Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 06/12/1985 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di favorire la realizzazione di programmi di sviluppo economico, sociale e del territorio, decisi dalla regione nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione e [...] |
Art. 2. 1. Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione di giunta a norma del successivo art. 3, è autorizzato a partecipare all'aumento del capitale sociale della S.p.A. «Lombardia [...] |
Art. 3. 1. La sottoscrizione delle azioni e la corresponsione dei diritti di opzione di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, è subordinata all'avvenuto accertamento, da parte della giunta [...] |
Art. 4. 1. Nel consiglio di amministrazione, nel comitato esecutivo e nel collegio sindacale di Lombardia Risorse dovrà essere assicurata la rappresentanza della regione Lombardia. |
Art. 5. 1. Le nomine dei rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione, nel comitato esecutivo e nel collegio sindacale avverrà nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della [...] |
Art. 6. 1. Per la partecipazione della regione all'aumento del capitale sociale della Lombardia Risorse S.p.A. è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 449.100.000. |
§ 3.5.18 - L.R. 6 dicembre 1985, n. 80. [1]
Partecipazione della regione Lombardia all'aumento del capitale sociale della S.p.A. "Lombardia Risorse".
(B.U. 11 dicembre 1985, n. 50 1° suppl. ord.).
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di programmi di sviluppo economico, sociale e del territorio, decisi dalla regione nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione e finalizzati a promuovere l'introduzione, la sperimentazione, l'informazione e l'utilizzo di tecnologie avanzate e di procedure tecniche ed economiche specialistiche ed innovative nel settore dei servizi pubblici, la regione Lombardia assume una partecipazione all'aumento del capitale sociale della S.p.A. «Lombardia Risorse», con sede in Milano, nei limiti e nelle forme stabiliti negli articoli seguenti.
1. Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione di giunta a norma del successivo art. 3, è autorizzato a partecipare all'aumento del capitale sociale della S.p.A. «Lombardia Risorse» da lire 260 milioni a lire 2 miliardi, mediante la sottoscrizione di n. 3.654 azioni da lire 100 mila cadauna per un importo complessivo di lire 365.400.000, pari al 18,27% del capitale sociale ed è autorizzato altresì a corrispondere alla CISPEL Lombardia l'importo di lire 83.700.000, quale corrispettivo per la cessione alla regione Lombardia di n. 42 gruppi di diritti di opzione per l'acquisto di azioni di cui al primo comma.
2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato altresì, previa deliberazione della giunta regionale, a compiere nel rispetto della presente legge tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla S.p.A. «Lombardia Risorse» ed a sottoscrivere, in particolare, gli eventuali accordi fra soci, relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri. Di tali atti e accordi verrà data immediata comunicazione al consiglio regionale.
1. La sottoscrizione delle azioni e la corresponsione dei diritti di opzione di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, è subordinata all'avvenuto accertamento, da parte della giunta regionale, comprovato da formale deliberazione assunta dalla medesima, che lo statuto della S.p.A. «Lombardia Risorse» disponga, per la durata della partecipazione regionale alla società, quanto segue:
a) che la società operi per le finalità di cui all'art. 1, in armonia con la programmazione regionale;
b) che la società abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività finalizzate a promuovere l'introduzione, la sperimentazione, l'informazione e l'utilizzo di tecnologie avanzate e di procedure tecniche ed economiche specialistiche ed innovative nel settore dei servizi pubblici, attraverso la fattibilità tecnica ed economica dei progetti relativi alle iniziative degli Enti locali e delle loro aziende, con prioritario riguardo alla regione Lombardia;
c) che possano essere soci oltre ai fondatori: la regione Lombardia, gli Enti locali territoriali, le loro aziende di servizi pubblici, le associazioni ed i consorzi rappresentanti queste ultime, che istituzionalmente operano nel territorio della Lombardia nel campo dei servizi pubblici.
1. Nel consiglio di amministrazione, nel comitato esecutivo e nel collegio sindacale di Lombardia Risorse dovrà essere assicurata la rappresentanza della regione Lombardia.
1. Le nomine dei rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione, nel comitato esecutivo e nel collegio sindacale avverrà nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della regione. Essi possono essere revocati, ai sensi dell'art. 2458 C.C. dal consiglio regionale.
2. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione.
3. Essi presentano annualmente al presidente della giunta regionale una relazione informativa sui programmi e progetti della società e sullo stato di attuazione degli stessi. Il presidente della regione trasmette la relazione al consiglio regionale.
1. Per la partecipazione della regione all'aumento del capitale sociale della Lombardia Risorse S.p.A. è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 449.100.000.
2. Al finanziamento dell'onere di L. 449.100.000 previsto per il 1985 dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per L. 400 milioni del capitolo 2.5.2.1.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziate con mutuo» e per L. 49.100.000 del capitolo 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritti nello stato di revisione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.
3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, progetto 6 è istituito:
- il capitolo 2.1.4.1.6.2032 (Quota per la partecipazione della regione alla società Lombardia Risorse S.p.A.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 449.100.000.
[1] Abrogata dall'art. 2 della