§ 3.5.21 - L.R. 15 settembre 1989, n. 48.
Disciplina dell'attività di estetista.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:15/09/1989
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tabella delle apparecchiature consentite.
Art. 3.  Autorizzazione.
Art. 4.  Qualificazione professionale.
Art. 5.  Regolamenti comunali.
Art. 6.  Norma sanzionatoria.
Art. 7.  Attività vietate all'estetista.
Art. 8.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.5.21 - L.R. 15 settembre 1989, n. 48.

Disciplina dell'attività di estetista.

(B.U. 20 settembre 1989, n. 38, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente Legge disciplina nell'ambito della Regione Lombardia l'attività di estetista femminile e maschile, nel quadro della vigente legislazione statale.

     2. Tale attività comprende:

     a) la pulizia ed il trattamento estetico del viso;

     b) la depilazione a caldo e a freddo;

     c) il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo;

     d) il trucco;

     e) il manicure e pedicure estetico.

     3. Tale attività consiste in trattamenti a livello cutaneo, ed è svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 concernente «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e vendita di cosmetici», e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Tabella delle apparecchiature consentite.

     1. Le apparecchiature utilizzabili nell'esplicazione delle attività di estetista sono quelle indicate nella tabella, di cui all'allegato «A», annessa alla presente Legge. Le apparecchiature, nonché le relative installazioni, devono essere conformi alla normativa tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare la tabella di cui al precedente primo comma, con propria deliberazione, previa consultazione delle Organizzazioni di Categoria.

 

     Art. 3. Autorizzazione.

     1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente «Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini», modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché al possesso dei requisiti ivi prescritti, intendendosi sostituito il riferimento alla Legge 25 luglio 1956, n. 860 con quello alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente «Legge-quadro per l'artigianato».

     2. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma, reca menzione dei locali e delle apparecchiature indicate nella tabella annessa alla presente Legge, utilizzabili nell'esercizio dell'attività di estetista.

 

     Art. 4. Qualificazione professionale.

     1. La qualificazione professionale richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale è conseguita a norma della lett. c) dell'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché attraverso la frequenza degli appositi corsi di formazione professionale, istituiti, ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti, dalla Regione Lombardia o da altre Regioni, e il superamento delle relative prove finali di accertamento.

     2. La Giunta Regionale provvede ad adeguare i programmi dei corsi di formazione professionale per estetisti, aggiornandoli in relazione all'uso delle apparecchiature di cui alla tabella annessa alla presente Legge.

 

     Art. 5. Regolamenti comunali.

     1. I Comuni, in conformità ai principi della legislazione vigente, disciplinano con apposite norme regolamentari l'attività di estetista, sentita la commissione di cui all'art. 2/bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, come introdotto dall'art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

     2. I Regolamenti comunali prevedono:

     a) le disposizioni concernenti la distanza fra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nell'azienda;

     b) le modalità del rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione ed idonea documentazione, relativa ai requisiti di qualificazione professionale e a quelli previsti dalla successiva lett. c);

     c) la determinazione dei requisiti di agibilità tecnica, di prevenzione incendi ed idoneità igienico-sanitaria dei locali, oltre che dei requisiti previsti dalle norme sanitarie anche per gli addetti.

     3. La disciplina del Regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetista.

 

     Art. 6. Norma sanzionatoria.

     1. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

     2. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, il Sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

     3. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione della sanzione, si osservano le norme dettate dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 concernente «Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale», così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

 

     Art. 7. Attività vietate all'estetista.

     1. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

 

     Art. 8. Dichiarazione di urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegato A

 

TABELLA ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA

 

     a) Vaporizzatore/polverizzatore;

     b) disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4m°);

     c) aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);

     d) doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera);

     e) lampade abbronzanti UV-A (a bassa ed alta pressione);

     f) lampade ad infrarossi (IR);

     g) massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);

     h) scaldacera per cerette;

     i) ginnastica passiva;

     l) attrezzature per manicure e pedicure;

     m) trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);

     n) stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);

     o) ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1m° ogni 10 centimetri quadri);

     p) depilatori elettrici;

     q) massaggiatori subacquei (idro-massaggi);

     r) apparecchi per presso-massaggio;

     s) massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);

     t) sterilizzatori.