§ 2.1.226 - L.R. 7 maggio 2001, n. 10.
Utlizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso delle Aziende sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:07/05/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Procedimento).
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.226 - L.R. 7 maggio 2001, n. 10. [1]

Utlizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso delle Aziende sanitarie.

(B.U. 8 maggio 2001, n. 19 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lombardia, fatte salve l'autonomia gestionale e le procedure di contabilità generale delle Aziende sanitarie, coordina e promuove l'utilizzo all'estero con priorità verso i paesi in via di sviluppo, ai fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie lombarde ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 (Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi e di competenza delle unità socio sanitarie locali (U.S.S.L.), nonché, mediante eventuale convenzione, del patrimonio mobiliare dismesso da parte delle strutture sanitarie private accreditate ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) operanti sul territorio lombardo.

 

     Art. 2. (Procedimento).

     1. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, acquisisce l'elenco dei beni dismessi dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle aziende ospedaliere (A.O.) e dalle strutture sanitarie private accreditate contenente, altresì, una sommaria descrizione degli stessi e procede alla sua pubblicizzazione, curandone l'aggiornamento almeno trimestrale, sulla base delle segnalazioni delle A.S.L., delle A.O. e delle strutture sanitarie private accreditate.

     2. Le A.S.L., le A.O. e le strutture sanitarie private accreditate conservano tali beni per quattro mesi dalla trasmissione dell'elenco alla regione o dall'iscrizione successiva.

     3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 presentano alla struttura di cui al comma 1 apposita richiesta accompagnata da una dichiarazione circa l'utilizzo e la destinazione dei beni.

     4. La struttura di cui al comma 1 e la struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria esaminano le richieste pervenute e, sulla base dell’eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo, nonché dell’ordine di presentazione, comunicano l’esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni [2].

     5. La struttura sanitaria interessata procede all'assegnazione dei beni gratuitamente con le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti. I soggetti assegnatari sono tenuti a documentare alla struttura regionale di cui al comma 1 l'avvenuta consegna del bene.

     6. Decorso il termine previsto dal comma 2 senza che sia pervenuta valida richiesta dei beni inseriti in elenco, le strutture sanitarie interessate procedono allo smaltimento degli stessi sulla base della legislazione vigente.

     7. Le modalità e le spese di prelievo e di trasporto sono a carico del soggetto richiedente.

     8. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione annuale sulla utilizzazione dei beni di cui alla presente legge [3].

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1:

     a) il Comitato regionale e i comitati provinciali della Croce Rossa Italiana;

     b) la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lombarde [4];

     c) organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) operanti sul territorio regionale.

     c bis) ONLUS, enti morali, enti ecclesiastici riconosciuti e associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale che svolgano documentate attività correlate agli interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo [5].

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[2] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 4 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.