§ 3.1.53 - Circolare 6 dicembre 1991, n. 139.
Settore agricoltura e foreste. Circolare n. 139 del 6 dicembre 1991. Criteri e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle imprese [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:06/12/1991
Numero:139

§ 3.1.53 - Circolare 6 dicembre 1991, n. 139.

Settore agricoltura e foreste. Circolare n. 139 del 6 dicembre 1991. Criteri e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle imprese boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà della regione, dei comuni e degli altri enti pubblici.

(B.U. 16 aprile 1992, n. 16, 2° s.s.).

 

     1. Con l'art. 16 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, è stato istituito, presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale, l'albo regionale delle imprese boschive abilitate ad effettuare utilizzazione di boschi di proprietà degli enti pubblici.

     Il Consiglio Regionale, con delibera del 20 marzo 1990, n. IV/1897, assentita dalla commissione di controllo in seduta del 24 aprile 1990, ha approvato le norme per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle ditte boschive.

     L'iscrizione all'albo, certificata dal settore agricoltura e foreste, servizio foreste, è condizione necessaria per concorrere alle aste e alle gare per l'acquisto di lotti boschivi posti in vendita da enti pubblici.

     L'osservanza di tale condizione deve essere accertata a cura dell'ente alienante.

 

     Modalità di iscrizione

     Le domande di iscrizione devono essere presentate, in carta legale, ai servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione in cui ha sede l'impresa boschiva.

     Le imprese boschive con sede in altre regioni devono inoltrare la domanda al settore agricoltura e foreste, servizio foreste.

     Le domande devono essere corredate dalla documentazione, di data non anteriore ai 90 giorni, di seguito elencate:

     - certificato di iscrizione alle camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura come ditta boschiva, imprenditore agricolo a titolo principale, industriale o commerciante del legno;

     - certificato di nascita, di residenza e di cittadinanza italiana del richiedente (titolare o legale rappresentante);

     - certificato del casellario giudiziale comprovante l'assenza di procedimenti penali del richiedente, se titolare della ditta.

     Se trattasi di società in nome collettivo, società di fatto, società in accomandita semplice il certificato deve essere presentato per tutti i soci o soci accomandatari.

     - Certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente (titolare) non ha carichi pendenti.

     Se trattasi di società in nome collettivo, società di fatto, società in accomandita semplice il certificato deve essere presentato per tutti i soci o soci accomandatari;

     - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio dalla quale si evinca la dotazione di attrezzature e mezzi forestali della ditta nonché il numero del personale dipendente;

     - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'attività svolta nel settore delle utilizzazioni boschive ed in particolare il volume di legname da lavoro o di legna da ardere ricavato da boschi utilizzato nell'ultimo triennio; tale volume non può essere inferiore a 1.000 mc.

     Il servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione verificata la regolarità della documentazione presentata, trasmette in copia la domanda, debitamente corredata, al coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato competente per territorio, che provvede a verificare il curriculum tecnico della ditta e a redigere una relazione sull'affidabilità generale della stessa, con l'indicazione di eventuali infrazioni commesse in ordine alle utilizzazioni boschive e di quant'altro ritenuto utile.

     Trascorsi 60 giorni senza comunicazione di esiti contrari, l'istruttoria del corpo forestale dello Stato è da intendersi positiva.

     Il servizio agricoltura, foreste e alimentazione invia quindi la domanda, debitamente corredata, al servizio foreste del settore agricoltura e foreste.

     Il servizio foreste provvede a proporre alla Giunta Regionale l'iscrizione delle ditte all'albo regionale delle imprese boschive.

     Ad avvenuta iscrizione il servizio foreste del settore agricoltura e foreste rilascerà all'impresa boschiva, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e della legge 12 luglio 1991, n. 203 il certificato di iscrizione all'albo.

     Annualmente il servizio foreste del settore agricoltura e foreste provvederà alla pubblicazione della versione aggiornata dell'albo e a trasmetterla a tutti gli enti pubblici interessati.

     Provvederà altresì a richiedere al coordinamento regionale del corpo forestale dello Stato la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle imprese boschive per la conservazione dell'iscrizione.

     Qualora ricorrano condizioni per la sospensione o la cancellazione, il coordinamento regionale delle foreste segnalerà i casi al settore agricoltura e foreste, servizio foreste per i provvedimenti di competenza.

 

     Sospensione e cancellazioni

     La Giunta Regionale, su proposta del settore agricoltura e foreste, dispone la sospensione dell'impresa dall'albo per un periodo di anni 1 o la cancellazione della stessa qualora ricorrano le sottoindicate condizioni.

     Motivi di sospensione:

     - l'esistenza di procedure di concordato;

     - l'esistenza di procedimenti penali in corso riguardanti danni al soprassuolo boschivo causati durante una utilizzazione;

     - gravi e ripetute negligenze nell'esecuzione delle ultime utilizzazioni boschive;

     - il mancato pagamento di una rata di un lotto boschivo, di una penale o di quanto altro stabilito in sede di collaudo del lotto.

     Motivi di cancellazione:

     - l'esistenza di una procedura di fallimento;

     - la liquidazione o la cessazione dell'attività dell'impresa;

     - tre o più sospensioni dall'albo;

     - la mancata esecuzione, da parte dell'impresa, di utilizzazioni boschive in proprietà di enti pubblici negli ultimi tre anni.