Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.2 assistenza sociale |
Data: | 24/01/1978 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. La fidejussione prevista dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1976, n. 24 è concessa, con le modalità e alle condizioni previste in detto articolo, sino alla concorrenza, dell'importo [...] |
Art. 3. All'onere eventualmente derivante dalla concessione delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40 con [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...] |
§ 2.2.15 - L.R. 24 gennaio 1978, n. 13. [1]
Modificazioni alle norme in materia di garanzia fidejussoria regionale di cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976, n. 40.
(B.U. 25 gennaio 1978, n. 4, 1°suppl. ord.).
(Omissis) [2].
La fidejussione prevista dall'art. 5 della
All'onere eventualmente derivante dalla concessione delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Modifica l'art. 10 della