§ 2.3.15 - L.R. 30 gennaio 1984, n. 3.
Interventi della regione Lombardia a favore dell'istruzione superiore agraria.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:30/01/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 2.3.15 - L.R. 30 gennaio 1984, n. 3.

Interventi della regione Lombardia a favore dell'istruzione superiore agraria.

(B.U. 1 febbraio 1984, n. 5, suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La giunta regionale è autorizzata ad aderire all'«Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore agraria» (E.P.I.S.A), ai sensi dell'art. 4 dello statuto dell'ente medesimo ed al fine di favorire la più adeguata formazione e specializzazione degli operatori del settore agroalimentare nel territorio regionale.

     2. La giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, a stipulare una convenzione con l'amministrazione provinciale ed il comune di Cremona nonché con l'università Cattolica del Sacro Cuore, avente per oggetto la promozione di una scuola di specializzazione in economia agroalimentare, da istituire ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. L'erogazione del contributo per l'adesione all'E.P.I.S.A. è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

     2. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, è autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, spese per le finalità di cui: 1 - al precedente art. 1 - I comma;

2 - al precedente art. 1 - II comma.

     2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1984 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, parte I ambito 3 settore 3 finalità 5 attività 1 sono istituiti:

     a) il capitolo 1.3.3.5.1.1628 «Contributo di adesione all'ente di Piacenza e di Cremona per l'istruzione superiore agraria (E.P.I.S.A.)»;

     b) il capitolo 1.3.3.5.1.1715 «Spese per la stipula di convenzioni con l'amministrazione provinciale ed il comune di Cremona, con l'università Cattolica del Sacro Cuore per la promozione di una scuola di specializzazione in economia agroalimentare».