Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 07/03/2011 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni) |
Art. 3. (Funzioni del Comitato) |
Art. 4. (Programma delle celebrazioni in Lombardia) |
Art. 5. (Celebrazioni da parte del Consiglio regionale lombardo) |
Art. 6. (Risorse per il funzionamento del Comitato) |
Art. 7. (Contributi regionali per la valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentale) |
Art. 8. (Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7) |
Art. 9. (Norma finanziaria) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 2.4.91 - L.R. 7 marzo 2011, n. 5. [1]
Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia
(B.U. 11 marzo 2011, n. 10, suppl.)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), dello Statuto d'autonomia e tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2007 (Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia), partecipa anche con proprie iniziative alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, che ricorre nel 2011, e in tale ricorrenza riconosce e valorizza il patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie degli eventi risorgimentali presenti nel territorio regionale.
Art. 2. (Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni)
1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, di seguito denominato Comitato, composto da nove rappresentanti: tre indicati dalla Giunta regionale e sei indicati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui tre in rappresentanza delle minoranze e tre in rappresentanza della maggioranza.
2. Il Comitato è organismo consultivo e propositivo della Regione e resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o, comunque, fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione e ricoprono l'incarico a titolo gratuito.
4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, un Presidente e un Vice Presidente.
Art. 3. (Funzioni del Comitato)
1. Il Comitato ha il compito di ideare e coordinare il programma delle celebrazioni regionali del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia di cui all'articolo 4, anche nel contesto delle celebrazioni nazionali e tenuto conto del programma predisposto dall'Assessorato alla Cultura di Regione Lombardia.
2. Al Comitato sono inoltre attribuiti i compiti di:
a) proposta alla Giunta regionale di ulteriori attività scientifiche, didattiche e divulgative, atte a valorizzare gli eventi e le culture che alimentarono lo spirito risorgimentale e la costruzione dello Stato unitario;
b) raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni;
c) proposta alla Giunta regionale in merito agli interventi di valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentale.
Art. 4. (Programma delle celebrazioni in Lombardia)
1. Il programma delle celebrazioni è approvato dal Comitato entro due mesi dalla sua costituzione e trasmesso alla Giunta regionale per la sua attuazione.
Art. 5. (Celebrazioni da parte del Consiglio regionale lombardo)
1. Per tutto il 2011, l'apertura di ogni seduta del Consiglio regionale è celebrata attraverso la riproduzione, nell'Aula consiliare, dell'inno nazionale italiano.
Art. 6. (Risorse per il funzionamento del Comitato)
1. La Giunta regionale individua risorse, personale interno, attrezzature e locali per l'esercizio delle funzioni del Comitato.
Art. 7. (Contributi regionali per la valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentale)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione sul territorio regionale di progetti di restauro e recupero dei luoghi e monumenti legati alle vicende storiche e alla memoria risorgimentale e per la tutela delle collezioni storiche e documentali, per la loro valorizzazione culturale e per progetti finalizzati alla loro fruizione.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati finanziabili:
a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di luoghi ed edifici che abbiano ospitato fatti della storia risorgimentale, purché gli stessi siano accessibili al pubblico, o interventi di recupero finalizzati alla fruizione pubblica;
b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, per la realizzazione di allestimenti museali e di luoghi destinati ad ospitare raccolte documentali o raccolte storiche a tema risorgimentale aperte al pubblico;
c) restauro di documenti e cimeli risorgimentali;
d) progetti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di monumenti destinati alla memoria delle vicende risorgimentali;
e) progetti per la fruizione dei luoghi e dei beni culturali legati alle vicende risorgimentali, ovvero di luoghi principalmente legati a personaggi storici del Risorgimento o a opere letterarie ed artistiche di precipua ambientazione risorgimentale.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre agli enti pubblici, anche associazioni o fondazioni che operano, con continuità e da almeno tre anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia della Lombardia e che rispondano ai seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) adozione di atto costitutivo o statuto, anche se privi di personalità giuridica.
Art. 8. (Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7)
1. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte del Comitato di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) e acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina criteri e modalità di concessione dei contributi e di verifica del loro impiego.
2. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza del diritto al contributo.
Art. 9. (Norma finanziaria)
1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa corrente complessiva di 300.000,00 euro.
2. Agli oneri di 300.000,00 euro di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell' UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' per l'esercizio finanziario 2011.
3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.2.54 “Qualificazione e sostegno delle attività culturali” è incrementata di 300.000,00 euro [2].
4. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000,00 euro.
5. Agli oneri di 1.000.000,00 euro di cui al comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.3.211 'Fondo per altre spese di investimento' per l'esercizio finanziario 2011.
6. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.3.56 'Valorizzazione del patrimonio culturale' è incrementata di 1.000.000,00 euro.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 3 maggio 2011, n. 18 suppl.