§ 2.2.56 - Del. C.R. 19 giugno 1996, n. 279.
Deliberazione del Consiglio Regionale 19 giugno 1996, n. VI/279. Proposta di atto amministrativo «Parziali modifiche al piano socio-assistenziale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:19/06/1996
Numero:279

§ 2.2.56 - Del. C.R. 19 giugno 1996, n. 279.

Deliberazione del Consiglio Regionale 19 giugno 1996, n. VI/279. Proposta di atto amministrativo «Parziali modifiche al piano socio-assistenziale vigente».

(B.U. 4 ottobre 1996, n. 40 - 3° suppl. straord.).

 

     Presidenza del presidente Morandi

 

Omissis

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

 

     Vista la proposta della giunta regionale di cui alla deliberazione n. 6564 del 19 dicembre 1995;

     Dato atto che con separato provvedimento si dispone la proroga al 31 dicembre 1996 del termine concesso alle strutture socio-assistenziali per il conseguimento dei requisiti strutturali iniziali e di fine triennio, necessari all'autorizzazione al funzionamento;

     Considerato che la validità del piano regionale socio-assistenziale vigente, con deliberazione consiliare n. V/1425 del 7 marzo 1995 è stata prorogata fino all'approvazione del nuovo piano socio-assistenziale;

     Rilevata l'opportunità, in attesa del nuovo piano socio-assistenziale, di apportare parziali modifiche e integrazioni al piano vigente volte in particolare ad adeguare la normativa tecnico-edilizia per le strutture e i servizi socio-assistenziali al progetto obiettivo anziani approvato con d.c.r. V/1439 dell'8 marzo 1995 ed a realizzare una migliore funzionalità dei servizi;

     Sentita la relazione della commissione consiliare «Sicurezza sociale»

 

Delibera

 

     di modificare ed integrare il piano regionale socio-assistenziale vigente secondo quanto previsto nell'allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

 

 

ALLEGATO A

Modifiche e integrazioni alla normativa tecnico-edilizia e gestionale per le strutture e i servizi socio-assistenziali (all. 2 della d.c.r. del 23 dicembre 1987, n. IV/871 pubblicato sul BURL 1° Supplemento Straordinario al n. 11 del 16 marzo 1988 a cui sono riferite le seguenti pagine da modificare)

 

STRUTTURE PROTETTE - Standard gestionali

     - p. 148 4. CAPACITA' RICETTIVA

     l'intero paragrafo viene sostituito con:

     «I servizi di nuova attivazione devono avere una capacità ricettiva compresa tra 40 p.l. e 150 p.l.

     Per servizi di nuova attivazione si intendono quelli che verranno avviati sia in strutture costruite ex-novo che in immobili preesistenti che, alla data dell'entrata in vigore del Progetto Obiettivo Anziani (d.c.r. n. V/1439 dell'8 marzo 1995), non fossero già utilizzati come strutture protette e/o case di riposo e/o case albergo.

     Le strutture esistenti e funzionanti come strutture protette e/o case di riposo dovranno raggiungere la capacità ricettiva minima di 20 p.l. solo qualora siano previsti interventi di ristrutturazione generale per l'adeguamento a standard programmatorio.

     Le case albergo esistenti e funzionanti che intendano trasformarsi in R.S.A. devono avere una capacità ricettiva minima di 20 posti letto.»

 

STRUTTURE PROTETTE - Standard strutturali

     - p. 152 a) camere da letto

     il capoverso (in grassetto):

     «Le camere da letto devono avere due, tre, o quattro posti letto; deve essere prevista una camera a un letto ogni 30 posti letto, da destinare solo ad utenti bisognosi di isolamento o in stato terminale.»

     è così sostituito (in grassetto):

     «Le camere da letto non possono avere più di quattro posti letto; deve esserci almeno una camera da un letto ogni 30 p.l. per gli utenti bisognosi di isolamento od in stato terminale.»

     - p. 152 b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto

     1° capoverso - 3ª riga, vengono cancellate le seguenti parole (in grassetto):

     «tramite un antibagno.»

     - p. 152 c) servizi igienici comunitari

     al 1° capoverso le parole «Ogni 15 posti-letto» sono sostituite mantenendo il grassetto, con le parole «Ogni 20 posti letto».

     - p. 153 g) locale pranzo

     in fondo alle specifiche relative a questo locale viene aggiunto il seguente capoverso (in grassetto):

     «Nel caso in cui il nucleo abitativo sia destinato ad anziani parzialmente autosufficienti il locale pranzo può essere previsto (sempre nel rispetto di almeno mq. 1,5 di superficie per ospite) anche al di fuori dello spazio di pertinenza del nucleo abitativo, in altra parte dell'edificio, preferibilmente al piano terra.»

 

CASE DI RIPOSO - Standard strutturali

     - p. 156/161

     Gli standard strutturali delle case di riposo vengono abrogati. Vengono assunti come standard strutturali quelli previsti per le strutture protette.

 

CASE ALBERGO - Standard strutturali

     - p. 164 b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto

     il 1° capoverso (in grassetto):

     «Tutte le camere da letto devono avere un servizio igienico collegato con la camera mediante un antibagno.»

     è sostituito con (in grassetto):

     «Ogni camera da letto deve essere dotata di servizio igienico di propria esclusiva pertinenza o quanto meno deve essere previsto un servizio igienico ogni due camere da letto e con le stesse collegato.»

 

CENTRI DIURNI PER ANZIANI - Standard strutturali

     - p. 167 c) sala per riunioni e conferenze

     - 2° capoverso (togliere il grassetto):

     «La superficie minima deve essere di 60 mq.»

     - 4° capoverso (togliere il grassetto):

     «L'accesso a tale locale deve avvenire mediante un percorso continuo e senza variazioni di livello (nel caso ci siano, esse vanno superate mediante rampe).»

 

CENTRI SOCIO-EDUCATIVI - Standard strutturali

     - p. 173 d) servizi igienici

     - il 2° capoverso, è così sostituito (mantenendo il grassetto):

     «In ogni centro deve essere previsto un servizio igienico ogni 5 utenti ed almeno un servizio igienico per il personale. Almeno uno dei servizi igienici degli utenti deve essere dotato di doccia o vasca.»

     Il 4° capoverso è così modificato togliendo il grassetto:

     «I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un lavapiedi o un bidet e una doccia.»

 

CENTRI RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI - Standard gestionali

     - p. 176 4. CAPACITA' RICETTIVA l'intero paragrafo viene sostituito con:

     «I centri residenziali devono avere una capacità compresa tra 20 posti-letto e 40 posti-letto con un coefficiente correttivo del 10% sul valore inferiore.»

 

CENTRI RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI - Standard strutturali

     - p. 179 a) camere da letto

     i capoversi (in grassetto):

     «Le camere da letto devono avere due o tre posti-letto.

     Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

     - mq. 19 per la camera a 2 letti;

     - mq. 25 per la camera a 3 letti.»

     sono così sostituiti (in grassetto):

     «Le camere da letto possono avere uno, due o tre posti-letto. Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

     - mq. 13 per la camera a 1 letto;

     - mq. 19 per la camera a 2 letti;

     - mq. 25 per la camera a 3 letti.»

     - p. 179 b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto

     - i primi tre capoversi (in grassetto):

     «Deve essere previsto almeno un servizio igienico completo di tutte le apparecchiature (in appresso specificate) ogni 4 utenti. Qualora si realizzino camere a 2 posti-letto, il servizio igienico deve essere localizzato ogni 2 camere e con esse collegato tramite un antibagno.

     Qualora, invece, si realizzino camere a 3 posti-letto, ogni camera dovrà essere dotata di un servizio igienico proprio e di relativo antibagno.»

     sono così sostituiti (in grassetto):

     «Deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni 4 utenti, collegato con le camere da letto.»

     - il quinto capoverso (in grassetto):

     «I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un lavapiedi ed una doccia, ed avere una dimensione minima di m. 1,80x2,50.»

     è sostituito da due capoversi, di cui solo il secondo in grassetto:

     «I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un lavapiedi ed una doccia.

     Nelle nuove costruzioni le dimensioni minime dei servizi igienici devono essere di m. 1,80x2,20.»

 

COMUNITA' ALLOGGIO - Standard strutturali

     - p. 183 a) camere da letto

     i capoversi (in grassetto):

     «Le camere da letto devono avere due o tre posti-letto. Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

     - mq. 12 per le camere a 2 letti;

     - mq. 18 per le camere a 3 letti.

     Se nella comunità è prevista la presenza di disabili in carrozzina le superfici minime delle camere da letto sono elevate a:

     - mq. 19 per le camere a 2 letti

     - mq. 25 per le camere a 3 letti.»

     sono così sostituiti (in grassetto):

     «Le camere da letto possono avere uno, due o tre posti-letto. Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

     - mq. 9 per le camere a 1 letto;

     - mq. 12 per le camere a 2 letti;

     - mq. 18 per le camere a 3 letti.

     Se nella comunità è prevista la presenza di disabili in carrozzina le superfici minime delle camere da letto sono elevate a:

     - mq. 13 per le camere a 1 letto;

     - mq. 19 per le camere a 2 letti;

     - mq. 25 per le camere a 3 letti.»

     - p. 183 b) servizi igienici

     - il primo capoverso (in grassetto):

     «Deve essere previsto un servizio igienico completo di tutti gli apparecchi sanitari ogni 3 utenti.»

     è così sostituito (in grassetto):

     «Deve essere previsto un servizio igienico ogni 3 utenti. Almeno un servizio igienico per Comunità Alloggio deve essere completo di vaso, lavabo, bidet e doccia o vasca.»

     - terzo capoverso - togliere il grassetto:

     «I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un bidet e una doccia.»

     - p. 183 c) cucina

     Primo capoverso (in grassetto):

     «Deve essere previsto un locale cucina con superficie minima di mq. 12 e attrezzato adeguatamente per le esigenze della comunità»

     è così sostituito:

     «Deve essere previsto uno spazio ad uso esclusivo di cucina con superficie minima di mq. 12 e attrezzato adeguatamente per le esigenze della comunità.»

 

ISTITUTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI PER MINORI - Standard strutturali

     - p. 187 e) cucina

     il capoverso (in grassetto):

     «Se il servizio è organizzato in sottogruppi autonomi deve essere previsto un locale cucina con superficie minima di mq. 12 ed attrezzato adeguatamente per soddisfare autonomamente le esigenze del nucleo abitativo.»

     è così sostituito:

     «Se il servizio è organizzato in sottogruppi autonomi deve essere previsto uno spazio cucina con superficie minima di mq. 12 ed attrezzato adeguatamente per soddisfare autonomamente le esigenze del nucleo abitativo.»

 

CENTRI DI AGGREGAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE GIOVANILE - Standard strutturali

     - p. 192 b) sala per riunioni

     - primo capoverso - togliere il grassetto:

     «con superficie minima di mq. 60».

     - terzo capoverso - togliere il grassetto:

     «L'accesso a tale locale deve avvenire mediante un percorso continuo e senza variazioni di livello (nel caso ci siano, esse vanno superate mediante rampe).»

 

CAMPEGGI - Standard strutturali

     - p. 195 - aggiungere come ultimo capoverso (in grassetto):

     «Tale normativa tecnica si applica esclusivamente per campeggi organizzati in aree appositamente attrezzate; pertanto ne sono esclusi i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi soste.»

 

CENTRI RICREATIVI DIURNI - Standard strutturali

     - p. 196 - togliere il grassetto:

     - 1 doccia ogni 20 posti

     - p. 196 l'ultimo capoverso (in grassetto):

     «I centri ricreativi diurni devono essere dotati di un ambulatorio ed attrezzature di pronto soccorso.»

     è così sostituito (in grassetto):

     «I centri ricreativi diurni devono essere dotati di attrezzature di pronto soccorso.»

 

ASILI NIDO - Standard strutturali

     - p. 198 2. LOCALIZZAZIONE

     il capoverso (in grassetto):

     «I servizi di nuova attivazione devono essere ubicati al piano terreno in diretta comunicazione con aree all'aperto esclusivamente utilizzabili per attività ricreative del nido. Tale prescrizione può essere derogata solo per servizi già funzionanti e ubicati in centri storici ad alta densità demografica.»

     è sostituito con (in grassetto):

     «I servizi di nuova attivazione devono essere preferibilmente ubicati al piano terreno in diretta comunicazione con aree all'aperto esclusivamente utilizzabili per attività ricreative del nido.»

     - p. 199 b) cucina

     togliere il grassetto dalla frase:

     «con superficie minima di mq. 9, con annessa una dispensa».

     - p. 199 d) lavanderia

     togliere il grassetto dalla frase:

     «In caso contrario deve essere previsto un locale lavanderia».

 

Modifiche e integrazioni al piano regionale socio-assistenziale (d.c.r. del

23 dicembre 1987, n. IV/871 e successive proroghe) relative ai Requisiti

strutturali e gestionali che le strutture e i servizi socio-assistenziali

devono possedere nell'immediato e alla fine del triennio di validità del

p.s.a. (le pagine che seguono sono riferite allo stesso BURL

precedentemente indicato).

 

     - p. 38 CASE DI RIPOSO

     I requisiti strutturali relativi alle case di riposo vengono abrogati. Vengono assunti come requisiti strutturali quelli previsti per le strutture protette.

     - p. 39 CENTRI RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI

     Tra i requisiti strutturali minimi relativi al fine triennio viene inserito:

     - camera a 1 letto mq. 10

     - p. 39 COMUNITA' ALLOGGIO

     Tra i requisiti strutturali minimi relativi al fine triennio viene inserito:

     - camera a 1 letto mq. 9

     - p. 40 CAMPEGGI

     Aggiungere la nota:

     «Tali requisiti strutturali minimi sono da applicarsi esclusivamente per campeggi organizzati in aree appositamente attrezzate; pertanto ne sono esclusi i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi soste.»