§ 2.2.20 - L.R. 17 maggio 1980, n. 57.
Disposizioni di attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:17/05/1980
Numero:57


Sommario
Art. 14.      1. L'asilo nido è aperto ai bambini di età fino a tre anni, residenti nell'area di utenza.
Art. 15.      1. Il regolamento per la gestione degli asili nido deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona determina:
Art. 16.      1. La ricettività dell'asilo nido non deve essere inferiore ai trenta posti né superiore ai sessanta posti.
Art. 17.      1. Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore ai trenta, possono costituirsi micro nidi di capienza non inferiore agli otto posti, solo a condizione che essi siano [...]
Art. 18.      1. Le aree per la localizzazione degli asili nido devono essere situate in zone idonee. In particolare i locali adibiti ad asilo nido devono essere collocati in posizione soleggiata, disporre di [...]
Art. 19.      1. Per le strutture già realizzate, in costruzione o comunque progettate, la ricettività, anche ai fini di cui all'art. 6, primo comma, può venire rideterminata sulla base degli standards [...]
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      1. La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento, ad un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona [...]
Art. 22.      1. Il regolamento per la gestione degli asili nido disciplina le competenze dei comitati di gestione, prevedendo, nell'ambito delle stesse:
Art. 23.      1. Il comitato di gestione deve discutere con l'assemblea dei genitori, gli indirizzi pedagogici, assistenziali, amministrativi, ed organizzativi dell'asilo nido, con la partecipazione degli [...]
Art. 24.      1. Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione all'asilo nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di [...]
Art. 25.      1. (Omissis)
Art. 26.      1. Il personale d'ambo i sessi addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di maturità magistrale o del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado [...]
Art. 27.      1. La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo nido, deve essere affidata, sentito il comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza.
Art. 28.      1. L'assistenza medica nell'asilo nido, affidata preferibilmente a uno specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria deve essere assicurata, nell'ambito delle prestazioni a [...]


§ 2.2.20 - L.R. 17 maggio 1980, n. 57.

Disposizioni di attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili nido.

(B.U. 21 maggio 1980, n. 21, 1° suppl. ord.).

 

     Artt. 1. - 13.

     (Omissis) [1].

 

Art. 14.

     1. L'asilo nido è aperto ai bambini di età fino a tre anni, residenti nell'area di utenza.

     2. Eventuali menomazioni fisico-psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini dagli asili nido.

 

     Art. 15.

     1. Il regolamento per la gestione degli asili nido deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona determina:

     a) l'area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio;

     b) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'asilo nido;

     c) l'ammontare del contributo di frequenza in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed i criteri per l'assegnazione di posti gratuiti;

     d) il calendario annuale, l'orario giornaliero in modo che il servizio sia assicurato per la durata dell'intero anno solare tenuto conto degli usi e delle condizioni locali.

 

     Art. 16.

     1. La ricettività dell'asilo nido non deve essere inferiore ai trenta posti né superiore ai sessanta posti.

     2. L'asilo nido dovrà essere preferibilmente inserito in un unico complesso articolato comprendente anche la scuola materna e primaria o quanto meno situato in prossimità di queste.

 

     Art. 17.

     1. Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore ai trenta, possono costituirsi micro nidi di capienza non inferiore agli otto posti, solo a condizione che essi siano aggregati a scuole materne o primarie ovvero ad altre strutture già esistenti, idonee a consentire la creazione o l'utilizzo in comune dei servizi generali, eventualmente potenziati.

     2. La struttura di appoggio deve essere preferibilmente a gestione comunale.

     3. (Omissis) [2].

     4. Le modalità di organizzazione e gestione sociale dei micro nidi debbono essere uguali a quelle previste per gli asili nido.

 

     Art. 18.

     1. Le aree per la localizzazione degli asili nido devono essere situate in zone idonee. In particolare i locali adibiti ad asilo nido devono essere collocati in posizione soleggiata, disporre di uno spazio esterno attrezzato a verde ed essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico.

     2. In via eccezionale, in centri storici ad alta densità demografica, laddove non esistano aree idonee, possono essere utilizzati edifici residenziali ovvero destinati a servizi integrati per l'infanzia con adeguati requisiti di accessibilità, purché gli ambienti abbiano le seguenti caratteristiche:

     a) siano stati dichiarati abitabili per servizi comunitari, a norma dei regolamenti vigenti;

     b) presentino caratteristiche tipologiche adattabili alle nuove funzioni anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche;

     c) dispongano di superficie utile coperta non inferiore a quella prevista dal successivo comma;

     d) siano ubicati al piano terreno o rialzato, in diretta comunicazione con aree contigue all'aperto esclusivamente utilizzabili per le attività ricreative del nido.

     3. Lo spazio interno destinato ai bambini non può essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 6 per bambino, compresi i locali per servizi igienici riservati ai bambini, e deve constare di locali adatti per gruppi inferiori e superiori all'anno di età.

     4. L'asilo dovrà inoltre disporre di locali appositi da adibirsi ai servizi generali e sanitari, la cui superficie complessiva non ecceda il 35% dell'intera superficie utile interna. Possono essere aggregati all'asilo nido locali, funzionalmente autonomi, destinati a servizi integrati per l'infanzia.

     5. Gli spazi interni per bambini superiori all'anno di età vanno articolati, secondo criteri che consentono l'utilizzo polifunzionale dei locali distintamente da parte di una o due unità pedagogiche, costituita ciascuna da sottogruppi di non più di 8 bambini.

     6. Detto utilizzo polifunzionale deve essere realizzato accorpando più funzioni nel medesimo spazio quando si svolgono in momenti diversi della giornata e non diano luogo ad interferenze.

     7. Il numero dei bambini di età inferiore all'anno non deve superare di norma 1/5 della capienza complessiva, ed i locali loro destinati debbono essere funzionalmente autonomi.

     8. Gli spazi esterni devono prevedere una adeguata copertura parziale, onde consentire attività didattiche all'esterno in modo continuativo.

     9. I criteri e le caratteristiche strutturali di cui ai precedenti commi si applicano anche per le opere di riattamento di edifici preesistenti da adibire ad asilo nido, nonché ai micro nidi la cui superficie utile complessiva destinata ai bambini non può comunque essere inferiore ai 60 mq.

 

     Art. 19.

     1. Per le strutture già realizzate, in costruzione o comunque progettate, la ricettività, anche ai fini di cui all'art. 6, primo comma, può venire rideterminata sulla base degli standards strutturali previsti dall'articolo precedente, nel rispetto del limite massimo dei 60 posti, purché i locali siano adattabili ed il comune o l'ente responsabile dei servizi di zona dimostri di aver effettuato le eventuali opere di adeguamento e di aver riorganizzato l'attività in conformità ai criteri indicati ai commi 5° e 6° del precedente art. 18.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle strutture realizzate al di fuori dei programmi di intervento regionale.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 21.

     1. La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento, ad un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona composto da almeno:

     1) una rappresentanza del consiglio comunale o dell'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona con adeguata presenza della minoranza, eletta con preferenza in seno agli stessi organi;

     2) una rappresentanza delle famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza, eletta dall'assemblea delle famiglie stesse;

     3) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi designata dalle organizzazioni stesse;

     4) una rappresentanza del personale addetto all'asilo nido eletta tra il personale stesso.

     2. Il regolamento per la gestione degli asili nido determina il numero dei componenti il comitato.

     3. La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

 

     Art. 22.

     1. Il regolamento per la gestione degli asili nido disciplina le competenze dei comitati di gestione, prevedendo, nell'ambito delle stesse:

     1) l'elaborazione degli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi in collaborazione con l'équipe dei servizi assistenziali e sanitari e la vigilanza sulla loro applicazione, con particolare riguardo alle cure speciali per i bambini affetti da minorazioni psico-fisiche;

     2) la decisione circa le domande di ammissione all'asilo nido;

     3) la presentazione di proposte di modifica del regolamento del servizio e di proposte, in generale, su questioni inerenti all'assistenza all'infanzia.

 

     Art. 23.

     1. Il comitato di gestione deve discutere con l'assemblea dei genitori, gli indirizzi pedagogici, assistenziali, amministrativi, ed organizzativi dell'asilo nido, con la partecipazione degli operatori degli asili nido.

     2. Il regolamento di gestione determina le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee.

 

     Art. 24.

     1. Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione all'asilo nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione.

 

     Art. 25.

     1. (Omissis) [2].

     2. (Omissis) [2].

     3. (Omissis) [2].

     4. La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza media di un addetto all'assistenza per cinque bambini di età inferiore all'anno presenti e di un addetto all'assistenza per otto bambini di età superiore all'anno presenti.

     5. Il numero dei bambini iscritti può essere superiore alla capienza potenziale della struttura, in percentuale pari alle assenze mediamente registrate.

 

     Art. 26.

     1. Il personale d'ambo i sessi addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di maturità magistrale o del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, o di vigilatrice d'infanzia, o di puericultrice, o di istituto professionale per assistenza all'infanzia, o di «dirigente» di comunità rilasciato da scuole secondarie superiori statali con cinque anni di corso.

     2. Ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098, modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 338 costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente d'infanzia; costituisce altresì elemento di valutazione la frequenza, da parte dei candidati in possesso dei titoli di cui al primo comma, di corsi gestiti da enti pubblici con il superamento della relativa prova finale.

     3. Al personale addetto all'assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi.

 

     Art. 27.

     1. La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo nido, deve essere affidata, sentito il comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza.

 

     Art. 28.

     1. L'assistenza medica nell'asilo nido, affidata preferibilmente a uno specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria deve essere assicurata, nell'ambito delle prestazioni a livello distrettuale, dalla unità socio sanitaria locale.

     2. La presenza del medico deve essere quotidiana, con durata da stabilirsi nel regolamento di gestione in base alle esigenze dell'asilo nido.

     3. Interventi specialistici di carattere medico-psico-pedagogico devono essere assicurati con metodicità mediante l'impiego di équipes specialistiche.

     4. La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalla unità socio sanitaria locale.

 

     Artt. 29. - 36.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Articoli abrogati dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

[2] Comma abrogato dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

[2] Comma abrogato dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

[2] Comma abrogato dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

[2] Comma abrogato dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

[1] Articoli abrogati dalla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.