Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 25/03/1985 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui al precedente art. 1 si [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 2.1.95 - L.R. 25 marzo 1985, n. 19.
Integrazione dell'art. 18 della L.R. 7 giugno 1980, n. 79 "Compenso ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia".
(B.U. 29 marzo 1985, n. 13, 1° suppl. ord.).
(Omissis) [1].
Al finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui al precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
[1] Modifica la