§ 2.4.53 - L.R. 8 aprile 1995, n. 16.
Adesione della regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, all'associazione «Nessuno tocchi Caino», per l'abolizione della pena di morte nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:08/04/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Con l'obiettivo di contribuire alla piena affermazione del diritto della persona a non essere sottoposta a pena capitale, come valore imprescindibile della comunità internazionale, la regione [...]
Art. 2.      1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.3.1./1570 «Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e [...]


§ 2.4.53 - L.R. 8 aprile 1995, n. 16. [1]

Adesione della regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, all'associazione «Nessuno tocchi Caino», per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000.

(B.U. 11 aprile 1995, n. 15 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Con l'obiettivo di contribuire alla piena affermazione del diritto della persona a non essere sottoposta a pena capitale, come valore imprescindibile della comunità internazionale, la regione Lombardia entra a far parte dell'associazione «Nessuno tocchi Caino», lega internazionale per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000, in qualità di socio fondatore.

     2. A tal fine la giunta regionale è autorizzata ad erogare all'associazione «Nessuno tocchi Caino», di cui al precedente primo comma, a titolo di quota associativa, la somma di L. 10.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.3.1./1570 «Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attività dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1995.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.