§ 2.1.331 - L.R. 6 agosto 2009, n. 16.
Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:06/08/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all'articolo 3 della l.r. 21/2000 in materia di orari di apertura e turni di servizio delle farmacie)


§ 2.1.331 - L.R. 6 agosto 2009, n. 16. [1]

Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano)

(B.U. 11 agosto 2009, n. 32 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Integrazione all'articolo 3 della l.r. 21/2000 in materia di orari di apertura e turni di servizio delle farmacie)

1. All'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) è apportata la seguente integrazione:

 

a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

'3 bis. Il direttore generale dell'ASL, in presenza di forti flussi turistici e su richiesta della farmacia interessata, può autorizzare la ripartizione in sette giorni dell'orario di apertura settimanale di cui al comma 3.'.


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.