Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 30/10/2001 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione del Centro regionale emoderivati - CRE). |
Art. 2. (Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.1.227 - L.R. 30 ottobre 2001, n. 17. [1]
Soppressione del Centro regionale emoderivati della Regione Lombardia, istituito dall'art. 1 della l.r. 18 maggio 1990, n. 61 "Secondo piano regionale sangue e plasma per gli anni 1990/92" e interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali".
(B.U. 30 ottobre 2001, n. 44 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Soppressione del Centro regionale emoderivati - CRE).
1. Il Centro regionale emoderivati, di seguito denominato CRE, istituito dall'art. 1 della
2. Gli organi del CRE in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla soppressione dell'ente medesimo.
3. Ad avvenuta soppressione del CRE, le funzioni di cui all'art. 8 della
4. L'Azienda sanitaria di cui al comma 3 subentra al CRE nei rapporti convenzionali in essere per la raccolta ed il trasferimento del plasma.
5. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore che svolge gli adempimenti necessari per la definitiva liquidazione dell'ente che si conclude non oltre i due mesi successivi.
6. Il commissario liquidatore procede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili di proprietà del CRE, dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli afferenti al personale.
7. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al CRE a conclusione delle operazioni di liquidazione.
8. Il personale inquadrato nei ruoli organici del CRE è trasferito, ad avvenuta soppressione dell'ente, nei ruoli organici della Giunta regionale.
9. (Oggetto di rinvio).
10. Con effetto dal termine di cui al comma 1 sono abrogati, in particolare:
a) la
b) la lett. f) del comma 1 dell'art. 3, la lett. m) del comma 2 dell'art. 7, l'art. 8, l'art. 9 e il comma 4 dell'art. 14 della
11. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi della
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) [2];
b) (oggetto di rinvio).
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. Alle spese di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 1, si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2001 e successivi, con le risorse stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.174 "Risorse umane" di cui allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente.
2. Per le altre spese derivanti dall'articolo 1 si fa fronte con le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario per gli esercizi finanziari 2001 e successivi di cui allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente.
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 133 della
[2] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 2 della