Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 05/11/1993 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Norma finanziaria). |
Art. 3. (Abrogazione). |
Art. 4. (Procedura d'urgenza). |
§ 2.4.48 - L.R. 5 novembre 1993, n. 32. [1]
Partecipazione della regione Lombardia come ente fondatore alla associazione «Centro teatrale bresciano».
(B.U. 10 novembre 1993, n. 45 - 1° suppl. ord.).
1. La regione Lombardia, con la presente legge, assume la qualità di socio fondatore dell'associazione «Centro teatrale bresciano» e concede un contributo annuale di gestione per le attività da esso svolte.
2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa dell'associazione "Centro Teatrale Bresciano" che la stessa Giunta determina [3].
Art. 2. (Norma finanziaria).
1. E' autorizzata, per il 1993, la spesa di lire 450.000.000 ai sensi del precedente art. 1.
2. [4].
3. Al finanziamento dell'onere di lire 450.000.000 di cui al precedente primo comma si provvede mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.803 «Contributo ordinario al Centro teatrale bresciano - Consorzio tra il comune e la provincia di Brescia».
4. In conseguenza a quanto disposto dal precedente comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:
- all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito per memoria il cap. 2.4.3.1.3535 «Contributo di gestione all'associazione "Centro teatrale bresciano" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 450.000.000»;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.803 «Contributo ordinario al Centro teatrale bresciano - Consorzio tra il comune e la provincia di Brescia» è ridotta di lire 450.000.000.
Art. 3. (Abrogazione).
1. La
Art. 4. (Procedura d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia e viene pubblicata il giorno successivo alla sua approvazione sul Bollettino Ufficiale della regione (BUR).
[1] Abrogata dall'art. 16 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[4] Comma abrogato dall'art. 4 della