§ 2.1.135 - L.R. 27 novembre 1989, n. 64.
Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:27/11/1989
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Contributo annuale.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 2.1.135 - L.R. 27 novembre 1989, n. 64. [1]

Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.

(B.U. 1 dicembre 1989, n. 48, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Contributo annuale.

     1. La regione concede un contributo annuale per le attività scientifiche del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con sede in Milano in considerazione della rilevanza per i propri fini istituzionali, delle attività di studio, di ricerca scientifica, di documentazione, di informazione bibliografica svolte dal centro nelle materie di competenza regionale [2].

     2. Il contributo di cui al precedente comma è erogato annualmente, in unica soluzione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dalla presente Legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di L. 100 milioni.

     2. Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la Legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente I comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al cap 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     4. In relazione alle disposizioni del presente articolo, al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

     Stato di previsione delle spese di parte I:

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.4.4.1.2813 «Contributi al programma di attività del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.