§ 2.5.3 - L.R. 25 agosto 1977, n. 41.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39, in materia di biblioteche e musei di enti locali o [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:25/08/1977
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1978 e 1979 e in attesa della riorganizzazione su base comprensoriale e sub-comprensoriale dei servizi attinenti alla cultura, si applicano per la [...]
Art. 2.      1. Le domande degli enti interessati di cui agli artt. 15 e 17 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, per gli esercizi 1978 e 1979, debbono pervenire, entro il 30 novembre dell'esercizio [...]
Art. 3.      1. Le domande degli enti interessati di cui al 2° comma dell'articolo 13 e all'art. 14 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, per gli esercizi 1978 e 1979, devono pervenire alla giunta [...]
Art. 4.      1. La giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1 e formula, sulla base delle [...]
Art. 5.      1. Per il triennio 1978-1980 la concessione dei contributi per la istituzione e la ristrutturazione di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale di cui all'art. 14 della legge [...]
Art. 6.      1. I programmi triennali di cui al precedente art. 5 individuano gli enti beneficiari e le opere ammesse a contributo e definiscono l'importo complessivo di ciascun contributo per il triennio.
Art. 7.      1. Per opere di edilizia bibliotecaria la cui localizzazione sia funzionale rispetto al territorio ed alle altre strutture di servizi sociali, qualora la zona potenzialmente servita dal sistema [...]
Art. 8.      1. I programmi triennali di cui al precedente art. 5 sono attuati mediante piani esecutivi annuali; contestualmente all'approvazione dei piani esecutivi possono essere apportati, ove necessario, [...]
Art. 9.      1. Limitatamente agli esercizi 1978 e 1979 la giunta regionale in collaborazione con la competente commissione consiliare, formula, sulla base delle domande pervenute ai sensi del precedente [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      1. Sulla base dei piani esecutivi annuali che abbiano acquistato efficacia a norma di legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvedono con proprio [...]
Art. 12.      1. Sono abrogati gli articoli 12 e 19 della legge regionale n. 41 del 1973 nonché il terzo comma dell'art. 13 e l'art. 15 della legge regionale n. 39 del 1974.


§ 2.5.3 - L.R. 25 agosto 1977, n. 41. [1]

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39, in materia di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale.

(B.U. 24 agosto 1977, n. 34, suppl.).

 

Art. 1.

     1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1978 e 1979 e in attesa della riorganizzazione su base comprensoriale e sub-comprensoriale dei servizi attinenti alla cultura, si applicano per la concessione dei contributi regionali relativi al funzionamento ed allo sviluppo delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale le disposizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4 [2].

 

     Art. 2.

     1. Le domande degli enti interessati di cui agli artt. 15 e 17 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, per gli esercizi 1978 e 1979, debbono pervenire, entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, alle province competenti per territorio, che le inoltreranno con le proprie proposte alla giunta regionale entro il mese successivo.

     2. Alle domande di contributo debbono essere allegati, unitamente alla necessaria documentazione tecnica, programmi di intervento per il funzionamento della biblioteca, per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio librario ed archivistico, per le attività da svolgersi nell'ambito del servizio bibliotecario ed archivistico, anche mediante l'adesione ad un sistema bibliotecario comprensoriale o l'istituzione e il potenziamento di un sistema bibliotecario urbano, ove previsto per legge.

     3. Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate altresì dal rendiconto finanziario relativo ai contributi regionali impiegati nell'anno precedente, nonché dalle relazioni sulle attività svolte e sui programmi da attuarsi, predisposte dalle commissioni di gestione ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della predetta legge regionale 4 settembre 1973, n. 41 [3] [4].

 

     Art. 3.

     1. Le domande degli enti interessati di cui al 2° comma dell'articolo 13 e all'art. 14 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, per gli esercizi 1978 e 1979, devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

     2. Alle domande di contributo devono essere allegati, unitamente alla necessaria documentazione tecnica, programmi di intervento per il funzionamento del museo, per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio museale, per le attività da svolgersi nell'ambito dell'istituto ovvero di un sistema o di una aggregazione museale, nonché l'inventario dei beni culturali esistenti sul territorio di pertinenza.

     3. Le domande di cui al comma precedente debbono essere corredate altresì dal rendiconto finanziario relativo ai contributi regionali impiegati nell'anno precedente, nonché dalle relazioni sulle attività svolte e sul programma da attuarsi, predisposte dalle commissioni di gestione ai sensi del secondo comma, lettera b) dell'art. 9 della predetta legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 [5].

 

     Art. 4.

     1. La giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1 e formula, sulla base delle domande pervenute ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 e tenuto conto degli stanziamenti rispettivamente previsti nel bilancio della regione per le biblioteche ed i musei, le proposte dei rispettivi piani di riparto da trasmettersi al consiglio regionale entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

     2. Il consiglio regionale approva i piani di riparto entro i successivi 30 giorni; detta approvazione equivale a concessione dei contributi.

     3. Divenuti esecutivi i piani di riparto dei contributi di cui al precedente art. 1, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvedono con proprio decreto all'erogazione dei contributi in un'unica soluzione [6] [7].

 

     Art. 5.

     1. Per il triennio 1978-1980 la concessione dei contributi per la istituzione e la ristrutturazione di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale di cui all'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41 e al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, è effettuata sulla base dei rispettivi programmi triennali e dei relativi piani esecutivi annuali, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

 

     Art. 6.

     1. I programmi triennali di cui al precedente art. 5 individuano gli enti beneficiari e le opere ammesse a contributo e definiscono l'importo complessivo di ciascun contributo per il triennio.

     2. Ai fini della formulazione dei programmi triennali si tiene conto del grado di priorità delle singole opere in relazione al consolidamento ed alla ristrutturazione delle opere esistenti, al recupero degli edifici monumentali da destinare ad usi culturali, alla funzionalità della localizzazione delle nuove strutture rispetto al territorio ed alle altre strutture di servizi sociali, nonché alla idoneità a soddisfare le esigenze di più comuni.

     3. Le domande degli enti interessati per l'inserimento delle proprie iniziative nei programmi triennali devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 novembre 1977 e devono essere contestualmente trasmesse alla amministrazione provinciale e all'organismo comprensoriale competenti per territorio.

     4. Alle domande di cui al comma precedente devono essere allegate:

     a) una relazione contenente la previsione della spesa occorrente e la precisazione del luogo prescelto e delle caratteristiche della costruzione, nel caso di nuova opera o di acquisto di immobile, o dei lavori da eseguire, nel caso di completamento, ampliamento, ristrutturazione o riparazione di immobili già esistenti;

     b) la deliberazione dell'organo competente dell'ente interessato, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere alla esecuzione dei lavori o all'acquisizione del bene, si richiede il contributo regionale e, ove l'ente non abbia provveduto in precedenza, si assume la gestione dei beni cui si riferiscono i contributi regionali con l'impegno di destinare permanentemente i beni stessi all'uso per il quale vengono acquisiti, costruiti, ampliati, completati o riparati;

     c) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, che quest'ultimo beneficia di eventuali contributi concessi per lo stesso fine da enti diversi dalla regione.

     5. Le amministrazioni provinciali e gli organismi comprensoriali trasmettono alla giunta regionale entro il 31 gennaio 1978 i propri pareri e le proprie indicazioni di priorità.

     6. La giunta regionale entro il 15 marzo 1978 trasmette le proposte dei programmi triennali al consiglio regionale, che provvede alla loro approvazione entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 7.

     1. Per opere di edilizia bibliotecaria la cui localizzazione sia funzionale rispetto al territorio ed alle altre strutture di servizi sociali, qualora la zona potenzialmente servita dal sistema bibliotecario sia considerata area di particolare depressione socio-economica e culturale e gli enti locali interessati versino in condizioni finanziarie di particolare precarietà, il contributo previsto dall'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, nella misura del settantacinque per cento può essere elevato fino alla copertura integrale della spesa ammessa.

 

     Art. 8.

     1. I programmi triennali di cui al precedente art. 5 sono attuati mediante piani esecutivi annuali; contestualmente all'approvazione dei piani esecutivi possono essere apportati, ove necessario, variazioni ai suddetti programmi.

     2. In ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto della approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonché dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dai contributi regionali.

     3. Gli enti beneficiari dei contributi previsti dai piani esecutivi annuali decadono di diritto dal beneficio e sono tenuti alla restituzione delle quote di contributo già erogato ove non diano inizio ai lavori, non provvedano alla stipulazione dei contratti di acquisto entro 90 giorni dalla comunicazione della avvenuta concessione del contributo. Decorso tale termine il presidente della giunta regionale individua con proprio decreto gli enti decaduti dal beneficio e dispone il recupero delle relative somme.

     4. Gli enti di cui al terzo comma del precedente art. 6 devono presentare alla giunta regionale, contestualmente alla domanda ivi prevista, la documentazione di cui al secondo comma del presente articolo al fine della inclusione dell'opera nei piani esecutivi riferiti al primo anno; per gli anni successivi detta documentazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dei piani esecutivi di riferimento.

 

     Art. 9.

     1. Limitatamente agli esercizi 1978 e 1979 la giunta regionale in collaborazione con la competente commissione consiliare, formula, sulla base delle domande pervenute ai sensi del precedente articolo, ultimo comma, e tenendo conto degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio della regione per le biblioteche ed i musei, le proposte dei rispettivi piani esecutivi annuali, da trasmettersi al consiglio regionale entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

     2. Il consiglio regionale approva i piani esecutivi annuali di cui al comma precedente entro i successivi 30 giorni; detta approvazione equivale a concessione dei contributi [8].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 11.

     1. Sulla base dei piani esecutivi annuali che abbiano acquistato efficacia a norma di legge, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvedono con proprio decreto all'erogazione del sessanta per cento dei contributi ivi previsti; la restante quota verrà erogata all'atto dell'ultimazione dei lavori finanziati.

 

     Art. 12.

     1. Sono abrogati gli articoli 12 e 19 della legge regionale n. 41 del 1973 nonché il terzo comma dell'art. 13 e l'art. 15 della legge regionale n. 39 del 1974.

     2. All'art. 6 primo comma della citata legge regionale n. 39/74 sono soppresse le parole «di cui al precedente art. 15».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi culturali ai sensi della L.R. 22 novembre 1979, n. 60.

[3] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi culturali ai sensi della L.R. 22 novembre 1979, n. 60.

[4] Articolo abrogato dalla L.R. 14 dicembre 1985, n. 81 limitatamente alla parte relativa alle biblioteche.

[5] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi culturali ai sensi della L.R. 22 novembre 1979, n. 60.

[6] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi culturali ai sensi della L.R. 22 novembre 1979, n. 60.

[7] Articolo abrogato dalla L.R. 14 dicembre 1985, n. 81 limitatamente alla parte relativa alle biblioteche.

[8] Le procedure previste dal presente articolo si applicano anche all'esercizio 1980 ai sensi della L.R. 22 novembre 1979, n. 60.

[9] Articolo abrogato dalla L.R. 22 novembre 1979, n. 60.