§ 2.1.215 - L.R. 21 febbraio 2000, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 novembre 1981, n. 66 "Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:21/02/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni dell'art. 2 della L.R. 66/1981).
Art. 2.  (Modificazioni dell'art. 6 della L.R. 66/1981).
Art. 3.  (Integrazione della L.R. 66/1981).
Art. 4.  (Disposizioni finali, autorizzazioni e monitoraggio).


§ 2.1.215 - L.R. 21 febbraio 2000, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 novembre 1981, n. 66 "Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive".

(B.U. 25 febbraio 2000, n. 8 - 1° suppl.ord.).

 

Art. 1. (Modificazioni dell'art. 2 della L.R. 66/1981).

     1. [1]

 

     Art. 2. (Modificazioni dell'art. 6 della L.R. 66/1981).

     1. [2]

 

     Art. 3. (Integrazione della L.R. 66/1981). [3]

     [1. Al termine della L.R. 66/1981 sono introdotti i seguenti allegati:

     a) [4]

     b) [5]]

 

     Art. 4. (Disposizioni finali, autorizzazioni e monitoraggio).

     1. La Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente, approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le "Linee guida regionali sulla medicina dello sport e lotta al doping" e le "Linee guida regionali per il funzionamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali".

     2. Ogni Azienda sanitaria locale è tenuta a costituire, qualora non già esistente, il Servizio di medicina dello sport previsto dall'art. 2, primo comma, della L.R. 66/1981, così come sostituito dall'art. 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. [L'autorizzazione degli studi medici privati di medicina dello sport di cui all'art. 6, terzo comma, primo alinea, della L.R. 66/1981, così come sostituito dall'art. 2, deve essere rilasciata dall'Azienda sanitaria locale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal titolare dello studio] [6].

     4. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività clinica certificativa svolta dagli studi medici privati di medicina sportiva indicati nel comma 3, i titolari degli studi devono comunicare mensilmente al Servizio di medicina dello sport della ASL competente i flussi informativi secondo le direttive regionali vigenti, sia per quanto concerne l'attività clinica certificativa che l'attività amministrativa.

 

 


[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 2 della L.R. 30 novembre 1981, n. 66.

[2] Sostituisce il primo alinea del terzo comma dell'art. 6 della L.R. 30 novembre 1981, n. 66.

[3] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[4] Introduce l'allegato "A" al termine della L.R. 30 novembre 1981, n. 66.

[5] Introduce l'allegato "B" al termine della L.R. 30 novembre 1981, n. 66.

[6] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.