§ 3.5.29 - L.R. 10 dicembre 1992, n. 42.
Aumento del capitale sociale della società Lombardia Risorse S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:10/12/1992
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Aumento di capitale).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.5.29 - L.R. 10 dicembre 1992, n. 42. [1]

Aumento del capitale sociale della società Lombardia Risorse S.p.A.

(B.U. 14 dicembre 1992, n. 51, 1° suppl ord.).

 

Art. 1. (Aumento di capitale).

     1. E' autorizzata la sottoscrizione da parte della Regione di un aumento di capitale della società Lombardia Risorse S.p.A., per un importo massimo complessivo non superiore a 4 miliardi di lire, diretto alla ristrutturazione finanziaria della società stessa.

     2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere le nuove azioni, comprese quelle rimaste eventualmente inoptate, fino ad un massimo di 40.000 nuove azioni al valore nominale di lire 100.000 cadauna.

     3. Il presidente della giunta regionale è autorizzato successivamente a cedere le nuove azioni agli attuali azionisti o ad altri enti pubblici e privati.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Per l'esercizio finanziario 1992 è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 per le finalità di cui al precedente articolo 1.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 4.000.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante riduzione, per pari quota della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1992.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.2.2.2032 «Quota per la partecipazione della regione alla società Lombardia Risorse S.p.A.» è incrementata di L. 4.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» è ridotta di L. 4.000.000.000.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.