| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Lombardia | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.1 agricoltura | 
| Data: | 28/12/2009 | 
| Numero: | 7 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 'Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)' sono apportate le seguenti modifiche | 
§ 3.1.153 - R.R. 28 dicembre 2009, n. 7.
Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 'Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)'
(B.U. 31 dicembre 2009, n. 52 - S.O. n. 3)
1. Al 
a) il titolo è così sostituito: 'Norme di attuazione del titolo X della 
b) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: 'ai sensi dell'articolo 15 della 
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, le parole: 'le attività definite dalla 
d) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è così sostituita:
'd) attività agricole, le attività definite al punto 2 dell'allegato A) della 
e) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, le parole: 'e dall'articolo 2, comma 2, della 
f) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 3, le parole: 'ai sensi dell'articolo 16-bis della 
g) al punto 3 della lettera e) del comma 5 dell'articolo 3, le parole: 'di cui all'articolo 3 della 
h) ai punti 1 e 2 della lettera f) del comma 5 dell'articolo 3, le parole: 'di cui all'articolo 2, comma 2, della 
i) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: 'alla data di entrata in vigore della 
j) al comma 3 dell'articolo 8, le parole: 'della 
k) al comma 1 dell'art. 10 le parole: 'L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito all'articolo 8 della 
l) al comma 3 dell'articolo 10, le parole: 'di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della 
m) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: 'tra i prodotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della 
n) al comma 5 dell'articolo 10, le parole: 'di cui all'articolo 8, comma 2, della 
o) il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'6. Il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di un giorno e i giorni di apertura settimanali sono quelli riportati sul certificato di cui all'articolo 5. Per un massimo di quindici giorni o di quindici eventi programmati all'anno, è consentito derogare al limite di pasti giornalieri, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo per l'utilizzo dei prodotti. Le giornate e gli eventi programmati sono comunicati al comune con almeno un mese di anticipo.';
p) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: 'dall'articolo 7, comma 1, della 
q) al comma 6 dell'articolo 13, le parole: 'dall'articolo 7, comma 4, della 
r) al comma 1 dell'articolo 15, le parole: 'previsto dall'articolo 3 della 
s) al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole: 'ragione sociale della società' sono inserite le seguenti: 'o il trasferimento dell'attività';
t) al comma 2 dell'articolo 16:
1) le parole: 'Il trasferimento dell'attività che comporta' sono sostituite dalle seguenti: 'Le modifiche e i trasferimenti che comportino';
2) le parole: 'è soggetto' sono sostituite dalle seguenti: 'sono soggetti';
u) al comma 1 dell'articolo 17, le parole: 'di cui all'articolo 13 della 
v) alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 17, le parole: 'di cui all'articolo 14, comma 3, della 
z) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17:
1) le parole: 'di cui all'articolo 8 della 
2) le parole: 'dall'articolo 8 della 
3) le parole: 'di cui all'articolo 14, comma 3, della