Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 08/04/1995 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. Con l'obiettivo di contribuire alla piena affermazione del diritto della persona a non essere sottoposta a pena capitale, come valore imprescindibile della comunità internazionale, la regione [...] |
Art. 2. 1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.3.1./1570 «Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e [...] |
§ 2.4.53 - L.R. 8 aprile 1995, n. 16. [1]
Adesione della regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, all'associazione «Nessuno tocchi Caino», per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000.
(B.U. 11 aprile 1995, n. 15 - 2° suppl. ord.).
1. Con l'obiettivo di contribuire alla piena affermazione del diritto della persona a non essere sottoposta a pena capitale, come valore imprescindibile della comunità internazionale, la regione Lombardia entra a far parte dell'associazione «Nessuno tocchi Caino», lega internazionale per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000, in qualità di socio fondatore.
2. A tal fine la giunta regionale è autorizzata ad erogare all'associazione «Nessuno tocchi Caino», di cui al precedente primo comma, a titolo di quota associativa, la somma di L. 10.000.000.
1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.3.1./1570 «Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attività dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1995.
[1] Abrogata dall'art. 6 della