§ 2.1.88 - L.R. 6 febbraio 1984, n. 8.
Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale: norme di attuazione dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:06/02/1984
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il personale avente titolo al trasferimento al servizio sanitario nazionale in applicazione dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65, è [...]
Art. 2.      1. Il personale di cui all'articolo precedente, che non eserciti il diritto di opzione a rimanere nel ruolo organico della giunta regionale, ove alla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 3.      1. Il termine di cui al 4° comma dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata con L.R. 26 ottobre 1981, n. 65, è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della [...]
Art. 4.      1. Al personale comandato di cui al precedente art. 2 sono assicurate, oltre al trattamento economico al quale ha diritto ai sensi del precedente art. 1 con esclusione delle indennità di [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.88 - L.R. 6 febbraio 1984, n. 8. [1]

Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale: norme di attuazione dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65.

(B.U. 8 febbraio 1984, n. 6, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Il personale avente titolo al trasferimento al servizio sanitario nazionale in applicazione dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65, è iscritto nei ruoli nominativi delle U.S.S.L. e definitivamente assegnato alle U.S.S.L. nel territorio delle quali presta servizio con deliberazione della giunta regionale.

     2. Resta fermo il diritto di optare per la permanenza nel ruolo organico della giunta regionale.

 

     Art. 2.

     1. Il personale di cui all'articolo precedente, che non eserciti il diritto di opzione a rimanere nel ruolo organico della giunta regionale, ove alla data di entrata in vigore della presente legge sia investito della dirigenza di servizi o della responsabilità di uffici regionali, continua a prestare servizio nell'ambito dei servizi e degli uffici della giunta regionale in posizione di comando, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, mantenendo la posizione funzionale in atto.

     2. Il periodo di comando avrà la durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili con motivato provvedimento da assumersi dalla giunta regionale.

     3. Il numero dei dipendenti comandati ai sensi del precedente comma non può superare i seguenti limiti:

     - n. 20 per i dirigenti di servizio;

     - n. 25 per i responsabili di ufficio.

 

     Art. 3.

     1. Il termine di cui al 4° comma dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata con L.R. 26 ottobre 1981, n. 65, è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Al personale comandato di cui al precedente art. 2 sono assicurate, oltre al trattamento economico al quale ha diritto ai sensi del precedente art. 1 con esclusione delle indennità di funzione, le indennità previste dalla normativa per il personale regionale, per l'espletamento delle funzioni di dirigente di servizio o di responsabile di ufficio regionale.

     2. La regione provvede direttamente alla corresponsione di tali indennità ed al rimborso alle U.S.S.L. di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese dei bilanci annuali di competenza e iscritte ai capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.