Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 07/05/2001 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Procedimento). |
Art. 3. (Soggetti beneficiari). |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.1.226 - L.R. 7 maggio 2001, n. 10. [1]
Utlizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso delle Aziende sanitarie.
(B.U. 8 maggio 2001, n. 19 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Lombardia, fatte salve l'autonomia gestionale e le procedure di contabilità generale delle Aziende sanitarie, coordina e promuove l'utilizzo all'estero con priorità verso i paesi in via di sviluppo, ai fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie lombarde ai sensi dell'articolo 130 della
Art. 2. (Procedimento).
1. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, acquisisce l'elenco dei beni dismessi dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle aziende ospedaliere (A.O.) e dalle strutture sanitarie private accreditate contenente, altresì, una sommaria descrizione degli stessi e procede alla sua pubblicizzazione, curandone l'aggiornamento almeno trimestrale, sulla base delle segnalazioni delle A.S.L., delle A.O. e delle strutture sanitarie private accreditate.
2. Le A.S.L., le A.O. e le strutture sanitarie private accreditate conservano tali beni per quattro mesi dalla trasmissione dell'elenco alla regione o dall'iscrizione successiva.
3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 presentano alla struttura di cui al comma 1 apposita richiesta accompagnata da una dichiarazione circa l'utilizzo e la destinazione dei beni.
4. La struttura di cui al comma 1 e la struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria esaminano le richieste pervenute e, sulla base dell’eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo, nonché dell’ordine di presentazione, comunicano l’esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni [2].
5. La struttura sanitaria interessata procede all'assegnazione dei beni gratuitamente con le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti. I soggetti assegnatari sono tenuti a documentare alla struttura regionale di cui al comma 1 l'avvenuta consegna del bene.
6. Decorso il termine previsto dal comma 2 senza che sia pervenuta valida richiesta dei beni inseriti in elenco, le strutture sanitarie interessate procedono allo smaltimento degli stessi sulla base della legislazione vigente.
7. Le modalità e le spese di prelievo e di trasporto sono a carico del soggetto richiedente.
8. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione annuale sulla utilizzazione dei beni di cui alla presente legge [3].
Art. 3. (Soggetti beneficiari).
1. Possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1:
a) il Comitato regionale e i comitati provinciali della Croce Rossa Italiana;
b) la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lombarde [4];
c) organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della
c bis) ONLUS, enti morali, enti ecclesiastici riconosciuti e associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale che svolgano documentate attività correlate agli interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo [5].
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 18 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[4] Lettera così sostituita dall’art. 4 della
[5] Lettera aggiunta dall’art. 4 della