§ 2.1.332 - L.R. 6 agosto 2009, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:06/08/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale)
Art. 2.  (Modifica alla l.r. 38/2008 in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale)


§ 2.1.332 - L.R. 6 agosto 2009, n. 18. [1]

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato)

(B.U. 11 agosto 2009, n. 32 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 3 quater dell'articolo 7, le parole: 'l'adempimento di cui al comma 4 del citato articolo 3 bis è compiuto entro dieci mesi dalla nomina e' sono soppresse;

b) il comma 3 quinquies dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'3 quinquies. Per la nomina a direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico trasformati in fondazioni è richiesta, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992, l'iscrizione nell'elenco degli idonei. Per l'inserimento in tale elenco è necessario il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della sanità 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validità.';

c) dopo il comma 4 ter dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

'4 quater. Entro novanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale o del commissario straordinario si provvede alla verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in tesoreria nonché delle poste patrimoniali. Alle operazioni di verifica partecipano il direttore generale cessato dall'incarico, il nuovo direttore generale o il commissario straordinario, il tesoriere e il collegio sindacale, che redige apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa.';

d) al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 8, le parole: 'Il responsabile del dipartimento indirizza e sovrintende alla erogazione delle attività' sono sostituite dalle seguenti: ' Il direttore del dipartimento ne gestisce l'attività';

e) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 10, le parole: 'Per la gestione' sono sostituite dalle seguenti: 'Per la direzione e il coordinamento';

f) al secondo periodo del comma 2 bis dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché il certificato o l'attestato di cui all'articolo 7, comma 3 quinquies, in corso di validità.';

g) al comma 5 dell'articolo 10, le parole: 'del quale il direttore sociale assume la responsabilità' sono sostituite dalle seguenti: 'il cui direttore risponde al direttore sociale';

h) dopo il comma 15 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

'15 bis. Agli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) di proprietà e gestiti da istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, esistenti alla data del 30 giugno 2008, la Giunta regionale può riconoscere, in base all'articolo 8 quinquies, comma 2 quater, del d.lgs. 502/1992, la funzione di integrazione dei servizi sanitari territoriali sulla base di progetti approvati dalla Regione e attuati. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema regionale, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio sociosanitario regionale.'.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed f) si applicano a decorrere dal termine della prima edizione del corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria iniziato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le iscrizioni nell'elenco degli idonei già avvenute alla stessa data.

 

     Art. 2. (Modifica alla l.r. 38/2008 in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale)

1. L'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale — Collegato) è sostituito dal seguente:

'“Art. 4 (Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità)

1. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri di patologia:

a) registro tumori;

b) registro malattie rare;

c) registro dialisi e trapianto;

d) registro stroke;

e) registro infarto miocardico acuto;

f) registro mortalità– raccolta dati a fini statistici;

g) registro dei referti di anatomia patologica;

h) registro delle malattie neurologiche degenerative;

i) registro asbestosi e mesoteliomi asbesto-correlati;

j) registro effetti indesiderati dovuti all’uso dei cosmetici;

k) registro referti oncologici e oncoematologici;

l) registro epinetwork;

m) registro rete udito;

n) registro sindrome della morte improvvisa infantile.

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca.

3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 20 e dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1 e i soggetti che possono avere accesso ai registri.”.


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.