§ 2.4.49 - L.R. 9 aprile 1994, n. 10.
Partecipazione della regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:09/04/1994
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Abrogazioni).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Procedura d'urgenza).


§ 2.4.49 - L.R. 9 aprile 1994, n. 10. [1]

Partecipazione della regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa.

(B.U. 14 aprile 1994, n. 15 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia partecipa come socio fondatore alla fondazione «Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa».

     2. Il consiglio regionale nomina due componenti del consiglio di amministrazione ed un componente effettivo del collegio dei revisori della fondazione, in rappresentanza della regione.

     3. Nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 1 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia», la regione Lombardia istituisce la Scuola superiore per le professioni del teatro, che sarà gestita sulla base di una specifica convenzione dall'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa.

 

     Art. 2. (Contributi). [2]

     1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa dell'Ente Autonomo del "Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa" che la stessa Giunta determina.

 

     Art. 3. (Abrogazioni).

     1. La l.r. 2 marzo 1977, n. 14 «Partecipazione della regione Lombardia all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» e la l.r. 13 gennaio 1978, n. 11 «Contributi di gestione all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» sono abrogate.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di un contributo di gestione, per L. 1.500.000.000, ai sensi del precedente art. 2.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 1.500.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.442 «Contributi di gestione all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. [3].

     4. In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     Stato di previsione delle spese - parte I

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito il capitolo 2.4.3.1.3750 «Contributo di gestione all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.442 «Contributi di gestione all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» è ridotta di L. 1.500.000.000.

 

     Art. 5. (Procedura d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.