§ 2.2.45 - L.R. 17 agosto 1995, n. 41.
Interventi urgenti a favore delle popolazioni profughe della Bosnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:17/08/1995
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1994, n. 7, al fine di assicurare, attraverso azioni immediate e concrete, alle popolazioni bosniache profughe [...]
Art. 2.      1. La giunta regionale è autorizzata ad individuare gli organismi associativi e di volontariato più idonei a garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, [...]
Art. 3.      1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 1.000.000.000.
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul [...]


§ 2.2.45 - L.R. 17 agosto 1995, n. 41. [1]

Interventi urgenti a favore delle popolazioni profughe della Bosnia.

(B.U. 21 agosto 1995, n. 34 - 1° S.O.).

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1994, n. 7, al fine di assicurare, attraverso azioni immediate e concrete, alle popolazioni bosniache profughe l'indispensabile alla sopravvivenza, la regione Lombardia stanzia la somma di L. 1.000.000.000.

     2. Tale somma sarà erogata agli organismi associativi e di volontariato che operano direttamente in aiuto alle popolazioni bosniache profughe dalle zone di sicurezza al fine di assicurare adeguata copertura alle spese di trasporto dei generi di sopravvivenza sia alimentare che sanitaria.

 

     Art. 2.

     1. La giunta regionale è autorizzata ad individuare gli organismi associativi e di volontariato più idonei a garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, valutando le loro capacità operative, di coordinamento e rapporto con le strutture della Cooperazione Italiana in Bosnia, nonché le modalità di erogazione della spesa.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al Capitolo 5.2.1.1/546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     All'ambito 2 settore 2 obiettivo 4 è istituito il Capitolo 2.2.4.1.4041 «Contributi ad organismi associativi e di volontariato per le spese di trasporto di generi di sopravvivenza sia alimentare che sanitaria alle popolazioni profughe delle enclave bosniache» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.