§ 2.1.123 - L.R. 24 giugno 1988, n. 34.
Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina veterinaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:24/06/1988
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona.
Art. 3.  Funzioni di coordinamento di livello regionale.
Art. 4.  Funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria.
Art. 5.  Articolazione territoriale dei servizi di medicina veterinaria.
Art. 6.  Presidi multizonali veterinari.
Art. 7.  Articolazione funzionale dei servizi e ambiti di intervento.
Art. 8.  Erogazione di prestazioni a livello distrettuale.
Art. 9.  Dotazioni organiche.
Art. 10.  Disposizione transitoria relativa agli organici.
Art. 11.  Attribuzioni del veterinario dirigente responsabile del servizio.
Art. 12.  Regolamento locale tipo in materia veterinaria.
Art. 13.  Commissioni provinciali.
Art. 14.  Assistenza zooiatrica.
Art. 15.  Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
Art. 16.  Servizi della Giunta regionale.
Art. 17.  Disposizioni transitorie.
Art. 18.  Abrogazioni.
Art. 19.  Norma finanziaria.


§ 2.1.123 - L.R. 24 giugno 1988, n. 34. [1]

Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina veterinaria.

(B.U. 29 giugno 1988, n. 26 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente Legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di medicina veterinaria delle U.S.S.L., nonché la ridefinizione dei servizi del settore Sanità e igiene della Regione che operano in materia di medicina veterinaria.

     2. I servizi di medicina veterinaria delle U.S.S.L. assicurano la tutela della salute umana e animale, agendo in stretto collegamento tra di loro e promuovendo anche il collegamento delle attività e degli interventi di tutti gli altri enti, associazioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche.

     3. Gli obiettivi da perseguirsi nell'ambito della medicina veterinaria sono determinati, nel contesto del piano sanitario nazionale ed in particolare delle azioni programmate di cui all'art. 8 della Legge 23 ottobre 1985 n. 595 concernente «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988», dal piano sanitario regionale e dai relativi provvedimenti di attuazione.

     4. Tutte le funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria non attribuite espressamente dalla legislazione vigente e dalla presente Legge ad organi dello Stato, della Regione e dei Comuni, sono esercitate dagli enti responsabili dei servizi di zona tramite i servizi di cui alla presente Legge.

 

     Art. 2. Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona.

     1. Le funzioni in materia di medicina veterinaria attribuite agli enti responsabili dei servizi di zona comprendono:

     a) l'educazione sanitaria relativa all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria;

     b) la vigilanza sull'esercizio della professione medico-veterinaria e delle arti ausiliarie veterinarie;

     c) il controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno alla popolazione e la successiva informazione ai servizi competenti per un eventuale intervento;

     d) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo e la conseguente applicazione delle misure di polizia veterinaria;

     e) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo degli animali e la conseguente applicazione delle misure di polizia veterinaria;

     f) la vigilanza su ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali, pubblici abbeveratoi, concentramenti di animali, raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

     g) la vigilanza su stazioni di monta, impianti per la fecondazione artificiale, ambulatori per la cura della sterilità degli animali e attività esecutive di dette strutture;

     h) la vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti ed avanzi animali nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

     i) la vigilanza e controllo sulla produzione, trasporto e utilizzazione degli alimenti per l'uso zootecnico;

     l) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

     m) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, gestiti da associazioni di operatori zootecnici o da enti;

     n) la vigilanza sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario e sull'utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;

     o) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica, garantendone anche l'erogazione diretta nei casi previsti dal successivo art. 14;

     p) la vigilanza sulla raccolta di organi e ghiandole per uso opoterapico;

     q) l'ispezione e la vigilanza veterinaria su animali destinati all'alimentazione umana, impianti di macellazione, sardigne, impianti per la raccolta, il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

     r) l'ispezione e la vigilanza su alimenti di origine animale e loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;

     s) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per i settori di competenza;

     t) il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione di ambulatori veterinari, nonché ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuito ai Comuni dalle Leggi dello Stato e della Regione, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 7 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente «Istituzione del servizio sanitario nazionale», in quanto siano delegati dallo Stato alle Regioni.

 

     Art. 3. Funzioni di coordinamento di livello regionale.

     1. La Regione emana direttive ed atti di indirizzo e coordinamento agli enti responsabili dei servizi di zona presso i quali sono istituiti i servizi di medicina veterinaria, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle erogazioni di prestazioni sul territorio, particolarmente:

     a) in materia di sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, con specifico riguardo alla profilassi e alla polizia veterinaria, ed alla verifica dell'attuazione e dei risultati ottenuti;

     b) in materia di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, con particolare riguardo all'attività di ispezione e di vigilanza sugli stessi e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con il servizio di igiene pubblica, nella fase di somministrazione, e alla verifica dell'attuazione e dei risultati ottenuti.

     2. Spetta altresì alla Regione:

     a) adottare i piani ed i relativi provvedimenti concernenti il risanamento delle malattie infettive del bestiame, nonché i programmi di profilassi vaccinale previsti da norme statali o regionali, nonché direttive e indirizzi al fine di coordinarne l'attuazione;

     b) adottare, ferme restando le attribuzioni statali in tema di profilassi internazionale di cui all'art. 6 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, gli atti preliminari relativi alle pratiche di riconoscimento di idoneità degli impianti di produzione, trasformazione e deposito dei prodotti di origine animale destinati all'esportazione;

     c) predisporre programmi di intervento per la costituzione e l'ammodernamento delle strutture necessarie al buon funzionamento dei servizi veterinari;

     d) curare la raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari, necessari alla programmazione statale e regionale;

     e) curare la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

     f) provvedere all'acquisto, e alla distribuzione secondo il programma di cui all'art. 7 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, agli enti responsabili dei Servizi di Zona, dei vaccini, dei sieri e dei prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie;

     g) predisporre la relazione annuale sull'andamento dei servizi veterinari nella Regione, da trasmettere ai competenti organi dello Stato;

     h) promuovere in collaborazione con gli enti ed organismi interessati, in particolare con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, corsi di formazione ed aggiornamento del personale in materia di educazione sanitaria ed alimentare;

     i) assicurare i rapporti e i collegamenti con le amministrazioni sanitarie, agricole e zootecniche nazionali ed internazionali, nel rispetto delle competenze statali in materia, nonché con gli istituti zooprofilattici sperimentali e con gli istituti universitari di ricerca, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale;

     l) promuovere nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale, iniziative e programmi in materia veterinaria, da realizzarsi anche in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, con Lombardia Informatica e con la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano.

     3. La Regione emana, altresì, direttive di coordinamento fra gli enti responsabili dei servizi di zona operanti nelle aree di cui al successivo art. 5, al fine di assicurare una coerente organizzazione complessiva del servizio di medicina veterinaria e l'omogeneità di gestione delle risorse.

 

     Art. 4. Funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria.

     1. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per:

     a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'art. 153 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148;

     b) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 concernente il «Regolamento di polizia veterinaria»;

     c) il rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta e lavorazione di avanzi animali;

     d) il rilascio di autorizzazioni per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante.

     2. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non siano adottati su proposta del servizio di medicina veterinaria dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, sono adottati sentito il servizio predetto.

 

     Art. 5. Articolazione territoriale dei servizi di medicina veterinaria.

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 16 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini dell'istituzione dei servizi di medicina veterinaria, il territorio della Regione è ripartito in aree territoriali da definirsi con deliberazione del Consiglio Regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge sulla scorta delle indicazioni degli enti responsabili dei servizi di zona interessati; tali indicazioni devono comunque pervenire alla Giunta regionale entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

     2. Ciascuna area territoriale individuata a mente del precedente primo comma deve coincidere con uno o più degli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona» e successive modificazioni.

     3. In ciascuna area territoriale è istituito un servizio di medicina veterinaria, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 6. Presidi multizonali veterinari.

     1. Con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente art. 5, vengono istituiti presidi multizonali veterinari con riferimento a più aree territoriali individuate a mente del suddetto art. 5 raggruppate tra loro, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche atte a soddisfare particolari esigenze. La gestione dei presidi multizonali veterinari è disciplinata dalle vigenti norme in materia.

     2. I presidi multizonali veterinari svolgono le seguenti attività:

     a) profilassi della rabbia, mediante cattura dei cani randagi e gestione dei canili multizonali;

     b) disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, ivi compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame da assicurare in ogni singola area territoriale di cui al precedente art. 5;

     c) raccolta e distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali morti per malattie infettive od altra causa o sospetti d'infezione, nonché delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al consumo umano;

     d) prevenzione e lotta contro le malattie esotiche, comprendenti l'organizzazione e la gestione di campi e ricoveri quarantenali destinati all'isolamento di animali in importazione;

     e) vigilanza sull'assistenza veterinaria specialistica; prevenzione e cura della sterilità o dell'ipofecondità e fecondazione artificiale;

     f) istituzione di osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api.

     3. I presidi di cui al precedente primo comma, ferme restando le vigenti disposizioni in ordine alla loro gestione, dipendono funzionalmente dal servizio di medicina veterinaria degli enti responsabili dei servizi di zona in cui hanno sede.

     4. Responsabile del presidio multizonale è un veterinario dirigente che dipende funzionalmente dal responsabile del servizio di medicina veterinaria di cui al precedente terzo comma.

     5. Il responsabile del presidio multizonale partecipa, ove necessario, alle sedute del comitato di gestione e dell'ufficio di direzione di ciascuna delle U.S.S.L. comprese nel territorio di competenza; tale funzione potrà essere anche delegata al responsabile del servizio veterinario dell'area territoriale di cui l'U.S.S.L. fa parte.

     6. La determinazione degli standard di organizzazione e del personale dei presidi multizonali veterinari è demandata al piano sanitario regionale; in carenza di tale piano, detti standard sono determinati con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 7. Articolazione funzionale dei servizi e ambiti di intervento.

     1. Ciascun servizio di medicina veterinaria, istituito ai sensi della presente Legge, si articola in due ambiti funzionali:

     a) ambito funzionale «Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali»;

     b) ambito funzionale «Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale».

     2. Nell'ambito funzionale a) «Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali», gli interventi assicurano:

     a1) il mantenimento del requisito di territorio regionale «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina»;

     a2) il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti della brucellosi dei bovini, degli ovini e dei caprini;

     a3) l'attuazione del programma regionale di profilassi della leucosi bovina enzootica;

     a4) il proseguimento delle attività profilattiche massali contro l'afta epizootica, la peste suina classica, il carbonchio ematico, la rabbia e la mixomatosi dei conigli sia domestici che selvatici;

     a5) l'espansione della profilassi della mastite bovina per le finalità connesse all'incremento ed al miglioramento della produzione lattea;

     a6) l'incremento e la razionale utilizzazione delle risorse della zootecnia compresa quella minore con particolare riguardo alla tutela dell'apicoltura;

     a7) l'attivazione di programmi di lotta contro le zoonosi, le parassitosi e le patologie legate ai metodi di allevamento intensivo degli animali;

     a8) la predisposizione di provvedimenti, strutture ed attrezzature per l'attuazione di un programma di ricerca connesso al problema dei residui nelle produzioni zootecniche ed all'individuazione dei fattori di rischio di inquinamento ambientale;

     a9) l'espletamento di indagini sulla mortalità embrionale, neonatale e perinatale di natura infettiva e sulle cause che incidono negativamente sulla funzione produttiva e riproduttiva degli animali, con particolare riguardo agli aspetti sanitari;

     a10) il controllo del rispetto delle norme concernenti la sperimentazione sugli animali nell'ambito della ricerca biomedica.

     3. Nell'ambito funzionale b) «Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale», gli interventi assicurano:

     b1) l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti di produzione, lavorazione, conservazione, commercializzazione e somministrazione delle carni, delle uova, dei prodotti della pesca e degli alimenti di origine animale, nonché del latte, per la parte di competenza;

     b2) lo sviluppo delle attività di controllo annonario dei prodotti di origine animale, nonché per la repressione delle frodi alimentari;

     b3) la predisposizione di provvedimenti e l'attivazione di strutture ed attrezzature per l'attuazione di un programma di ricerca connesso al problema dei residui nelle derrate alimentari ed all'individuazione dei fattori di rischio da inquinamento ambientale;

     b4) la revisione programmata graduale degli impianti di produzione, lavorazione e conservazione delle derrate di origine animale, con particolare riferimento ai macelli pubblici e privati ed ai locali di macellazione, al fine di accertare la rispondenza alle prescritte condizioni igienico-sanitarie;

     b5) l'incentivazione dell'attività di ispezione e di vigilanza delle derrate di origine animale attraverso l'intensificazione degli atti integrativi all'ispezione delle carni e la standardizzazione della vigilanza veterinaria in controlli di ordine batteriologico, chimico e tossicologico;

     b6) l'educazione sanitaria del consumatore.

     4. Il servizio di medicina veterinaria si compone, di norma, di due unità operative corrispondenti agli ambiti funzionali di cui ai commi precedenti; il servizio è dotato di autonomia tecnico-funzionale ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi delle U.S.S.L. comprese nell'area territoriale di competenza.

     5. Il servizio ha sede presso l'ente responsabile dei servizi di zona individuato come capoluogo dell'area territoriale dalla deliberazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

 

     Art. 8. Erogazione di prestazioni a livello distrettuale.

     1. Gli enti responsabili dei servizi di zona, ai quali si riferisce ciascun servizio di medicina veterinaria, assicurano per ogni distretto, su proposta del responsabile del servizio e con eventuali modalità organizzative interdistrettuali definite sulla base dei criteri contenuti nell'art. 16 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività veterinaria di base, e in particolare:

     a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali, nonché l'applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;

     b) il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale di competenza veterinaria;

     c) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli alimenti zootecnici e sull'impiego di farmaci per uso veterinario.

     2. Le attività di cui al precedente primo comma devono essere assicurate anche mediante turni di reperibilità festivi e notturni dei veterinari dipendenti e del relativo personale ausiliario.

 

     Art. 9. Dotazioni organiche.

     1. Sulla scorta degli standard minimi indicati negli allegati A) e B) alla presente Legge di cui costituiscono parte integrante, e tenuto conto delle obiettive realtà locali, gli enti responsabili dei servizi di zona ai quali si riferisce ciascun servizio di medicina veterinaria provvedono, sentiti gli altri enti compresi nell'ambito territoriale di competenza e previa autorizzazione della Giunta regionale, alla determinazione dell'organico del proprio servizio.

     2. L'organico minimo dell'unità operativa n. 1 «Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali» viene individuato come segue:

     n. 1 veterinario dirigente;

     n. 1 veterinario coadiutore;

     n. 2 veterinari collaboratori;

     n. 1 operatore professionale collaboratore (vigile sanitario).

     3. Per gli enti responsabili dei servizi di zona posti in zone di montagna, l'unità operativa di cui al precedente secondo comma si avvale dell'apporto temporaneo o stagionale di apposito personale, da assumere ai sensi delle vigenti disposizioni, utilizzato per il contenimento degli animali.

     4. L'organico minimo dell'unità operativa n. 2 «Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale» viene individuato come segue:

     n. 1 veterinario dirigente;

     n. 1 veterinario coadiutore;

     n. 2 veterinari collaboratori;

     n. 1 operatore professionale collaboratore (vigile sanitario).

     5. Per entrambe le unità operative deve essere rispettato il rapporto di un veterinario coadiutore ogni due veterinari collaboratori.

     6. L'organico minimo complessivo del personale amministrativo e tecnico per l'espletamento delle attività delle predette unità operative è costituito, rispettivamente, da almeno un assistente amministrativo, da un coadiutore amministrativo e da un agente tecnico, posti alle dipendenze funzionali del dirigente del servizio.

     7. Ove l'organico di una delle due unità operative, determinato sulla scorta degli standard di cui al precedente primo comma, risulti inferiore a quello minimo individuato nei precedenti secondo e quarto comma, le relative funzioni vengono svolte dall'altra unità operativa, utilizzando il personale comunque determinato sulla scorta degli standard suddetti.

     8. Qualora la dotazione organica di entrambe le unità operative determinata sulla scorta degli standard di cui al precedente primo comma, risulti almeno il doppio degli organici minimi richiesti per l'istituzione delle stesse unità operative, gli enti responsabili dei servizi di zona, ove lo richiedano motivate esigenze funzionali, possono prevedere nell'ambito delle aree funzionali costituenti il servizio l'istituzione di più unità operative.

 

     Art. 10. Disposizione transitoria relativa agli organici.

     1. In sede di prima applicazione della presente Legge, i posti di responsabile del servizio di medicina veterinaria:

     a) sono attribuiti, in via prioritaria, in conformità a quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, concernente «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali», con riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge;

     b) sono attribuiti, nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'applicazione del predetto art. 66, in conformità a quanto disposto dall'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     2. I concorsi per la copertura dei posti di cui al precedente primo comma sono indetti ed espletati dagli enti responsabili dei servizi di zona di cui al quinto comma del precedente art. 7.

 

     Art. 11. Attribuzioni del veterinario dirigente responsabile del servizio.

     1. Il servizio di medicina veterinaria è coordinato da un veterinario dirigente al quale è anche attribuita la responsabilità di una delle unità operative.

     2. Il veterinario dirigente esercita le attribuzioni di cui al terzo comma dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 concernente «Organizzazione e funzionamento delle U.S.S.L.» e partecipa, ove necessario, ai lavori del comitato di gestione e dell'ufficio di direzione di ciascuna delle U.S.S.L. comprese nel territorio di competenza del servizio stesso.

     3. Il veterinario dirigente formula direttamente ai comitati di gestione proposte di interventi in materia non specificatamente attinente alla salute umana e strettamente legate alla produzione zootecnica nonché proposte per l'adozione di provvedimenti in materia di vigilanza veterinaria, informandone nel contempo l'ufficio di direzione del quale fa parte.

 

     Art. 12. Regolamento locale tipo in materia veterinaria.

     1. Il comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona approva il regolamento locale tipo in materia veterinaria e le eventuali modifiche ed aggiornamenti dello stesso, previa consultazione dei Comuni compresi nel proprio ambito territoriale, sentito l'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.

     2. Il regolamento locale tipo in materia veterinaria è predisposto sulla base del regolamento di cui al terzo comma dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 concernente «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute dei luoghi di lavoro, per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione».

     3. La deliberazione di approvazione è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5 aprile 1980 n. 35, modificato dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 1980, n. 36 concernente «Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1980, n. 35».

 

     Art. 13. Commissioni provinciali.

     1. Nelle commissioni istituite ai sensi della vigente legislazione statale con competenza territoriale provinciale, il veterinario provinciale è sostituito da un veterinario dirigente responsabile di servizio, designato d'intesa tra i comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona presso i quali hanno sede i servizi veterinari dello stesso ambito provinciale; qualora entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge non sia stata raggiunta l'intesa, è designato il veterinario dirigente responsabile del servizio veterinario dell'ente responsabile dei servizi di zona con sede nel capoluogo di provincia.

     2. Ove da parte delle commissioni di cui al precedente primo comma si debba procedere ad un sopralluogo, allo stesso partecipa il veterinario dirigente responsabile del servizio nella cui area territoriale tale sopralluogo viene effettuato, con possibilità di esprimere al riguardo le proprie motivate osservazioni.

     3. Le commissioni provinciali di cui alla Legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive modificazioni, sono nominate dai comitati di gestione degli enti responsabili degli ambiti territoriali ove hanno sede i capoluoghi di provincia, sentiti gli altri enti responsabili della medesima Provincia, ed operano nel territorio della stessa.

 

     Art. 14. Assistenza zooiatrica.

     1. Nei territori in cui si verifica una permanente o temporanea carenza di assistenza zooiatrica, l'ente responsabile dei servizi di zona - sede del servizio di medicina veterinaria - sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, stipula convenzioni con i veterinari liberi professionisti, secondo modalità da definirsi con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

     2. Ove non sia possibile procedere alla stipulazione della convenzione, le prestazioni di assistenza zooiatrica sono assicurate direttamente dall'ente responsabile dei servizi di zona in cui ha sede il servizio di medicina veterinaria, secondo le modalità previste dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 15. Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

     1. La Regione Lombardia per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Legge, si avvale delle attività svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna con le sue sezioni diagnostiche provinciali.

     2. Il suddetto Istituto opera nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, in stretta collaborazione con le UU.SS.LL., su richiesta dei servizi di Medicina Veterinaria e di altri servizi regionali, nonché con i Presidi Multizonali Veterinari e con i Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione di cui alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981 n. 64 e 30 maggio 1985 n. 67, per quanto concerne la diagnosi ed il controllo delle malattie, l'igiene ed il controllo degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione degli animali.

 

     Art. 16. Servizi della Giunta regionale. [2]

     1. E' soppresso il servizio veterinario già istituito dalla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale» nell'ambito del settore sanità e igiene.

     2. Sono istituiti nell'ambito del settore Sanità e igiene i seguenti servizi:

     a) sanità animale;

     b) controllo alimenti di origine animale.

     3. Le funzioni attribuite ai servizi di cui al precedente comma sono specificate nell'allegato C) alla presente Legge di cui costituisce parte integrante.

     4. La soppressione e l'istituzione dei servizi di cui al presente articolo hanno effetto dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente Legge.

     5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale, per entrambi i servizi di cui al precedente secondo comma, provvede a:

     a) affidare la direzione di ciascun servizio ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29 novembre 1984, n. 60 concernente «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale»;

     b) articolare in uffici i servizi;

     c) affidare la direzione degli uffici di cui alla precedente lettera b) ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29 novembre 1984, n. 60;

     d) definire l'organico dei servizi ai sensi dell'art. 26 L.R. 1 agosto 1979, n. 42;

     e) assegnare il personale ai servizi ai sensi dell'art. 26 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie.

     1. Fino alla data di esecutività della deliberazione prevista dal precedente art. 6, i presidi multizonali antirabbici di cui al terzo comma dell'art. 39 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, mantengono provvisoriamente le funzioni ad essi attribuite, coordinando le proprie attività con i servizi veterinari istituiti nelle aree territoriali individuate a norma del precedente art. 5.

     2. Fino a quando non saranno istituiti i servizi veterinari previsti dal precedente art. 5, per le commissioni di cui al precedente art. 13 con competenza nel territorio della Provincia di Milano, qualora non sia raggiunta l'intesa prevista dal primo comma del suddetto articolo tra i comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona compresi nel territorio provinciale, è designato il veterinario dirigente dell'U.S.S.L. 75/4.

 

     Art. 18. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 e le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dalla presente Legge, si provvede mediante impiego della quota corrente del fondo sanitario nazionale assegnata dallo Stato.

     2. Alle spese inerenti i servizi regionali di cui al precedente art. 16 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

 

 

 

Allegato A

 

Unità Operativa «Sanità Animale e Igiene dell'Allevamento e delle

Produzioni Animali»

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Patrimonio zootecnico

     Equivalenze:

1 bovino adulto, equino                = 1 capo grosso

3 vitelli, 3 annutoli, 3 suini         = 1 capo grosso

6 ovini o caprini                      = 1 capo grosso

500 polli                              = 1 capo grosso

 

Densità capi bovini equiv./kmq SAU     Standards minimi

 

                                       1 Veterinario x 2.000 capi

                                       bovini equiv.

< 50 capi/kmq                          1 Ausiliario x 6.000 capi

                                       bovini equiv.

                                       1 Ammin.vo x 10.000 capi

                                       bovini equiv.

 

                                       1 Veterinario x 3.500 capi

                                       bovini equiv.

da 50 a 150 capi/kmq                   1 Ausiliario x 10.000 capi

                                       bovini equiv.

                                       1 Ammin.vo x 30.000 capi

                                       bovini equiv.

 

                                       1 Veterinario x 8.000 capi

                                       bovini equiv.

> 150 capi/kmq                         1 Ausiliario x 20.000 capi

                                       bovini equiv.

                                       1 Ammin.vo x 50.000 capi

                                       bovini equiv.

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     Per le prestazioni di controllo e vigilanza veterinaria degli animali

d'affezione od altri si deve prevedere 1 veterinario in più nell'U.S.S.L.

con più di 800 abitanti/kmq e con più di 100 mila abitanti.

     A tali parametri è possibile derogare a fronte di particolari

esigenze.

__________________________________________________________________

 

 

Allegato B

 

Unità operativa n. 2: «Igiene della produzione e commercializzazione degli

alimenti di origine animale»

 

Controllo sanitario animali da macello:

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Tipo di Impianto  Tipo di servizio  Standards minimi   Altre

                                                       prestazioni

                                                       e vigilanza

------------------------------------------------------------------

Locale di

Macellazione      non continuativo  15 min./capo +

                                    tempo trasferimento  saltuaria

                                    veterinario

 

Macello

Artigianale:

- a «campi di     continuativo      n. veterinari:

morte»                              somma globale tempi/

                                    orario contrattuale

- a catena                          n. veterinari:        4 h. la

semiautomatica                      somma globale tempi  settimana

                                    macellazione/orario

                                    contrattuale

 

Macello

Industriale:

bovini: fino a

20 capi/h         continuativo      n. 2 veterinari per   8 h. la

                                    tempi effettiva      settimana

                                    macellazione

oltre 20 capi/h   continuativo      n. 3 veterinari per   8 h. la

                                    tempi effettiva      settimana

                                    macellazione

suini: fino a

60 capi/h         continuativo      n. 2 veterinari per   8 h. la

                                    tempi effettiva      settimana

                                    macellazione

da 60 a 120

capi/h            continuativo      n. 3 veterinari per   8 h. la

                                    tempi effettiva      settimana

                                    macellazione

oltre 120 capi/h  continuativo      n. 4 veterinari per   8 h. la

                                    tempi effettiva      settimana

                                    macellazione

pollame e conigli continuativo      n. 1 veterinario per  4 h. la

                                    tempi effettiva      settimana

                                    macellazione + personale

                                    ausiliario sensi D.P.R.

                                    503/82

Laboratori

lavorazione       continuativo      n. 1 veterinario per

carni a carattere                   tempi effettiva lavorazione

industriale

__________________________________________________________________

 

Vigilanza e controllo alimenti di origine animale

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Densità struttura   Tipo di servizio   Standards minimi

produttiva

------------------------------------------------------------------

fino a 1/kmq        non continuativo   1 veterinario + 1 vigile

                                       sanitario ogni 60 punti di

                                       vigilanza

da 1 a 2/kmq        non continuativo   1 veterinario + 1 vigile

                                       sanitario ogni 90 punti di

                                       vigilanza

oltre 2/kmq         non continuativo   1 veterinario + 1 vigile

                                       sanitario ogni 120 punti di

                                       vigilanza

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Allegato C

 

Settore H1: Sanità e Igiene

Servizio: Sanità animale

 

     Professionalità richiesta al dirigente:

     - laurea in medicina veterinaria e abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.

 

     Attribuzioni del servizio:

     - indirizzare e coordinare, al fine di verificarne ed assicurarne l'uniformità, gli interventi e le prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, in riferimento alla sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

     - emanare direttive in materia di sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, con particolare riguardo alla profilassi e alla polizia veterinaria e verificare l'attuazione delle stesse e dei risultati ottenuti;

     - svolgere attività istruttoria ai fini dell'emanazione dei piani di risanamento delle malattie infettive del bestiame, nonché i programmi di profilassi vaccinale previsti da norme statali o regionali e di direttive e indirizzi al fine di coordinarne l'attuazione;

     - raccogliere i dati statistici relativi ai servizi veterinari necessari alla programmazione statale e regionale in materia di sanità animale;

     - raccogliere ed elaborare, in collaborazione con il servizio Statistica, i dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

     - determinare la quantità, la qualità e i tempi per

l'approvvigionamento dei vaccini, dei sieri e dei prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie e per la loro distribuzione alle U.S.S.L.

 

 

Allegato D

 

Settore H1: Sanità e Igiene

Servizio: Controllo alimenti di origine animale

 

     Professionalità richiesta al dirigente:

     - laurea in medicina veterinaria e abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.

 

     Attribuzioni del servizio:

     - indirizzare e coordinare, al fine di verificarne ed assicurarne l'uniformità, gli interventi e le prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, in riferimento all'igiene delle produzioni e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

     - emanare direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e verificarne la relativa attuazione, in particolare per quanto riguarda l'attività di ispezione e di vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, collaborare con il servizio Igiene pubblica nella fase di somministrazione;

     - predisporre programmi di intervento per la costituzione e l'ammodernamento delle strutture necessarie al buon funzionamento dei servizi veterinari;

     - proporre l'adozione degli atti di competenza regionale relativi alle profilassi internazionali con particolare riguardo all'istruttoria delle pratiche di riconoscimento di idoneità degli impianti di produzione, deposito e trasformazione delle carni destinate all'esportazione;

     - raccogliere e elaborare, in collaborazione con il servizio Statistica, dati statistici relativi ai servizi Veterinari delle U.S.S.L. necessari alla programmazione statale e regionale, in materia di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

     - redigere la relazione annuale sull'andamento dei servizi Veterinari delle U.S.S.L., da trasmettere ai competenti organi dello Stato.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16, che abroga anche gli allegati C) e D) alla presente legge. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.