Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 12/06/1975 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 3.1.13 - L.R. 12 giugno 1975, n. 83.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18: "Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli".
(B.U. 11 giugno 1985, n. 24, 1° suppl.). [1]
(Omissis) [2].
(Omissis) [2].
1. Ai componenti delle commissioni previste dagli artt. 3 e 6 della
2. Agli stessi verrà altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio o il compenso chilometrico nella misura e secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della
3. I servizi di segreteria delle commissioni saranno assicurati dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle singole province.
4. Le spese di cui al presente articolo sono a carico della regione.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte:
a) per le spese ed i rimborsi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, con quota dello stanziamento previsto al cap. 112204 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese» iscritto al titolo I, sezione I rubrica 3ª, cat. II dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975; per gli anni successivi dette spese faranno carico ad analogo capitolo di bilancio;
b) per le spese dei servizi di segreteria di cui all'art. 3, terzo comma, determinate nell'importo annuo di L. 40.000.000, è istituito, nello stato di previsione della spesa di bilancio 1975 e di quelli successivi al titolo I, sezione VII, rubrica II il cap. 172401, cat. III con la denominazione «Rimborso alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle spese di funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli di cui agli artt. 3 e 6 della
2. Al finanziamento del relativo onere si provvede mediante riduzione per L. 40.000.000 dello stanziamento del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.
[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio, n. 3, con le limitazioni previste dal comma 13 dello stesso art. 2,
[2] Modifica la
[2] Modifica la
[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio, n. 3, con le limitazioni previste dal comma 13 dello stesso art. 2,
[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio, n. 3, con le limitazioni previste dal comma 13 dello stesso art. 2,