92" e interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali"."> § 2.1.227 - L.R. 30 ottobre 2001, n. 17.
Soppressione del Centro regionale emoderivati della Regione Lombardia, istituito dall'art. 1 della l.r. 18 maggio 1990, n. 61 "Secondo piano [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:30/10/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Soppressione del Centro regionale emoderivati - CRE).
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.227 - L.R. 30 ottobre 2001, n. 17. [1]

Soppressione del Centro regionale emoderivati della Regione Lombardia, istituito dall'art. 1 della l.r. 18 maggio 1990, n. 61 "Secondo piano regionale sangue e plasma per gli anni 1990/92" e interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali".

(B.U. 30 ottobre 2001, n. 44 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Soppressione del Centro regionale emoderivati - CRE).

     1. Il Centro regionale emoderivati, di seguito denominato CRE, istituito dall'art. 1 della l.r. 18 maggio 1990, n. 61 (Secondo piano regionale sangue e plasma per gli anni 1990/1992), è soppresso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con effetto dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale di cui al comma 5.

     2. Gli organi del CRE in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla soppressione dell'ente medesimo.

     3. Ad avvenuta soppressione del CRE, le funzioni di cui all'art. 8 della l. 4 maggio 1990, n 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati) e successive modificazioni sono esercitate dall'Azienda sanitaria sede di Dipartimento di medicina trasfusionale e di ematologia precedentemente individuata dalla Giunta regionale.

     4. L'Azienda sanitaria di cui al comma 3 subentra al CRE nei rapporti convenzionali in essere per la raccolta ed il trasferimento del plasma.

     5. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore che svolge gli adempimenti necessari per la definitiva liquidazione dell'ente che si conclude non oltre i due mesi successivi.

     6. Il commissario liquidatore procede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili di proprietà del CRE, dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli afferenti al personale.

     7. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al CRE a conclusione delle operazioni di liquidazione.

     8. Il personale inquadrato nei ruoli organici del CRE è trasferito, ad avvenuta soppressione dell'ente, nei ruoli organici della Giunta regionale.

     9. (Oggetto di rinvio).

     10. Con effetto dal termine di cui al comma 1 sono abrogati, in particolare:

     a) la l.r. 61/1990;

     b) la lett. f) del comma 1 dell'art. 3, la lett. m) del comma 2 dell'art. 7, l'art. 8, l'art. 9 e il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 28 marzo 2000, n. 20 (IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia per gli anni 1999/2001 (PRSP 1999/2001) e integrazione all'art. 2 della l.r. 18 maggio 1990, n. 61.)

     11. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi della l.r. 61/1990 e della l.r. 20/2000 sui capitoli 3.7.4.4.2.243.4563 "Quota del fondo sanitario per il finanziamento delle attività del Centro regionale emoderivati" e 3.7.4.4.2.243.5476 "Spese per il finanziamento delle attività del Centro regionale emoderivati".

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31).

     1. Alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [2];

     b) (oggetto di rinvio).

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 1, si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2001 e successivi, con le risorse stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.174 "Risorse umane" di cui allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente.

     2. Per le altre spese derivanti dall'articolo 1 si fa fronte con le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario per gli esercizi finanziari 2001 e successivi di cui allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 2 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.