§ 3.1.13 - L.R. 12 giugno 1975, n. 83.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18: "Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:12/06/1975
Numero:83


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.1.13 - L.R. 12 giugno 1975, n. 83.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18: "Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli".

(B.U. 11 giugno 1985, n. 24, 1° suppl.). [1]

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. [1]

     1. Ai componenti delle commissioni previste dagli artt. 3 e 6 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, è corrisposta, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute, l'indennità di L. 10.000 al presidente e di L. 5.000 agli altri membri.

     2. Agli stessi verrà altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio o il compenso chilometrico nella misura e secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 63.

     3. I servizi di segreteria delle commissioni saranno assicurati dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle singole province.

     4. Le spese di cui al presente articolo sono a carico della regione.

 

     Art. 4. [1]

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte:

     a) per le spese ed i rimborsi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, con quota dello stanziamento previsto al cap. 112204 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese» iscritto al titolo I, sezione I rubrica 3ª, cat. II dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975; per gli anni successivi dette spese faranno carico ad analogo capitolo di bilancio;

     b) per le spese dei servizi di segreteria di cui all'art. 3, terzo comma, determinate nell'importo annuo di L. 40.000.000, è istituito, nello stato di previsione della spesa di bilancio 1975 e di quelli successivi al titolo I, sezione VII, rubrica II il cap. 172401, cat. III con la denominazione «Rimborso alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle spese di funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli di cui agli artt. 3 e 6 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18» e con la dotazione di L. 40.000.000.

     2. Al finanziamento del relativo onere si provvede mediante riduzione per L. 40.000.000 dello stanziamento del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio, n. 3, con le limitazioni previste dal comma 13 dello stesso art. 2, L.R. 3/2001.

[2] Modifica la L.R. 13 aprile 1974, n. 18.

[2] Modifica la L.R. 13 aprile 1974, n. 18.

[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio, n. 3, con le limitazioni previste dal comma 13 dello stesso art. 2, L.R. 3/2001.

[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio, n. 3, con le limitazioni previste dal comma 13 dello stesso art. 2, L.R. 3/2001.