientranti nelle voci sopraelencate, nonché le variazioni in aumento degli importi aggiudicati per le opere, dei compensi corrisposti a titolo di spese tecniche, degli importi corrisposti per l'acquisto delle aree, ancorché rientranti nelle disposizioni di legge, qualora siano subentrate dopo il perfezionamento della procedura di appalto.

     5) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese ammissibili qualora il soggetto beneficiario sia un ente pubblico, un consorzio o una società con divieto statutario di distribuzione degli utili;

     - contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di ECU 100.000 qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio o una società senza divieto statutario di distribuzione degli utili.

     6) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - soggetti interessati presentano entro il 31 maggio di ogni anno le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive - servizio incentivazione allo sviluppo, allegando la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - deliberazione comunale di approvazione del progetto preliminare;

     - tavole tecniche indicanti ubicazione e opere da realizzare nonché copia delle norme tecniche d'attuazione urbanistiche interessanti l'area;

     - titolo di proprietà delle aree interessate o altra documentazione dimostrante la disponibilità di tali aree;

     - atto costitutivo e Statuto vigente della società o del consorzio;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere con l'indicazione dei soggetti interessati e delle relative quote di partecipazione alla realizzazione dell'intervento;

     - tempi previsti per l'esecuzione degli appalti, della consegna dei lavori e dell'ultimazione degli stessi (collaudo o certificati di regolare esecuzione dei lavori);

     - indicazione dei risultati attesi in termini di:

     - mq. di nuova area industriale infrastrutturabile;

     - numero delle aziende insediabili nella nuova area;

     - numero di nuovi addetti da assumere.

     - Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione, le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive predispone il conseguente programma annuale degli interventi per l'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

 

MISURA a3 - Completamento e miglioramento di aree attrezzate esistenti

(art. 2 lett. a)

     1) Soggetti beneficiari: enti locali, società a partecipazione pubblica, consorzi di imprese, società consortili.

     2) Contenuto degli interventi: opere di urbanizzazione primaria e secondaria e opere per il miglioramento della complessiva accessibilità alle aree stesse, per strutture da destinare ad attività produttive industriali e di servizio alla produzione.

     Sono ammessi insediamenti di:

     - attività produttive industriali come identificate dal codice Ateco- Istat;

     - servizi di interesse comune alle attività industriali insediate;

     - centri e strutture di servizio finalizzati sia alle attività lavorative che ai lavoratori;

     - impianti tecnologici, comuni alle attività insediate finalizzati alla razionalizzazione, alla gestione, al recupero ed al riciclo di acque di scarico, nonché impianti destinati alla fornitura e alla gestione di fonti energetiche adeguati alle produzioni previste;

     - attività di logistica di servizio alla commercializzazione, principalmente quale supporto alle imprese insediate nella stessa area industriale, per una superficie non superiore al 10% della complessiva superficie fondiaria dell'area industriale urbanizzata e destinata agli insediamenti produttivi;

     - attività di rottamazione autoveicoli e macchinari per le attività produttive del bacino d'utenza, per una superficie non superiore al 5% della complessiva superficie fondiaria dell'area industriale urbanizzata e destinata agli insediamenti produttivi.

     3) Localizzazione: sono considerati prioritari gli interventi localizzati:

     a. nei territori montani (così come definiti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102);

     b. nelle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     4) Spese ammissibili:

     - opere di urbanizzazione primaria e secondaria, (strade di lottizzazione interne all'area complete dei necessari sottoservizi e relativi marciapiedi, l'acquedotto, le reti: di scarico acque nere e bianche, di distribuzione dell'energia elettrica, del metano, delle comunicazioni telefoniche e simili, dell'impianto elettrico e della illuminazione delle aree pubbliche, sistemazione delle aree di standard per il verde e per i parcheggi);

     - opere civili per gli interventi tecnologici e per gli eventuali interventi di sistemazione e regimazione delle acque di canali e fossi che attraversano l'area industriale;

     - opere d'urbanizzazione primaria necessaria per la realizzazione di miglioramenti sia viabilistici che infrastrutturali di diretto accesso all'area industriale e di immediato collegamento con la rete di mobilità del comprensorio;

     - spese tecniche per la progettazione, ivi compresi gli eventuali studi di impatto ambientale (VIA), la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere, ove necessario, (costituirà titolo l'importo, corrisposto ai tecnici incaricati nel limite massimo del 5% delle spese complessive);

     - l'acquisizione di nuova area, necessaria per il completamento dell'area industriale attrezzata esistente, è ammessa nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta per tale voce.

     Sono ammesse le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

     Sono in ogni caso escluse le spese e gli oneri relativi ad opere non rientranti nelle voci sopraelencate, nonché variazioni in aumento degli importi aggiudicati per le opere, dei compensi corrisposti a titolo di spese tecniche, degli importi corrisposti per l'acquisto delle aree, ancorché rientranti nelle disposizioni di legge, qualora siano subentrate dopo il perfezionamento della procedura di appalto.

     5) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese ammissibili qualora il soggetto beneficiario sia un ente pubblico, un consorzio o una società con divieto statutario di distribuzione degli utili;

     - contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di ECU 100.000 qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio o una società senza divieto statutario di distribuzione degli utili.

     6) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - i soggetti interessati presentano entro il 31 maggio di ogni anno le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive, allegando la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - deliberazione comunale di approvazione del progetto preliminare;

     - tavole tecniche indicanti ubicazione e opere da realizzare nonché copia delle norme tecniche urbanistiche d'attuazione interessanti l'area;

     - titolo di proprietà delle aree interessate o altra documentazione dimostrante la disponibilità di tali aree;

     - atto costitutivo e Statuto vigente della società o del consorzio;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere con l'indicazione dei soggetti interessati e delle relative quote di partecipazione alla realizzazione dell'intervento;

     - tempi previsti per l'esecuzione degli appalti, della consegna dei lavori e dell'ultimazione degli stessi (collaudo o certificati di regolare esecuzione dei lavori);

     - indicazione dei risultati attesi in termini di:

     - mq. di nuova area industriale infrastrutturabile;

     - numero delle aziende insediabili nella nuova area;

     - numero di nuovi addetti da assumere.

     - Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione, le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive predispone il conseguente programma annuale degli interventi per l'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

     7) Risorse finanziarie previste complessivamente sulle misure a1, a2, a3:

     - contributi regionali (cap. 3.4.6.2 4210) anno 1997: L. 5.000.000.000.

 

MISURA b - Diffusione e sviluppo delle strutture di servizio alle piccole e medie imprese (art. 2 lett. b)

     1) Soggetti beneficiari: camere di commercio, associazioni imprenditoriali e società da loro controllate, cooperative fra imprese, società a maggioranza pubblica, consorzi di imprese e società consortili anche a partecipazione pubblica.

     2) Contenuto interventi: possono essere ammesse iniziative riguardanti il miglioramento di servizi a piccole e medie imprese nei seguenti settori:

     a. trasferimento/innovazione tecnologica;

     b. tutela ambientale e risparmio energetico;

     c. sviluppo della commercializzazione e delle reti distributive delle imprese;

     d. di sviluppo delle imprese sui mercati esteri;

     e. assistenza alla nascita di nuove imprese anche in relazione alla nascita di nuova imprenditoria femminile (incubatori, parchi scientifici e tecnologici, BIC, ecc.);

     f. assistenza e/o organizzazione di attività formative.

     3) Localizzazioni: sono considerati prioritari gli interventi realizzati o gestiti da soggetti localizzati:

     a. nei territori montani (così come definiti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 102);

     b. nelle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236;

     c. nelle aree ammesse ad usufruire degli interventi strutturali: obiettivi ed azioni dell'unione europea.

     4) Spese ammissibili.

     4.1 per tutte le tipologie di intervento: per le strutture di nuova costituzione gli investimenti relativi a:

     - approntamento della sede del centro servizi, ivi comprese le spese relative all'acquisto e alla installazione di impianti, attrezzature tecnologiche, arredi, strumentazione informatica hardware e software;

     - spese relative alla formazione del personale per la gestione dei servizi resi alle imprese, all'acquisizione di consulenze specialistiche sostenute nel primo triennio di attività del centro;

     per il potenziamento e sviluppo di centri di servizio già esistenti:

     - investimenti relativi all'ampliamento e adeguamento di impianti, all'acquisto e alla installazione di attrezzature tecnologiche e strumentazioni informatiche hardware e software;

     - acquisizione di consulenze specialistiche connesse alla realizzazione di specifici progetti;

     4.2 per le tipologie di intervento «a»:

     - investimenti relativi alla acquisizione di nuove apparecchiature e attrezzature di laboratorio e le spese connesse alla formazione del proprio personale per l'utilizzo delle stesse;

     4.3 per la tipologia di intervento «b»:

     - gli investimenti per la realizzazione di impianti e infrastrutture in campo ecologico ed energetico finalizzati alla depurazione degli scarichi produttivi, di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento di residui di lavorazione e di fanghi industriali;

     - gli investimenti per la realizzazione di impianti e infrastrutture in campo energetico finalizzati alla cogenerazione, alla gestione razionale dell'energia e allo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;

     4.4 per le tipologie di intervento «c», «d»:

     - spese relative alla predisposizione e diffusione di materiale promozionale;

     - spese relative alla organizzazione e realizzazione di missioni commerciali all'estero;

     - spese di interpretariato e di traduzione;

     - spese relative alla realizzazione di strutture permanenti: per realizzazione di strutture permanenti s'intende l'acquisto e/o l'affitto di locali (o altre forme che garantiscono una stabile permanenza) destinati ad uffici, filiali di vendita e/o assistenza, depositi, reti di vendita; sono ammissibili i costi per il loro funzionamento, personale, supporti operativi, campionamenti promozionali e/o dimostrativi).

     Per tutte le tipologie di intervento sono ammissibili i costi del personale direttamente coinvolti nella realizzazione di specifici servizi erogati alle imprese.

     5) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - contributo non superiore al 50% delle spese ammissibili e nel limite di ECU 100.000.

     6) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - i soggetti interessati presentano entro il 31 maggio di ogni anno le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive, allegando la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - atto costitutivo della società;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere con l'indicazione dei soggetti interessati e delle relative quote di partecipazione alla realizzazione dell'intervento;

     - tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

     - Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione, le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive predispone il conseguente programma annuale degli interventi per l'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

     7) Risorse finanziarie previste:

     - contributi regionali (cap. 3.4.7.2 4211) anno 1997: L. 3.000.000.000.

 

MISURA c - Sostegno a società e consorzi, per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali (art. 2 lettera c)

     1) Soggetti beneficiari: società e consorzi, anche a prevalente partecipazione pubblica, enti locali singoli o associati.

     2) Contenuto interventi: possono essere ammesse iniziative riguardanti la creazione e/o lo sviluppo di strutture finalizzate allo sviluppo economico locale con particolare riferimento a:

     a. promozione di investimenti produttivi;

     b. qualificazione e riconversione delle risorse umane interessate da fenomeni di crisi settoriali;

     c. coordinamento di interventi per la riconversione e il rilancio economico e produttivo dei sistemi produttivi locali anche con riferimento alle attività turistiche;

     d. coordinamento e gestione di iniziative volte alla rivitalizzazione del mercato del lavoro,

     3) Localizzazioni: sono considerati prioritari gli interventi localizzati:

     a. nei territori montani (così come definiti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102);

     b. nelle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     4) Spese ammissibili:

     - investimenti relativi all'acquisto e alla installazione di impianti, attrezzature tecnologiche, arredi e strumentazione informatica;

     - spese relative al personale e all'acquisizione di consulenze specialistiche;

     - spese relative alla realizzazione e diffusione di materiale promozionale.

     5) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - contributo non superiore al 50% delle spese ammissibili.

     6) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - i soggetti interessati presentano entro il 31 maggio di ogni anno le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive servizio incentivazione allo sviluppo, allegando la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - atto costitutivo della società;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere con l'indicazione dei soggetti interessati e delle relative quote di partecipazione alla realizzazione dell'intervento;

     - tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

     - Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione, le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive predispone il conseguente programma annuale degli interventi per l'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

     7) Risorse finanziarie previste:

     - contributi regionali (cap. 3.4.7.2 4213) L. 1.500.000.000.

 

MISURA d1 - Sostegno a imprese di nuova costituzione operanti nel campo

della progettazione e produzione di prodotti e servizi innovativi (art. 6

lett. a)

     1) Soggetti beneficiari: piccole e medie imprese operanti nel campo della progettazione e della produzione di prodotti e servizi innovativi, costituite entro dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

     2) Contenuto interventi: possono essere ammesse iniziative riferite a:

     a. progettazione di impianti tecnologici e produttivi di elevato contenuto innovativo e/o finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;

     b. progettazione di prodotti innovativi e/o finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;

     c. sviluppo di programmi informatici finalizzati alla progettazione, alla produzione, alla logistica e alla commercializzazione di impianti e prodotti ad elevato contenuto innovativo.

     Si intende innovativo il prodotto contraddistinto da sostanziali caratteristiche di miglioramento delle prestazioni funzionali rispetto all'attuale offerta del mercato italiano.

     3) Localizzazioni: sono considerati prioritari gli interventi di nuove imprese localizzate:

     a. nelle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236;

     b. nelle aree ammesse ad usufruire degli interventi strutturali: obiettivi ed azioni dell'unione europea.

     4) Spese ammissibili:

     - investimenti relativi all'acquisto e alla installazione di attrezzature tecnologiche di ricerca e progettazione compresa la strumentazione informatica e il relativo software;

     - spese relative alla formazione del personale ed allo sviluppo dei programmi informatici ad essa necessarie;

     - spese relative al personale interno dedicato alla progettazione;

     - acquisizione di consulenze tecniche specialistiche;

     - acquisizione di consulenze finalizzate al reperimento di finanziamenti per l'innovazione;

     - spese relative alla costituzione della nuova impresa;

     - spese relative alla progettazione e costruzione di prototipi.

     5) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - contributo è pari al 30% delle spese ammissibili realizzate nel primo triennio di attività delle nuove imprese nel limite massimo di 100.000 ECU.

     6) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - le imprese interessate presentano, successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione, le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive, servizio incentivazione allo sviluppo, allegando la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - atto costitutivo della società e certificato camerale;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere;

     - tempi previsti per la realizzazione dell'intervento;

     - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968, secondo lo schema in allegato;

     - le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive dispone con scadenza trimestrale la concessione dei relativi contributi per l'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 6.

     7) Risorse finanziarie previste:

     - contributi regionali (cap. 3.4.7.2 4212) anno 1997: L. 1.000.000.000.

 

MISURA d2 - Sviluppo della internazionalizzazione delle imprese (art. 6 lett. b, c)

     1) Soggetti beneficiari: piccole e medie imprese.

     2) Contenuto interventi: possono essere ammesse iniziative finalizzate:

     a. alla realizzazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica con aziende estere finalizzate allo sviluppo della presenza delle imprese sui mercati internazionali;

     b. all'accesso agli strumenti predisposti dall'unione europea o di altri organismi nazionali ed internazionali relativi alla realizzazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica con imprese estere;

     c. all'avvio e allo sviluppo di insediamenti produttivi e di strutture di distribuzione all'estero;

     d. alla partecipazione alle gare di appalto internazionali all'estero.

     3) Localizzazioni: sono considerati prioritari gli accordi di cooperazione stipulati con imprese localizzate:

     a. nei paesi interessati da iniziative di cooperazione internazionale promosse dalla regione;

     b. nelle aree interessate dagli strumenti di cooperazione dell'unione europea e dallo Stato italiano.

     4) Spese ammissibili:

     a. spese relative alla acquisizione di consulenze specialistiche riferite alla predisposizione degli accordi di cooperazione e di joint ventures con altre imprese, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria, progettazione ed engineering, di definizione della politica distributiva;

     b. spese di viaggio, vitto ed alloggio, traduzioni ed interpretariato sostenuta dall'impresa e dai propri consulenti;

     c. spese relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alle iniziative di cooperazione disposte dall'unione europea;

     d. spese relative all'acquisto, costruzione, ristrutturazione, affitto di beni immobili; acquisto di impianti e attrezzature necessari alla creazione e sviluppo di strutture produttive e/o distributive all'estero;

     e. spese relative alla installazione e allo sviluppo di collegamenti telematici tra imprese;

     f. spese relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alle gare di appalto internazionali;

     g. conferimenti come quota di capitale sociale alla joint venture, in danaro o in natura (macchinari, impianti e attrezzature);

     h. spese per oneri fidejussori ed altre garanzie da rilasciare a favore dell'ente appaltante nell'ambito degli interventi di cui al punto 2 d;

     i. spese di formazione e di personale coinvolto direttamente nell'attuazione di specifici progetti.

     5) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - contributo pari al 30% delle spese ammissibili;

     - contributo pari al 50% delle spese ammissibili riguardanti il punto 2 d;

     - le spese relative alla formazione del personale, nonché i costi del personale, non possono superare il 20% del totale delle spese ammissibili.

     In ogni caso il contributo non può superare il limite massimo di 100.000 ECU.

     6) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - le imprese interessate presentano, successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione, le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive, servizio incentivazione allo sviluppo, allegando la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - atto costitutivo della società;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere;

     - tempi previsti per la realizzazione dell'intervento;

     - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968, secondo lo schema in allegato;

     - le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive dispone con scadenza trimestrale la concessione dei relativi contributi per l'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 6.

     7) Risorse finanziarie previste:

     - contributi regionali (cap. 3.4.7.2 4212) anno 1997: L. 1.250.000.000.

 

MISURA d3 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo (art. 6 lett. c, d)

     1) Soggetti beneficiari: piccole e medie imprese.

     2) Contenuto interventi: possono essere ammesse iniziative riguardanti:

     a. la partecipazione a programmi di ricerca previsti dall'unione europea;

     b. svolgimento di stages presso le imprese di giovani laureati coinvolti in programmi di ricerca e sviluppo tecnologico.

     3) Localizzazioni: sono considerati prioritari gli interventi di imprese localizzate:

     a. nelle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236;

     b. nelle aree ammesse ad usufruire degli interventi strutturali: obiettivi ed azioni dell'unione europea.

     4) Spese ammissibili:

     - spese relative all'utilizzo del personale interno e all'acquisizione di consulenze esterne;

     - spese relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione ai programmi di ricerca dell'unione europea;

     - spese organizzative e logistiche necessarie per la realizzazione dei programmi di ricerca dell'unione europea che non beneficiano delle agevolazioni già previste per lo stesso programma;

     - spese relative alla remunerazione lorda degli stagisti ospitati nelle imprese per progetto di ricerca e sviluppo e per un periodo massimo di due anni per singola persona.

     5) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - contributo pari al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo di 100.000 ECU;

     - le spese relative al costo del personale interno non possono superare il 30% delle spese ammissibili.

     6) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - le imprese interessate presentano, successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione, le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive, servizio incentivazione allo sviluppo, allegando la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - indicazione del numero e della qualificazione professionale degli stagisti e della relativa durata dello stage;

     - atto costitutivo della società e certificato camerale;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere;

     - tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.

     - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968, secondo lo schema in allegato;

     - le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive dispone con scadenza trimestrale la concessione dei relativi contributi per l'approvazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 6.

     7) Risorse finanziarie previste:

     - contributi regionali (cap. 3.4.7.2 4212) anno 1997: L. 750.000.000.

 

MISURA d4 - Interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs.

626/1994 (art. 10)

     1) Soggetti beneficiari:

     - piccole e medie imprese;

     - associazioni imprenditoriali e società da loro controllate, consorzi e cooperative fra imprese, consorzi di piccole e medie imprese.

     2) Contenuto interventi:

     a. premio speciale alle piccole e medie imprese per interventi di tutela e sicurezza dei lavoratori.

     Nel quadro della promozione degli interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la regione assegna premi speciali alle imprese che nel corso dell'anno si sono segnate per iniziative riguardanti l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale e l'adeguamento di impianti e attrezzature tecnologiche e produttive finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

     b. interventi di assistenza per l'attuazione degli adempimenti previsti dal d.lgs. 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni realizzati da associazioni imprenditoriali e da consorzi nei confronti di piccole e medie imprese associate o consorziate.

     3) Progetti ammissibili:

     - sistema di gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

     - predisposizione degli interventi necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;

     predisposizione di interventi per l'adeguamento agli obblighi dell'art. 4 del d.lgs. 626/94 e organizzazione del servizio di prevenzione e protezione in conformità alle prescrizioni della 626/94;

     - attività di formazione professionale e di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro relativi al triennio 1996/98 realizzazione da associazioni o consorzi.

     4) Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili:

     - per la tipologia di intervento di cui al punto 2 a), contributo massimo di L. 50.000.000, corrisposto a titolo di premio, e comunque non superiore al totale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;

     - per la tipologia di intervento di cui al punto 2 b), contributo non superiore al 30% delle spese ammissibili e comunque non superiore in valore assoluto a L. 200.000.000 all'anno per singola associazione o consorzio.

     5) Termini e modalità di presentazione delle domande:

     - i soggetti interessati presentano, in sede di prima applicazione della legge, entro il 15 novembre 1997, le domande di contributo alla giunta regionale - direzione generale attività produttive. Per gli anni successivi al 1997 le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio di ciascun anno.

     Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

     - relazione circa gli obiettivi e le finalità dell'intervento proposto;

     - atto costitutivo e Statuto vigente della società o del consorzio;

     - piano finanziario dell'intervento progettato;

     - copertura finanziaria dei costi da sostenere con l'indicazione dei soggetti interessati;

     - indicazione dei risultati attesi.

     Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione, le domande sono esaminate dai competenti uffici della direzione generale attività produttive per verificare la coerenza dei progetti con i requisiti della legge e valutarne la priorità in relazione agli obiettivi e ai criteri contenuti nella legge e nella presente scheda.

     Sulla base dei risultati istruttori la direzione generale attività produttive dispone la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 10 comma 2.

     Sono ritenuti ammissibili i costi sostenuti a partire dal 1 gennaio 1996.

     6) Risorse finanziarie previste:

     - contributi regionali (cap. 3.4.7.2 4215) anno 1997: L. 1.000.000.000 a sostegno degli interventi previsti dal precedente punto 2 lettera b);

     - gli interventi di cui al punto 2) lettera a) potranno essere attivati a partire dal 1998, a seguito di apposita deliberazione della giunta regionale nella quale saranno definite le procedure attuative, le priorità di intervento, nonché l'assegnazione delle relative risorse di bilancio.

 

MISURA e1 - Fondo di rotazione per l'innovazione (art. 7)

     1) Soggetti beneficiari: PMI singole o associate operanti nei settori manufatturieri nonché servizio alla produzione, cooperative di produzione e di servizio, aventi sede operativa in Lombardia.

     2) Contenuto degli interventi:

     - Progetti innovativi:

     a. attuazione di progetti innovativi che comportino la realizzazione di nuovi prodotti o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta presente sul mercato nonché sviluppo di nuove tecnologie produttive realizzate all'interno della impresa e correlate alla produzione di nuovi prodotti;

     b. progetti di innovazione del processo produttivo che comportino una riorganizzazione del medesimo con conseguenti risultati nella riduzione degli effetti inquinanti derivanti dai cicli di produzione, nonché innovazioni del processo produttivo finalizzate ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità del prodotto e/o che comportino rilevanti riduzioni dei consumi energetici, ovvero una gestione energetica più razionale;

     c. partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo realizzati in base a specifici programmi UE, fino a coperture delle spese sostenute dal partner lombardo, fatto salvo l'eventuale divieto di cumulo disposto dall'unione europea a valere sui progetti;

     - Progetti di reindustrializzazioni:

     d. realizzazione di progetti di reindustrializzazione che consentano l'insediamento di nuove attività produttive, l'ampliamento ovvero l'ammodernamento di quelle esistenti nelle aree considerate a declino industriale secondo i parametri comunitari oppure ai sensi della l.r. 30/94;

     - Progetti di sviluppo aziendale:

     e. progetti di sviluppo aziendale basati su processi di ampliamento che prevedono l'incremento dei livelli occupazionali, di ammodernamento e di riconversione;

     f. progetti di sviluppo di imprese cooperative di produzione e di servizio finalizzati all'ammodernamento aziendale e/o all'ampliamento delle linee di prodotto.

     - Attività di promozione:

     g. progetti finalizzati alla promozione degli investimenti nelle aree industriali lombarde e nei distretti industriali individuati ai sensi della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7;

     h. interventi promozionali previsti dalla lettera b), comma 2, art. 2 della l.r. 30/94.

     3) Localizzazione: sono considerati prioritari gli interventi localizzati nelle aree ammesse a usufruire delle iniziative dell'unione europea, nelle aree di crisi contemplate dalla legge 236/93 e dalla l.r. 30/94 e nei distretti industriali come definiti dalla l.r. 7/93.

     4) Spese ammissibili:

     - per i progetti di cui alla lettera a) del punto 2:

     spese riguardanti le fasi di ricerca, progettazione, realizzazione del prototipo, sperimentazione e collaudo finale nonché gli oneri sostenuti in fase di preindustrializzazione del progetto innovativo;

     - per i progetti di cui alle lettere b) e c) del punto 2:

     spese riguardanti le fasi di ricerca e progettazione, sviluppo prototipi, collaudi e messa a punto degli impianti, nonché qualora direttamente connesse alla attività di R&S le spese relative all'acquisto di macchinari e attrezzature;

     - per i progetti di cui alle lettere d) e e) del punto 2:

     progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico finanziarie e di valutazione di impatto ambientale fino ad un valore massimo del 3% dell'investimento complessivo ammissibile; opere murarie e assimilate, opere di bonifica; macchinari, impianti ed attrezzature necessari per il conseguimento delle finalità produttive; scorte fino al 30% dell'investimento complessivo ammissibile; acquisizione di marchi e brevetti;

     - per i progetti di cui alla lettera f) del punto 2:

     opere murarie e assimilate; macchinari, impianti ed attrezzature necessari per il conseguimento delle finalità produttive; acquisizione di marchi e brevetti; autoveicoli aziendali; scorte fino al 20% dell'investimento complessivo ammissibile;

     - per i progetti di cui alla lettera g) del punto 2 sono considerati ammissibili:

     - spese relative alla predisposizione di materiale promozionale;

     - organizzazione di convegni e seminari finalizzati alla promozione del sistema delle aree produttive lombarde in Italia e all'estero;

     - acquisizione di consulenze specialistiche nel campo della promozione internazionale degli investimenti.

     Per tutte le tipologie di intervento sono considerate ammissibili le spese sostenute non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

     5) Priorità: per progetti di investimento realizzati da cooperative di produzione e di servizio è riservato l'accesso prioritario al fondo entro il limite del 20% delle risorse finanziarie assicurate al fondo stesso.

     6) Entità e caratteristiche degli interventi finanziari: sono previsti finanziamenti a medio termine, nonché prestiti partecipativi e interventi di locazione finanziaria, a valere su un fondo di rotazione affidato, previa stipula di apposita convenzione, a Finlombarda s.p.a. quale mandataria della regione Lombardia.

     Per i progetti di cui alle lettere a), b) e c), del punto 2 sono previsti unicamente finanziamenti a medio termine.

     Per i progetti di cui alle lettere d, e, potranno essere previsti anche finanziamenti sotto forma di prestiti partecipativi, per piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni.

     Per i progetti di cui alle lettere d), e) e f), potranno inoltre essere previsti anche interventi di locazione finanziaria.

     La quota del finanziamento, sia nella forma di credito a medio termine che in quella di prestito partecipativo, non potrà superare il 50% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento. Ogni finanziamento sarà erogato per una quota compresa tra il 20 e il 100% a carico del fondo di rotazione per l'innovazione e per la eventuale restante parte con mezzi di istituti di credito convenzionati con la Finlombarda s.p.a.

     Per le imprese cooperative potrà essere concesso un finanziamento pari al 70% del programma di spese previsto, nel caso di investimenti a forte contenuto innovativo ovvero a rilevante effetto occupazionale. Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di locazione finanziaria il finanziamento regionale può coprire il valore complessivo del bene.

     Per i finanziamenti a medio termine è stabilita una durata fino ad un massimo di 6 anni, di cui 2 di preammortamento; per i prestiti partecipativi la durata sarà compresa fra 4 e 6 anni di cui 1 anno di preammortamento; per gli interventi di locazione finanziaria la durata massima è prevista in 5 anni; potranno essere concesse durate maggiori in funzioni delle normative fiscali vigenti in ordine all'ammortamento di beni. Sono ammessi progetti iniziati non prima di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

     L'importo massimo dell'intervento finanziario complessivo concedibile è stabilito in L. 2.000.000.000. Il tasso di interesse del finanziamento complessivamente a carico dell'azienda non potrà risultare inferiore al 50% del Prime Rate ABI vigente;

     il valore attualizzato dell'agevolazione riconosciuta dall'azienda deve risultare contenuto entro il limite di 100.000 ECU.

     7) Modalità di presentazione delle domande: le aziende interessate presentano alla regione Lombardia - Direzione Generale Attività Produttive la domanda di finanziamento in 4 copie utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

     La valutazione di ammissibilità è formulata da un comitato tecnico costituito dal dirigente del servizio incentivazione allo sviluppo che lo presiede, da due funzionari dello stesso servizio e da un funzionario di Finlombarda s.p.a. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo nella prima seduta utile del comitato successivo alla data di protocollo della stessa domanda, il comitato si riunisce di norma con cadenza mensile.

     I progetti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico vengono inoltrati a Finlombarda s.p.a., la quale provvederà ad effettuare l'istruttoria tecnico finanziaria e a comunicarne l'esito al comitato tecnico nella prima riunione utile. In tale sede il comitato tecnico esprime parere vincolante circa l'ammissione della domanda all'eventuale istruttoria degli istituti finanziatori convenzionati.

     Contestualmente alle sedute del comitato tecnico, Finlombarda s.p.a. trasmette alla regione - servizio incentivazioni allo sviluppo - idonea rendicontazione circa lo stato di attuazione delle iniziative finanziate e semestralmente trasmette la situazione amministrativa del fondo di rotazione.

     Per quanto riguarda le attività promozionali previste dalla lettera g del punto 2, la direzione generale attività produttive presenta al comitato tecnico soprarichiamato un programma annuale di promozione. Il comitato tecnico, integrato da un funzionario del servizio promozione della stessa direzione, valutata la congruità e l'ammissibilità del programma, lo approva e autorizza Finlombarda s.p.a. al prelevamento dal fondo di rotazione delle somme necessarie per il finanziamento dello stesso programma entro il limite massimo di 300 milioni annui, per interventi di promozione diretta.

     Per quanto riguarda il finanziamento degli interventi di promozione di cui alla lettera h), sono fatte salve le disposizioni vigenti in attuazione degli accordi di programma previsti dalla legge regionale 30/94.

     8) Raccordo con la disciplina regionale vigente in materia di innovazione tecnologica.

     Per la realizzazione di progetti di innovazione il quadro di riferimento è il seguente:

     - l.r. 34/85 «Primi interventi per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori»;

     - l.r. 7/93, art. 5 «Modifiche e integrazioni alla l.r. 34/85»;

     - l.r. 35/96, art. 7 «Fondo di rotazione per l'innovazione».

     Tutte le normative citate rimangono in vigore, fatto salvo il divieto di cumulo delle agevolazioni previste per lo stesso progetto di innovazione.

     Gli interventi previsti dalla l.r. 34/85 vengono ampliati così come specificato al punto 2 della presente scheda, in accordo con quanto disposto dalla l.r. 35/96.

     Si potranno avvalere delle agevolazioni disposte dalla l.r. 35/96, art. 7, le piccole e medie imprese definite al punto i) della presente scheda, che attuano uno degli interventi previsti dal successivo punto 2.

     Potranno invece beneficiare della l.r. 7/93, art. 5, comma 1, «Contributi in conto capitale», esclusivamente le piccole imprese che realizzano prodotti o servizi innovativi, oppure le piccole imprese che realizzano progetti di innovazione su propri processi produttivi, purché volti a conseguire rilevanti risultati nella riduzione degli effetti inquinanti dei cicli di produzione.

     Per la l.r. 7/93 i limiti dimensionali rimangono quelli previsti dalla comunicazione n. 92/C 213/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 19 agosto 1992:

     - piccole imprese industriali: 50 addetti massimo - 5 milioni di ECU di fatturato - 2 milioni di ECU di stato patrimoniale - 25% limite massimo di controllo da parte di una o più imprese che eccedono i limiti indicati;

     - piccole imprese di servizio: 20 addetti massimo - 1,9 milioni di ECU di fatturato - 0,75 milioni di ECU di stato patrimoniale - 25% limite massimo di controllo da parte di una o più imprese che eccedono i limiti indicati.

     I suddetti limiti verranno in seguito modificati con apposita delibera ed adeguati a quanto previsto dal capitolo 3 della presente deliberazione.

 

MISURA e2 - Agevolazioni per l'accesso al credito (art. 8)

     1) Soggetti beneficiari: piccole e medie imprese, mediante l'apporto degli istituti di credito firmatari dell'accordo integrativo del servizio di tesoreria regionale ai sensi del punto 1 dell'art. 8 della legge 35/96 e altri istituti di credito sia in forma singola che associata operanti in Lombardia che intendano contribuire, attraverso apposito convenzionamento all'incremento della provvista bancaria ai sensi del punto 4 dell'art. 8.

     2) Contenuto degli interventi: contributo regionale finalizzato alla riduzione del tasso di interesse sui finanziamenti della durata di 24/36 mesi concessi dagli istituti di credito di cui al precedente punto 1, firmatari dell'accordo integrativo del servizio di tesoreria regionale, a favore delle piccole e medie imprese che realizzino:

     a. progetti di sviluppo finalizzati ad avviare o consolidare il processo di internazionalizzazione dell'impresa;

     b. investimenti aventi rilevanza sul versante dell'impatto ambientale, della sicurezza sul lavoro ovvero in materia di risparmio energetico;

     c. incremento dell'occupazione.

     3) Entità e caratteristiche dell'agevolazione: il concorso regionale sugli interessi a carico delle imprese per i finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati non può superare il 25% del tasso accordato dagli stessi Istituti alle imprese.

     Sono ammissibili contratti di finanziamento stipulati con gli Istituti di credito convenzionati successivamente al 16 febbraio 1996, data di approvazione della deliberazione della giunta regionale relativa all'accordo preliminare per l'utilizzo dei fondi previsti dalla presente misura.

     Il totale dei finanziamenti concedibili sarà ripartito nel modo seguente:

     - il 10% a interventi di cui al punto 2a;

     - il 10% a interventi di cui al punto 2b;

     - l'80% a interventi di cui al punto 2c.

     4) Modalità di presentazione delle domande: gli istituti di credito interessati presentano alla regione Lombardia - Direzione Generale Attività Produttive, specifica proposta di convenzionamento entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia della presente deliberazione.

     La proposta di convenzione dovrà indicare in particolare:

     - l'entità della provvista bancaria;

     - le condizioni di finanziamento, che dovranno prevedere una riduzione del tasso prime rate ABI di almeno due punti;

     - la durata minima e massima del finanziamento;

     - il periodo di ammissibilità delle spese;

     - i tempi di realizzazione degli interventi;

     - l'ammontare massimo dei finanziamenti da concedere che non potranno comunque essere superiori al 50% dell'investimento ritenuto ammissibile e comunque non superiore a un miliardo di lire;

     - entro i successivi 30 giorni la giunta regionale, con proprio atto deliberativo su proposta della direzione generale attività produttive approva le bozze di convenzione, delegando l'assessore alle attività produttive alla firma delle relative convenzioni.

     Le convenzioni dovranno inoltre prevedere:

     - le modalità di gestione dei fondi;

     - l'iter procedurale dei finanziamenti e i compiti istruttori relativi;

     - i termini per la presentazione dei rendiconti per la erogazione dei contributi a carico della regione.

     5) Risorse finanziarie previste:

     - contributi regionali (cap. 3.4.8.2 4214) anno 1997: L. 2.500.000.000.

 

MISURA e3 - Agevolazioni per l'accesso al credito (l.r. 35/95, art. 9)

     1) Soggetti beneficiari:

     La regione Lombardia nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio erogherà contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi monetari dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi operanti sul territorio regionale. Possono accedere ai contributi le cooperative di garanzia e i consorzi fidi aventi sede legale ed operativa in Lombardia, costituiti da almeno 100 imprese regolarmente iscritte al registro ditte della camera di commercio ovvero da almeno 50 aziende qualora si tratti di imprese operanti presso le aree montane del territorio regionale; le forme associative in questione devono avere stipulato, con istituti di credito convenzionati, convenzioni e/o accordi per l'erogazione di finanziamenti volti al sostegno degli investimenti produttivi ad un tasso non superiore al prime rate elevato di un punto.

     I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei suddetti requisiti alla data di presentazione delle domande di contributo.

     2) Priorità e ripartizione delle risorse regionali:

     Le risorse regionali saranno suddivise in tre fondi, come segue:

     a. un fondo pari al 15% dell'ammontare complessivo da ripartire tra i consorzi e le cooperative fidi di nuova costituzione: sono di nuova costituzione, ai fini del presente bando, quelli costituiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ovvero quelli costituiti negli anni precedenti che abbiano effettuato il primo intervento in garanzia nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

     b. un fondo pari al 10% dell'ammontare complessivo da ripartire tra i consorzi e le cooperative di garanzia fidi costituiti in via esclusiva tra imprese localizzate:

     - nelle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236;

     - nei territori montani;

     c. un fondo pari al 75% dell'ammontare complessivo da ripartire tra i consorzi e le cooperative fidi operanti nel territorio regionale, compresi quelli di nuova costituzione.

     In assenza di richieste di contributo da parte dei soggetti di cui ai punti a) e b), le risorse ad esse afferenti saranno attribuite al fondo di cui al punto c).

     Il fondo di cui al punto a) sarà ripartito tra tutti i consorzi e le cooperative richiedenti in misura proporzionale, in ogni caso il contributo erogabile a ciascun beneficiario non potrà eccedere l'importo di L. 300.000.000.

     Il fondo di cui al punto b) sarà ripartito tra tutti i consorzi e le cooperative richiedenti tenendo conto dei seguenti parametri:

     a. il 50% in proporzione all'ammontare complessivo dei fidi e dei finanziamenti garantiti nell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda;

     b. il 50% in misura proporzionale al rischio in essere. Il rischio in essere è calcolato in relazione alla sommatoria tra l'indice di rischio di tutti i soggetti richiedenti e l'indice di rischio di ogni singolo richiedente. L'indice di rischio è calcolato quale rapporto tra la consistenza a fine periodo dei fondi rischi, monetari e fideiussori (compresi i contributi pubblici statali, regionali o di ogni altro ente pubblico e non, ivi comprese le camere di commercio) e l'ammontare complessivo dei fidi e dei finanziamenti garantiti in essere alla medesima data. L'ammontare del contributo per ciascun beneficiario non potrà eccedere i 100.000 ECU.

     Il fondo di cui al punto c) sarà ripartito tra tutti i consorzi e le cooperative richiedenti, compresi quelli di nuova costituzione, tenendo conto dei seguenti parametri:

     a. il 50% in proporzione all'ammontare complessivo dei fidi e dei finanziamenti garantiti nell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda;

     b. il 50% in proporzione al rischio in essere. Il rischio in essere è calcolato in relazione alla sommatoria tra l'indice di rischio di tutti i soggetti richiedente e l'indice di rischio di ogni singolo richiedente. L'indice di rischio è calcolato quale rapporto tra la consistenza a fine periodo dei fondi rischi, monetari e fideiussori (compresi i contributi pubblici statali, regionali o di ogni altro ente pubblico e non, ivi comprese le camere di commercio e le riserve legali e patrimoniali) e l'ammontare complessivo dei fidi e dei finanziamenti garantiti in essere alla medesima data.

     4) Modalità di presentazione delle domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia la giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive approva le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte delle cooperative di garanzia e i consorzi fidi interessati.

     5) Risorse finanziarie previste:

     - contributi regionali (cap. 3.4.8.2 4279) anno 1997: L. 4.500.000.000

 

CAPITOLO 3

 

     Ai fini della applicazione della presente regolamentazione per piccola e media impresa si intende:

     - Media impresa

     - il nr. dipendenti _ 250;

     - il fatturato annuo _ 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

     - e in possesso del requisito di indipendenza quale definito al successivo punto 3.1.

     I tre requisiti sono cumulativi e tutti e tre devono sussistere contemporaneamente all'atto di presentazione della domanda di contributo.

     - Piccola impresa

     - il nr. dipendenti _ 50;

     - il fatturato annuo _ 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

     - e in possesso del requisito di indipendenza quale definito al successivo punto 3.1.

     I tre requisiti sono cumulativi e tutti e tre devono sussistere contemporaneamente all'atto della presentazione della domanda.

     3.1 Requisito di indipendenza:

     sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

     - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

     - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

     Per individuare le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è quindi necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

     3.2 Rispetto della regolamentazione comunitaria sul «de minimis».

     I contributi concessi alle imprese devono comunque rientrare entro i limiti fissati nell'ambito della regolamentazione comunitaria sul de minimis. L'importo massimo di tale aiuto è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis.

     Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto «de minimis» e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla commissione.

     Tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo.

     Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla unione europea tramite i fondi strutturali.

     3.3 Per tutte le categorie di interventi ammissibili dalla presente regolamentazione, il piano finanziario del progetto sul quale viene assegnato il contributo, deve essere calcolato al netto di IVA a meno che il soggetto beneficiario non dimostri che essa non viene recuperata.

 

CAPITOLO 4

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA',

DELL'IDONEITA' TECNICO-ECONOMICA E

DELLE PRIORITA' DEI PROGETTI

 

4.1 Ammissibilità

     I progetti presentati dai soggetti beneficiari individuati per le singole misure potranno essere considerati ammissibili al finanziamento qualora vengano verificati i seguenti requisiti:

     - coerenza con i contenuti delle schede tecniche relative alle operazioni previste; a tale proposito, sarà valutata in modo particolare la corrispondenza con:

     - gli obiettivi;

     - i soggetti responsabili e beneficiari;

     - localizzazione degli interventi all'interno dell'ambito geografico prioritario;

     - i risultati previsti;

     - l'impatto sulla struttura economica locale e sull'ambiente;

     - la copertura finanziaria dell'investimento con l'individuazione delle singole quote dei soggetti interessati;

     - specifica definizione degli aspetti relativi alla gestione organizzativa e finanziaria del progetto nonché di quelli relativi alla definizione degli strumenti ed indicatori per il controllo sia dello stato di avanzamento dei lavori sia per la verifica del conseguimento dei risultati previsti;

     - documentazione attestante l'avvenuto o previsto rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza, ambiente ed appalti pubblici.

 

4.2 Idoneità tecnico-economica

     Assumono carattere prioritario nella selezione dei progetti presentati i seguenti requisiti:

     - la coerenza con interventi proposti nell'ambito di programmi nazionali regionali di settore;

     - la fattibilità amministrativa, tecnica o finanziaria, in particolare per ciò che riguarda la congruità dei costi previsti, i risultati attesi e i tempi di realizzazione previsti;

     - la capacità di generare ricadute economiche e sociali, in particolare in termini di occupazione;

     - l'impatto sull'ambiente.

 

4.3 Valutazione dei progetti e formazione della graduatoria

     Nei casi in cui il valore cumulato degli investimenti ritenuti idonei siano superiori alla disponibilità finanziaria per l'assegnazione dei contributi e la formazione delle graduatorie per misura saranno tenute presenti le priorità a tale proposito indicate in ciascuna scheda di misura.

     I contributi ai soggetti ritenuti ammissibili e inseriti nelle graduatorie per ciascuna misura concessi sulla base della posizione in graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

 

4.4 Procedure di erogazione

     Con la deliberazione di approvazione della concessione dei contributi previsti per le finalità degli articoli 6, 9 e 10 della legge 35/96, vengono definite le modalità di erogazione dei contributi, tenendo conto dei seguenti criteri:

     - per gli interventi previsti dall'art. 6 e dal secondo comma dell'art. 10 l'erogazione dei contributi potrà avvenire in unica soluzione al termine dell'intervento e a seguito della presentazione del rendiconto delle spese sostenute e quietanzate, potranno essere anche accordate quote di anticipazione, nella misura non superiore al 50% del contributo totale, a fronte di presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

     - il premio speciale alle piccole e medie imprese previsto dall'articolo 10 comma 3 sarà erogato in unica soluzione contestualmente alla approvazione della relativa graduatoria;

     - per gli interventi previsti dall'articolo 9 l'erogazione del contributo potrà avvenire in unica soluzione contestualmente alla approvazione della concessione dei contributi.

     4.5 Qualora non diversamente disciplinato dalle schede contenute nel presente provvedimento, si intendono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel corso dei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e non oltre i 36 mesi successivi alla approvazione della deliberazione di concessione dei contributi.

     4.6 Gli interventi per i quali è concesso e liquidato il contributo non possono essere diversi da quelli previsti nella domanda di concessione. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo degli interventi previsti non incidono sull'ammontare del contributo.

     Qualora il progetto oggetto del contributo sia realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso, il beneficiario perde il diritto al contributo. L'eventuale diminuzione delle spese, in ogni caso, non deve pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

     4.7 Il contributo assegnato sarà revocato con deliberazione della giunta regionale qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli indicati nella presente regolamentazione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al contributo.

     4.8 Il contributo potrà essere altresì revocato qualora, in sede di accertamento e verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo era stato liquidato.

     In caso di revoca del contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme già incassate, gravate dagli interessi legali maturati.

     4.9 I progetti presentati a valere sulle misure a1, a2, a3, b, c, entro il 31 maggio di ogni anno, e ritenuti ammissibili, concorrono alla formazione del piano annuale degli interventi previsto dal comma 2 art. 5 della l.r. 35/96. I progetti presentati fuori termine, e comunque non oltre i successivi 90 giorni, dichiarati ammissibili, potranno essere considerati nel medesimo piano annuale, qualora l'ammontare dei contributi assegnati agli interventi ammissibili presentati entro il termine del 31 maggio non esaurisca l'ammontare complessivo delle risorse annuali disponibili. In caso contrario, tali progetti potranno essere considerati per l'istruttoria a valore sul successivo programma annuale.

 

CAPITOLO 5

VARIANTI URBANISTICHE

 

     Qualora il progetto di intervento comporti trasformazioni edilizie ed urbanistiche non conformi allo strumento urbanistico vigente, il progetto ai sensi del punto 7 dell'art. 5 deve essere preventivamente sottoposto al consiglio comunale competente per l'adozione della relativa variante.

     La documentazione tecnico amministrativa, ivi comprese eventuali osservazioni ed ipotesi di controdeduzione comunali, viene inoltrata alla direzione generale attività produttive unitamente ad un elenco dei vincoli, pareri ed autorizzazioni necessari per il perfezionamento complessivo della procedura.

     La direzione generale attività produttive acquisisce, anche mediante conferenze di servizi, i pareri e/o autorizzazioni summenzionati e inoltra alla giunta regionale contestualmente al programma annuale di cui all'art. 2 l'approvazione di tali documenti.

     La approvazione del programma annuale degli interventi richiamato dal secondo comma dell'art. 5, da parte della giunta regionale costituisce anche approvazione delle varianti urbanistiche presentate ai sensi dell'art. 5 nonché approvazione delle autorizzazioni-nulla osta qualora i pareri tecnici acquisiti siano positivi.

     L'eventuale revoca del contributo concesso ai sensi del programma annuale soprarichiamato comporterà anche la decadenza delle varianti urbanistiche approvate nonché delle autorizzazioni/nulla osta rilasciati.

 

CAPITOLO 6

PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE

 

     6.1 Per garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutti i soggetti interessati, la presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia nonché in forma di estratto su almeno tre quotidiani di livello nazionale.

     6.2 I soggetti che presenteranno domanda saranno inoltre informati direttamente e tempestivamente sullo sviluppo di tutte le fasi dei procedimenti amministrativi relativi alla istruttoria, alla valutazione e posizione in graduatoria dei progetti presentati nonché dei relativi atti di concessione ed erogazione del contributo.