§ 2.3.16 - L.R. 31 dicembre 1984, n. 68.
Modifica alla L.R. 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio - Norme di attuazione".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:31/12/1984
Numero:68


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente articolo si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 2.3.16 - L.R. 31 dicembre 1984, n. 68. [1]

Modifica alla L.R. 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio - Norme di attuazione".

(B.U. 31 dicembre 1984, n. 52, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente articolo si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi al capitolo 1.2.5.1.1.1046 la cui denominazione è così modificata: «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari, ad eccezione delle spese del sistema informativo e statistico e delle spese di assicurazione degli allievi e del personale scolastico».

     2. In relazione a quanto disposto dagli artt. 12 - I comma - lettera a) - e 13 - I e II comma - della L.R. 20 marzo 1980, n. 31, alla Parte I, ambito 1, settore 2, finalità 5, attività 4, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sarà istituito per memoria il capitolo 1.1.2.5.4.1972 «Spese di assicurazione a favore degli alunni e del personale scolastico per la copertura dei rischi da infortuni di cui all'art. 13 della L.R. 20 marzo 1980, n. 31».

     3. Alla determinazione della spesa per le finalità previste dalla L.R. 20 marzo 1980, n. 31 modificata dal precedente art. 1 della presente legge:

     1) agli artt. 12 - I comma - lettera a) - e 13 - I e II comma;

     2) agli artt. 11 - I comma - lettera a), b) e d) e 12 - I comma - lettere b), c), d) ed e);

     si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 - I comma - della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 è abrogato l'art. 17 - III e IV comma - della citata L.R. 20 marzo 1980, n. 31.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 20 marzo 1980, n. 31.