Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 acque minerali e termali |
Data: | 07/06/1980 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Inventario delle risorse e degli impianti. |
Art. 3. Iniziative ammesse. |
Art. 4. Documento di indirizzi e di priorità. |
Art. 5. Modalità e presentazione delle domande. |
Art. 6. Piano triennale di riparto. |
Art. 7. Capitolato. |
Art. 8. Comitato tecnico-consultivo. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
§ 3.4.3 - L.R. 7 giugno 1980, n. 86.
Interventi per la valorizzazione del patrimonio idro-minerale regionale, sviluppo ed incentivazione dell'industria termale.
(B.U. 11 giugno 1980, n. 24, 4° suppl. ord.).
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio idro-termale ed una più razionale utilizzazione dello stesso, la regione, in aderenza ai principi sanciti dalle norme regionali in materia e nel quadro del programma regionale di sviluppo, attua per il triennio 1980/82 gli interventi definiti con la presente legge.
Art. 2. Inventario delle risorse e degli impianti.
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone una rilevazione delle risorse termali concernenti i seguenti dati:
a) numero delle sorgenti e degli impianti esistenti, con l'indicazione della portata, classificazione e caratteristiche della loro utilizzazione terapeutica o igienico-speciale;
b) apparecchiature e impianti installati, con l'indicazione della rispettiva potenzialità e soglia di utilizzazione attuale, nonché del grado di efficienza degli stessi suddivisi per i comparti termali e alberghiero- ricettivi;
c) i soggetti concessionari dell'utilizzazione dei beni idrotermali;
d) eventuali altri elementi utili alle attività di competenza regionale.
2. L'inventario viene aggiornato annualmente.
Art. 3. Iniziative ammesse.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a finanziare, mediante contributi in annualità ed in capitale, le seguenti iniziative dei titolari di concessioni di acque minerali per uso termale:
a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;
b) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento, vasche maturazione fanghi e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi quelli integrati da strutture paratermali, fisiochinesiterapiche e pneumoterapiche;
e) acquisto, rinnovo ed integrazione di apparecchiature medicali che impieghino acque minerali per uso termale e relativi impianti, e di apparecchiature medico diagnostiche di laboratorio;
f) costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture ricettive a servizio diretto degli stabilimenti termali;
g) rinnovo e miglioramento degli arredi degli impianti ricettivi di cui alla precedente lettera f);
h) realizzazione di strutture per l'occupazione del tempo libero, nell'ambito del compendio termale;
i) ricerche di farmacologia sperimentale, clinica e terapeutica, nonché ricerche e studi di biometria e epidemiologia nell'ambito della specializzazione termale.
Art. 4. Documento di indirizzi e di priorità.
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale per l'approvazione, un documento di indirizzi e di priorità degli interventi diretti a finanziare le iniziative di cui al precedente art. 3.
2. Sono in ogni caso finanziati prioritariamente gli interventi promossi da enti locali, altri enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica.
Art. 5. Modalità e presentazione delle domande.
1. Le domande per l'ammissione ai contributi di cui al precedente articolo 3 devono essere presentate alla giunta regionale, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'approvazione del documento di cui al precedente art. 4;
2. Le domande dovranno essere corredate da:
1) progetto dell'opera, o del piano di ricerche e/o studi muniti delle prescritte autorizzazioni;
2) relazione tecnico-economica illustrativa, anche in rapporto agli effetti occupazionali;
3) preventivo dettagliato dei costi con l'indicazione dei tempi di attuazione;
4) impegno a realizzare le opere previste e a non diversificare sino al completo ammortamento del mutuo ed in ogni caso per almeno 20 anni, la destinazione d'uso delle opere immobiliari ammesse a contributo e per almeno otto anni la destinazione dei beni strumentali;
5) piano economico di gestione ed ammortamento, nonché ove si tratti di trasformazione o di ampliamento, relazione economica di gestione dell'ultimo quinquennio con i relativi bilanci consuntivi;
6) dichiarazione relativa ad eventuali provvidenze richieste o ottenute dallo Stato, dalla regione o da altri enti pubblici;
7) copie degli atti amministrativi da cui risulti il diritto dell'istante all'utilizzo del bene patrimoniale indisponibile regionale.
Art. 6. Piano triennale di riparto.
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione contenente il documento di cui al precedente articolo 4, la giunta regionale, sulla base della stessa deliberazione consiliare, esamina le istanze pervenute, sentiti gli organismi comprensoriali e le comunità montane competenti, propone al consiglio regionale per l'approvazione il piano di riparto dei contributi per il triennio 1980/82.
2. Il piano di riparto dovrà contenere la definizione delle opere, delle ricerche e/o studi ed il relativo contributo concesso, la fissazione dei termini di esecuzione delle stesse nonché le modalità di accesso e di erogazione dei contributi medesimi.
3. Nella redazione del piano dovranno essere osservati i limiti e i criteri di seguito elencati:
- i contributi in annualità sono ammissibili entro il limite massimo del 7% e per i finanziamenti di durata non superiore a venti anni;
- i contributi in capitale possono essere erogati entro il limite massimo del 30% della spesa ammessa.
4. L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.
Art. 7. Capitolato.
1. L'utilizzo dei contributi deve essere disciplinato da un capitolato, approvato dalla giunta regionale, contestualmente al piano di riparto triennale di cui al precedente articolo 6, contenente i reciproci diritti ed obblighi dei contraenti secondo i principi della legge regionale in materia e le condizioni la cui inadempienza costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni, e nei casi più gravi causa di decadenza dalla titolarità della concessione mineraria, con le norme e le procedure previste dalla stessa legge regionale.
2. I benefici previsti dalla presente legge sono altresì revocati in caso di decadenza, revoca o rinuncia del titolo amministrativo di concessione mineraria.
3. In caso di decadenza dai benefici per inadempienza la giunta regionale provvede al recupero integrale delle somme erogate, maggiorate degli interessi virtualmente maturati, calcolati al tasso passivo medio praticato dal tesoriere della regione nel periodo interessato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 della
Art. 8. Comitato tecnico-consultivo.
1. Ai fini della predisposizione del documento di cui al precedente articolo 4 nonché del piano di riparto triennale di cui al precedente articolo 6, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40 della
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi in capitale previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1980-82 la spesa di L. 1.000 milioni, di cui L. 300 milioni per l'anno 1980.
2. Le successive quote annuali saranno determinate dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 25, IV comma della
3. Per la concessione dei contributi in annualità previsti dalla presente legge è autorizzato per il biennio 1981-82 il limite d'impegno di L. 500 milioni, di cui L. 250 milioni per l'anno 1981.
4. E' autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 25 della
5. L'onere complessivo determinato dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti I e III comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 3.4.4.1 «Interventi per lo sfruttamento delle risorse idrominerali e termali» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».
6. Al finanziamento dell'onere di L. 300 milioni per l'anno 1980 disposto dal precedente I comma, si provvede mediante impiego del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.
7. Nello stesso stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, sono istituiti:
- l'obiettivo 2.3.4.4 «Acque minerali e termali»
- il progetto 2.3.4.4.1 «Interventi per lo sfruttamento delle risorse idrominerali e termali»
- il capitolo 2.3.4.4.1.1027 «Contributi in capitale per il finanziamento di interventi per la valorizzazione del patrimonio idrominerale regionale nonché per lo sviluppo e l'incentivazione dell'industria termale» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni.
8. Nella parte II, ambito 3, settore 4, obiettivo 4, progetto 1 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sarà istituito il nuovo capitolo 2.3.4.4.1.1073 «Contributi ventennali in annualità per il finanziamento di interventi per la valorizzazione del patrimonio idrominerale regionale nonché per lo sviluppo e l'incentivazione dell'industria termale - anni 1981-2000 - limite d'impegno anno 1981» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni.