§ 2.1.232 - L.R. 4 agosto 2003, n. 12.
Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:04/08/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Certificazioni sanitarie).
Art. 3.  (Determinazioni in materia di medicina scolastica).
Art. 4.  (Formazione del personale alimentarista  finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione [...]


§ 2.1.232 - L.R. 4 agosto 2003, n. 12. [1]

Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica.

(B.U. 8 agosto 2003, n. 32 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione della legge).

     1. La presente legge disciplina modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica.

     2. E’ fatto salvo il rilascio delle certificazioni, qualora in altre Regioni siano diversamente disciplinate.

 

     Art. 2. (Certificazioni sanitarie). [2]

     1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari:

     a) il certificato di sana e robusta costituzione;

     b) il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;

     c) il certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti;

     d) il certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori;

     e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale [3].

     2. In considerazione delle attuali condizioni sociali ed epidemiologiche relative alla popolazione della Regione Lombardia, non sono richiesti o rilasciati da servizi delle ASL della Regione Lombardia i seguenti certificati:

     a) il certificato per vendita dei generi di monopolio;

     b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri [4].

     3. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28.12.2000 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo C)).

     4. Il certificato per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

 

     Art. 3. (Determinazioni in materia di medicina scolastica).

     1. La prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata dal dipartimento di prevenzione delle ASL.

     2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché quello di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.

     3. Le operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici, non dettate da esigenze di sanità pubblica, sono a carico della direzione scolastica.

 

     Art. 4. (Formazione del personale alimentarista  finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari)). [5]

     1. Al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l’aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo, sono improntate:

     a) all’acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull’epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

     b) al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;

     c) alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione quali-quantitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

     2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal d.lgs. n. 155/97.

     3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all’uopo impartite.

     4. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da servizi delle ASL della Regione Lombardia e non costituisce titolo obbligatorio all’esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti [6].


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2004, n. 162 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.

[3] I certificati di cui al presente comma sono stati aboliti dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2007, n. 8.

[4] I certificati di cui al presente comma sono stati aboliti dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2007, n. 8.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2004, n. 162 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.

[6] Il libretto di cui al presente comma è stato abolito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2007, n. 8.