Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 07/05/1979 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. 1. Nel limite complessivo di cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, la garanzia fidejussoria sussidiaria regionale viene estesa ai mutui di cui all'art. 19, [...] |
Art. 3. 1. All'onere eventuale derivante alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo precedente, si provvede ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1 agosto 1976, n. 40, con [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 3.1.18 - L.R. 7 maggio 1979, n. 28. [1]
Modifica all'art. 19 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 e all'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.
(B.U. 9 maggio 1979 n. 19, 1° suppl. ord.).
(Omissis) [2].
1. Nel limite complessivo di cui all'art. 7, primo comma, della
2. Per il 1979, al fine di favorire l'immediata attuazione dei piani di sviluppo aziendale approvati ai sensi della
1. All'onere eventuale derivante alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo precedente, si provvede ai sensi dell'art. 19 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Modifica la