§ 2.4.50 - L.R. 20 agosto 1994, n. 23.
Interventi della regione Lombardia per l'ente autonomo teatro «Alla Scala» di Milano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:20/08/1994
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributo regionale).
Art. 3.  (Iniziative sociali e culturali dell'ente).
Art. 4.  («Scuola superiore per le professioni artistiche e tecniche»).
Art. 5.  (Modalità di erogazione del contributo).
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Abrogazione).
Art. 8.  (Clausola d'urgenza).


§ 2.4.50 - L.R. 20 agosto 1994, n. 23. [1]

Interventi della regione Lombardia per l'ente autonomo teatro «Alla Scala» di Milano.

(B.U. 25 agosto 1994, n. 34 - 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia, nel quadro delle proprie finalità statutarie, riconosce l'ente autonomo teatro «Alla Scala» come organismo culturale di rilevante interesse per l'importanza della sua attività istituzionale in ambito nazionale ed internazionale e per il ruolo centrale che esso svolge nella vita artistica e culturale della regione.

 

     Art. 2. (Contributo regionale).

     1. Per promuovere ed estendere l'attività dell'ente autonomo teatro «Alla Scala», la regione partecipa annualmente con un contributo di gestione al sostegno finanziario dell'ente.

 

     Art. 3. (Iniziative sociali e culturali dell'ente).

     1. L'ente autonomo teatro «Alla Scala» in attuazione degli obiettivi fissati dal precedente art. 2:

     a) facilita l'accesso dei cittadini lombardi alle proprie strutture, accesso organizzato anche di concerto con enti ed istituzioni pubbliche a condizioni agevolate;

     b) garantisce la propria collaborazione alle istituzioni musicali lombarde riconosciute dalla legge 14 agosto 1967 n. 800 «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» e dalla l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale»;

     c) concorda con la regione la messa a disposizione dei propri materiali e delle proprie attrezzature per la realizzazione di progetti rientranti nella programmazione culturale regionale;

     d) partecipa, su richiesta della regione, a manifestazioni di rilievo culturale che la regione stessa promuove in ambito locale, nazionale ed internazionale;

     e) concorda con le istituzioni musicali lombarde riconosciute dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 e dalla l.r. n. 75/78 l'organizzazione e la partecipazione con proprie produzioni al circuito lirico-sinfonico regionale a costi ridotti e concordati con le predette istituzioni.

 

     Art. 4. («Scuola superiore per le professioni artistiche e tecniche»).

     1. Nell'ambito delle finalità della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» la regione istituisce la Scuola superiore per le professioni artistiche e tecniche connesse all'attività del teatro lirico presso l'ente autonomo teatro «Alla Scala».

     2. La Scuola superiore per le professioni artistiche e tecniche è tenuta a facilitare l'accesso ai non abbienti in possesso di particolari doti artistiche e a riservare comunque un congruo numero di posti a studenti lombardi.

     3. La giunta regionale provvederà al finanziamento della scuola sulla base di un programma di formazione predisposto dall'ente autonomo teatro «Alla Scala» nel quale devono essere anche indicate le modalità di svolgimento dei corsi, nell'ambito delle attività di formazione professionale e degli stanziamenti annualmente previsti dal bilancio regionale per la formazione professionale.

 

     Art. 5. (Modalità di erogazione del contributo).

     1. Il contributo annuo di cui all'articolo 2 è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dalla Giunta regionale che lo destina alla copertura di specifiche voci di spesa dell'ente autonomo teatro «Alla Scala» [2].

     2. L'ente autonomo teatro «Alla Scala» è tenuto ad inviare annualmente alla giunta regionale il bilancio di previsione ed il consuntivo ed i relativi programmi di attività, nonché una relazione complessiva che illustri le attività derivanti dal precedente art. 3.

     3. Per gli interventi di cui al precedente art. 4 si adottano le procedure di cui alla l.r. n. 95/80.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di un contributo di gestione di lire 5.000.000.000 ai sensi del precedente art. 2.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.1677 «Contributi annuali al teatro "Alla Scala" di Milano» quale partecipazione della regione Lombardia al sostegno finanziario dell'ente iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. [3].

     4. In conseguenza a quanto esposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle spese

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito il cap. 2.4.3.1.3783 «Contributo di gestione all'ente autonomo teatro "Alla Scala" di Milano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.1677 «Contributi annuali al teatro "Alla Scala" di Milano» quale partecipazione della regione Lombardia a sostegno finanziario dell'ente è ridotta di L. 5.000.000.000.

     5. Alla determinazione della spesa per i finanziamenti di cui al precedente art. 4, si provvede con legge di bilancio facente capo ai capitoli specifici della formazione professionale.

 

     Art. 7. (Abrogazione).

     1. La l.r. 1 dicembre 1983, n. 87 «Contributi della regione Lombardia al teatro "Alla Scala" di Milano» è abrogata.

 

     Art. 8. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione (BUR).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[2] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così ulteriormente sostituito dalla L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.