§ 2.1.128 - L.R. 16 maggio 1989, n. 15.
Norme per facilitare l'accesso ai servizi sanitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:16/05/1989
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti obbligati.
Art. 3.  Istituzione del centro unico di prenotazione.
Art. 4.  Prenotazioni per le prestazioni sanitarie.
Art. 5.  Ricoveri ospedalieri programmati.
Art. 6.  Progetti organizzativi e finanziari.
Art. 7.  Formazione del personale.
Art. 8.  Prestazioni di diagnostica strumentale e di radioterapia ad alta tecnologia.
Art. 9.  Programmazione regionale della diagnostica e della radioterapia ad alta tecnologia.
Art. 10.  Ricoveri ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Art. 11.  Accesso ai farmaci ed alle prestazioni specialistiche odontoiatriche.
Art. 12.  Informazione regionale agli utenti.
Art. 13.  Coordinamento con la programmazione sanitaria.
Art. 14.  Norma finanziaria.


§ 2.1.128 - L.R. 16 maggio 1989, n. 15. [1]

Norme per facilitare l'accesso ai servizi sanitari.

(B.U. 17 maggio 1989, n. 20, 1° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI - CENTRI UNICI DI PRENOTAZIONE

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine dell'attuazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, la presente Legge è rivolta a garantire un accesso rapido, diretto e uniforme alle prestazioni ed ai servizi sanitari su tutto il territorio regionale per evitare disagi agli utenti e per consentire la massima utilizzazione delle strutture pubbliche.

     2. Gli utenti dei servizi sanitari devono essere messi in grado di conoscere puntualmente le modalità di accesso ai servizi sanitari ed hanno diritto ad ogni informazione circa le prestazioni erogabili, secondo quanto previsto dalla L.R. 16 settembre 1988, n. 48.

 

     Art. 2. Soggetti obbligati.

     1. Gli enti di cui all'allegato A), debbono uniformare alle disposizioni della presente Legge le procedure e le modalità di accesso degli utenti ai servizi sanitari.

 

     Art. 3. Istituzione del centro unico di prenotazione.

     1. In ogni U.S.S.L. della Lombardia, presso l'ufficio di direzione, è istituito il centro unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie; in relazione alle dimensioni dell'utenza, il centro unico di prenotazione può essere articolato in due sezioni: una per le prenotazioni dei ricoveri ospedalieri ed una per le visite specialistiche ambulatoriali e per gli esami diagnostici e di laboratorio.

     2. Nelle U.S.S.L. sul cui territorio insistano anche ospedali multizonali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedali classificati, il centro unico di prenotazione di cui al precedente primo comma è competente per le prenotazioni di tutti i ricoveri ospedalieri, nonché delle visite specialistiche e degli esami diagnostici e di laboratorio effettuabili nell'ambito delle strutture territoriali dell'U.S.S.L. stessa.

     3. In ciascun presidio ospedaliero di cui al comma precedente è inoltre istituito un centro di prenotazione per le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale, di radioterapia e di laboratorio effettuabili all'interno del presidio stesso.

     4. Per la città di Milano in ogni U.S.S.L. subcomunale è istituito il centro unico di prenotazione per le visite specialistiche, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio; per i ricoveri ospedalieri il centro unico di prenotazione è istituito presso la U.S.S.L. 75/1, che svolge il servizio di prenotazione per i ricoveri presso tutti i presidi ospedalieri, anche non trasferiti, della città.

 

     Art. 4. Prenotazioni per le prestazioni sanitarie.

     1. Le prenotazioni delle visite specialistiche, delle prestazioni di diagnostica strumentale, di radioterapia e di laboratorio sono effettuate anche per telefono dall'utente, tramite il centro unico di prenotazione di cui al precedente art. 3.

     2. In caso di richiesta telefonica, il richiedente è tenuto a precisare tutti i dati relativi alle proprie generalità e a quelle dell'interessato se trattasi di persona diversa dal richiedente, del medico che ha fornito la prescrizione, la tipologia delle prestazioni richieste, nonché l'indicazione della U.S.S.L. di appartenenza.

     3. Il centro raccoglie la domanda dell'utenza, valuta la disponibilità dei servizi e dei presidi sanitari della propria zona di competenza, comunica all'interessato le date e i presidi sanitari ove è possibile la prestazione ed effettua la prenotazione per conto dell'utente, nel rispetto delle libertà di scelta di quest'ultimo.

     4. L'ufficio di direzione della U.S.S.L. e la direzione sanitaria dei presidi di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'allegato A) della presente Legge, sono tenuti ad organizzare gli appuntamenti in modo che, nei limiti del possibile, si possa far coincidere l'orario della prenotazione con l'effettuazione della prestazione, riducendo al minimo i disagi e le attese degli utenti.

 

     Art. 5. Ricoveri ospedalieri programmati.

     1. Le prenotazioni per i ricoveri ospedalieri programmati sono effettuate dal centro unico di prenotazione su richiesta anche telefonica dell'interessato.

     2. In caso di richiesta telefonica, il richiedente è tenuto a precisare tutti i dati relativi alle proprie generalità e a quelle dell'interessato se trattasi di persona diversa dal richiedente, del medico che ha fornito la prescrizione, i contenuti, dalla stessa, nonché l'indicazione della U.S.S.L. di appartenenza.

     3. Il direttore sanitario del presidio ospedaliero, sentiti i responsabili delle divisioni e delle sezioni, è tenuto a comunicare ogni fine settimana al centro unico di prenotazione il numero dei posti letto, articolati per specialità, che si renderanno disponibili per la settimana successiva.

     4. Il direttore sanitario del presidio ospedaliero è responsabile della utilizzazione dei posti letto ed è tenuto a segnalare ai competenti organi di amministrazione gli eventuali ostacoli che si frappongono alla programmazione dei ricoveri, affinché provvedano ad adottare le misure necessarie al conseguimento del massimo utilizzo dei posti letto.

 

     Art. 6. Progetti organizzativi e finanziari.

     1. Gli organi di gestione dei soggetti pubblici di cui all'allegato A), sono tenuti, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 3, a presentare alla Giunta Regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il progetto organizzativo e finanziario per la istituzione dei centri unici di prenotazione.

     2. La Giunta Regionale verifica i progetti, li approva entro i successivi tre mesi, eroga i finanziamenti e assume contestualmente gli eventuali provvedimenti concernenti il personale necessario al funzionamento dei centri.

     3. I finanziamenti sono vincolati alla realizzazione dei centri unici di prenotazione, che devono entrare in funzione entro e non oltre sei mesi dalla data di erogazione dei contributi.

 

     Art. 7. Formazione del personale.

     1. Il personale destinato ai centri unici di prenotazione o che comunque abbia diretto rapporto col pubblico, in quanto addetto agli sportelli, deve frequentare specifici corsi di formazione professionale; a tal fine la Giunta Regionale istituisce annualmente i corsi suddetti, determinando le modalità organizzative e i soggetti abilitati alla loro effettuazione.

     2. Tali corsi devono essere effettuati prioritariamente per la formazione del personale da destinare ai centri unici di prenotazione e comunque prima dell'inizio del servizio effettivo presso tale struttura.

     3. Contenuti obbligatori dei corsi sono:

     a) principi fondamentali della legislazione in materia sanitaria e sull'assetto istituzionale del servizio sanitario nazionale;

     b) metodologie e norme di comportamento per l'approccio con il pubblico;

     c) elementi di conoscenza tecnico-scientifica sulle finalità della diagnostica strumentale, della radioterapia, e sulle principali specialità mediche, al fine di fornire corrette informazioni all'utenza;

     d) informazione sulla tipologia, la dislocazione e le caratteristiche dei servizi e presidi sanitari presenti sul territorio regionale.

 

 

Titolo II

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

 

     Art. 8. Prestazioni di diagnostica strumentale e di radioterapia ad alta tecnologia.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, le prestazioni di diagnostica strumentale e di radioterapia ad alta tecnologia di cui all'allegato B) della presente legge, sono erogate a cura del servizio sanitario nazionale nelle strutture di cui all'allegato A) e devono essere effettuate entro quindici giorni dalla richiesta.

     2. Il termine di cui al comma precedente deve essere altresì osservato nel caso di prestazioni erogate da strutture private convenzionate.

     3. Ai fini della attuazione di quanto previsto nel precedente primo comma, la Regione dispone gli interventi di programmazione sanitaria di cui al successivo art. 9; gli enti erogatori delle prestazioni provvedono alla riorganizzazione dei servizi per consentire l'utilizzo delle attrezzature diagnostiche per almeno 12 ore giornaliere secondo gli indirizzi di cui all'art. 2, lett. a), del Decreto del Ministero della Sanità del 13 settembre 1988.

     4. I servizi di cui al presente articolo debbono essere organizzati utilizzando l'istituto della pronta reperibilità.

 

     Art. 9. Programmazione regionale della diagnostica e della radioterapia ad alta tecnologia.

     1. Ai fini di quanto disposto dal precedente art. 8, la Giunta Regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, completa il censimento delle apparecchiature di cui all'allegato B) esistenti nei presidi ospedalieri e nei servizi sanitari dell'intero territorio regionale; determina inoltre le modalità per l'aggiornamento costante dei dati.

     2. Entro i successivi tre mesi la Giunta Regionale determina i bacini di utenza per l'utilizzazione di dette apparecchiature, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della rete dei trasporti e del livello di specialità delle strutture sanitarie esistenti, nonché degli standard individuati nella deliberazione del CIPE 20 dicembre 1984.

     3. Sulla base degli elementi e delle valutazioni di cui ai commi precedenti, la Giunta propone al Consiglio Regionale per l'approvazione il piano di distribuzione e utilizzo delle apparecchiature di diagnostica e di radioterapia ad alta tecnologia.

 

     Art. 10. Ricoveri ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio.

     1. Al fine di ridurre i tempi di degenza media e di eliminare disagi agli utenti, gli esami effettuati ambulatoriamente nelle strutture pubbliche non vengono ripetuti, salvo diversa disposizione espressa del medico responsabile della divisione o della sezione.

     2. Nell'ambito della programmazione dell'attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, gli esami preordinati o connessi al ricovero devono avere la precedenza su quelli da effettuarsi per l'utenza esterna.

 

     Art. 11. Accesso ai farmaci ed alle prestazioni specialistiche odontoiatriche.

     1. La fornitura di farmaci a carico del servizio sanitario nazionale si ottiene dietro presentazione della prescrizione farmaceutica da parte del medico di base ovvero degli specialisti convenzionati con il servizio sanitario o di qualsiasi medico specialista operante nelle strutture di cui all'allegato A), nonché nelle strutture convenzionate.

     2. Le visite odontoiatriche urgenti si effettuano presso le strutture pubbliche e presso lo specialista convenzionato con il servizio sanitario nazionale, senza presentazione di alcuna richiesta da parte del medico di base.

 

     Art. 12. Informazione regionale agli utenti.

     1. La Giunta Regionale fornisce agli utenti ogni informazione utile sui servizi sanitari esistenti nel territorio regionale e sulle modalità di accesso agli stessi.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale assume specifico provvedimento per individuare, nell'ambito dei propri servizi, l'unità organizzativa che sarà aperta al pubblico.

 

     Art. 13. Coordinamento con la programmazione sanitaria.

     1. Ai fini della programmazione sanitaria, gli strumenti attuativi del piano sanitario regionale tengono conto degli interventi e delle procedure previsti dalla presente Legge, con particolare riferimento alle necessità finanziarie e di personale connesse all'attuazione dei centri unici di prenotazione ed alla erogazione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di radioterapia ad alta tecnologia.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. In relazione agli adempimenti procedurali previsti dal precedente art. 6, con successivo provvedimento di Legge, si provvederà alle autorizzazioni di spesa e alla copertura finanziaria, mediante utilizzo delle assegnazioni statali del fondo sanitario nazionale, nonché alle variazioni di bilancio.

     2. Le quote del fondo sanitario nazionale destinate ad investimenti sono utilizzate prioritariamente per l'attuazione dei centri unici di prenotazione e per l'attuazione del piano di distribuzione e potenziamento della diagnostica e della radioterapia ad alta tecnologia, nel rispetto delle previsioni degli atti di programmazione sanitaria nazionali e regionali.

 

 

 

Allegato A

     1) U.S.S.L.

     2) Presidi ospedalieri multizonali

     3) Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

     4) Presidi ospedalieri non trasferiti alle U.S.S.L.

     5) Istituzioni private riconosciute che erogano assistenza pubblica

 

Allegato B - Diagnosi e terapie strumentali ad alta tecnologia e relative

apparecchiature

     1) Tomografia assiale computerizzata

     2) Risonanza magnetica nucleare

     3) Ecografia

     4) Emodinamica

     5) Diagnostica radio immunologica

     6) Diagnostica ortopanoramica

     7) Angiografia tradizionale

     8) Angiografia digitale computerizzata

     9) Ecodopler

     10) Radiologia interventista

     11) Litotripsia

     12) Terapie con alte energie (betatrone ed acceleratore lineare).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.