§ 2.2.15 - L.R. 24 gennaio 1978, n. 13.
Modificazioni alle norme in materia di garanzia fidejussoria regionale di cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976, n. 40.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:24/01/1978
Numero:13


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      La fidejussione prevista dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1976, n. 24 è concessa, con le modalità e alle condizioni previste in detto articolo, sino alla concorrenza, dell'importo [...]
Art. 3.      All'onere eventualmente derivante dalla concessione delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40 con [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 2.2.15 - L.R. 24 gennaio 1978, n. 13. [1]

Modificazioni alle norme in materia di garanzia fidejussoria regionale di cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976, n. 40.

(B.U. 25 gennaio 1978, n. 4, 1°suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     La fidejussione prevista dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1976, n. 24 è concessa, con le modalità e alle condizioni previste in detto articolo, sino alla concorrenza, dell'importo complessivo massimo di L. 100 miliardi.

 

     Art. 3.

     All'onere eventualmente derivante dalla concessione delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40 con imputazione della spesa al capitolo 183103 «Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative» annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica l'art. 10 della L.R. 31 agosto 1976, n. 40.